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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 33902/2019 del 19/12/2019

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda l’accertamento relativo all’anno 2005 e la conseguente cartella di pagamento con cui l’Ufficio aveva recuperato a tassazione costi per 50.000 euro, indicati in tre fatture emesse da una società di cui il contribuente era socio unico. La Commissione tributaria regionale della Campania aveva accolto l’appello del contribuente, ritenendo che le fatture si riferissero a prestazioni di servizi tecnici per lavori di progettazione, che fossero state registrate dalla società e computate nel reddito d’impresa, e che il pagamento in contanti non dimostrasse di per sé la fittizietà delle operazioni. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 39 del D.P.R. n. 600/1973 e 21 e 54 del D.P.R. n. 633/1972. Ha sostenuto che il contribuente non aveva provato l’effettivo sostenimento del costo nel 2005 né il pagamento delle fatture, affermato come avvenuto in contanti e in più soluzioni. Ha evidenziato, inoltre, la rilevanza della mancata prova del pagamento alla luce dell’entità degli importi, della loro suddivisione in nove tranches, della prassi commerciale di ricorrere a pagamenti tracciabili, della qualità del contribuente di socio unico della società emittente, dell’incidenza dei costi sui costi dedotti dal contribuente e sui ricavi dichiarati dalla società, nonché della descrizione generica delle prestazioni in fattura. Il contribuente ha resistito e ha proposto ricorso incidentale sulle spese.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale dell’Agenzia. Ha ritenuto fondato il motivo perché la CTR, valutando gli elementi addotti dall’Ufficio soltanto in funzione della prova della fittizietà delle operazioni, non ha considerato che, per dedurre i costi, il contribuente doveva dimostrarne l’effettiva sussistenza e la certezza, oltre che l’inerenza. La sentenza della CTR della Campania è stata cassata con rinvio alla stessa Commissione, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. Il ricorso incidentale del contribuente sulle spese è rimasto assorbito.

Norme richiamate

  • art. 39 D.P.R. n. 600/1973

    La sentenza impugnata, quindi, va cassata, con rinvio alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità; il ricorso incidentale resta assorbito.

    La disposizione è indicata tra le norme la cui violazione è stata denunciata dall’Agenzia. La Corte accoglie il motivo relativo all’accertamento, rilevando che la CTR non ha considerato l’onere del contribuente di dimostrare l’effettiva sussistenza e certezza dei costi dedotti, oltre alla loro inerenza.

  • art. 21 D.P.R. n. 633/1972

    Inoltre, come rilevato dall’Ufficio, la prova del pagamento sarebbe stata tanto più necessaria, atteso che il contribuente risultava essere socio unico della società che aveva emesso le fatture in suo favore, gli importi riportati nelle fatture costituivano la gran parte dei costi dedotti dal contribuente e la quasi totalità dei ricavi dichiarati dalla società, la descrizione delle prestazioni contenuta nelle fatture (elaborazione dati e supporto alla progettazione OO.PP.) era oltremodo generica, in violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21.

    La Corte richiama la genericità della descrizione delle prestazioni fatturate come elemento rilevante nella valutazione della prova dei costi e della loro effettiva sussistenza.

  • art. 54 D.P.R. n. 633/1972

    La sentenza impugnata, quindi, va cassata, con rinvio alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità; il ricorso incidentale resta assorbito.

    La disposizione è indicata tra le norme la cui violazione è stata denunciata dall’Agenzia; la Corte accoglie il ricorso in relazione alla mancata considerazione dell’onere di provare l’effettività, la certezza e l’inerenza dei costi.

Massime di principio

  • Ai fini della deducibilità di un costo, il contribuente deve dimostrarne l’effettiva sussistenza e la certezza, oltre all’inerenza; non è sufficiente che la fattura sia stata registrata o che la controparte abbia contabilizzato il relativo importo.
  • Nel valutare l’effettività dei costi fatturati, gli elementi indicati dall’Ufficio devono essere considerati nel loro insieme e in rapporto all’onere probatorio del contribuente; la questione non si esaurisce nell’accertare se tali elementi provino la fittizietà dell’operazione.
  • La mancata prova del pagamento può assumere rilievo nella valutazione dell’effettività del costo, soprattutto quando si accompagna a circostanze quali la relazione tra contribuente e società emittente, la consistenza e l’incidenza degli importi e la genericità della descrizione delle prestazioni fatturate.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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