Cassazione Civile, Sentenza n. 29968/2019 del 19/11/2019
Sintesi
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Favorevole al resistente (Comune)
La controversia
La società proprietaria di un complesso immobiliare composto da locali adibiti, tra l’altro, a piscina, solarium, sala macchine, discoteca, bar e ristorante self-service impugnava due avvisi di accertamento ICI, notificati il 19 dicembre 2013 e relativi agli anni d’imposta 2008 e 2009. Aveva versato il 50% dell’imposta, contestando la pretesa comunale per l’intero importo e chiedendo l’agevolazione prevista per gli immobili inagibili o inabitabili; sosteneva inoltre che il compendio dovesse essere classificato nella categoria catastale E/9 anziché D/3. La Commissione tributaria provinciale di Cuneo, riuniti i ricorsi, li accoglieva soltanto quanto alla continuazione delle sanzioni e li rigettava nel resto. La Commissione tributaria regionale del Piemonte rigettava gli appelli di entrambe le parti. La società proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) violazione dell’art. 57 del D.Lgs. n. 546/1992, sostenendo che la censura relativa al vizio di nomina del messo comunale non fosse nuova perché già proposta in primo grado; (2) violazione delle norme sulla notificazione e sulla sanatoria, contestando che la sanatoria della notificazione invalida potesse retroagire, ai fini della decadenza, alla data della consegna anziché a quella di proposizione del ricorso; (3) violazione dell’art. 7 della L. n. 212/2000, per insufficiente motivazione degli avvisi quanto ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche della richiesta dell’intera imposta; (4) violazione dell’art. 8 del D.Lgs. n. 504/1992, sostenendo che inagibilità e inutilizzabilità dovessero essere valutate in concreto sulla base delle prove, senza necessità della perizia comunale o dell’attestazione sostitutiva del contribuente; (5) violazione degli artt. 5 e 7, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 504/1992, per mancata considerazione del giudizio pendente sul classamento e per l’asserita classificabilità in E/9. Il Comune proponeva ricorso incidentale sostenendo che i dinieghi delle agevolazioni avrebbero dovuto essere previamente impugnati.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale e dichiarato assorbito quello incidentale del Comune. Il primo motivo è stato rigettato: nel processo tributario i motivi di impugnazione devono essere specificamente dedotti nel ricorso introduttivo e la società aveva introdotto soltanto con memoria del 28 gennaio 2015 la specifica censura sul vizio di nomina del messo, senza che ciò fosse reso necessario da documenti sopravvenuti o non conosciuti; la questione non poteva quindi essere proposta per la prima volta in appello. Il secondo motivo è stato rigettato, con correzione e integrazione della motivazione della CTR: la notificazione presso la sede della società, consegnata a una persona qualificatasi socia, era regolare, poiché la presenza di una persona nei locali della sede consente di presumere che fosse addetta alla ricezione degli atti, salvo prova contraria dell’ente; la questione sulla sanatoria risultava così priva di rilevanza, ferma la correttezza dell’affermazione della CTR sulla sanatoria per raggiungimento dello scopo. Il terzo motivo è stato rigettato: gli avvisi indicavano gli elementi essenziali della pretesa e rinviavano a precedenti comunicazioni di diniego dell’agevolazione già conosciute dalla società; l’obbligo motivazionale poteva essere assolto mediante rinvio ad atti conosciuti o mediante riproduzione del loro contenuto essenziale. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché generico e perché affermava apoditticamente la classificabilità in E/9, a fronte dell’accertamento della CTR sull’assenza dei requisiti per tale categoria. Il quinto motivo, relativo alla riduzione ICI per inagibilità o inabitabilità, è stato rigettato: l’agevolazione presuppone un’obiettiva inidoneità all’uso riconducibile a degrado fisico, carenze strutturali o igienico-sanitarie, non il mero utilizzo limitato alla stagione estiva; la contribuente non aveva provato l’inagibilità o l’inabitabilità. Il ricorso incidentale comunale sulla mancata previa impugnazione dei provvedimenti di diniego è rimasto assorbito. La società è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 5.000 euro oltre rimborso forfettario e accessori di legge, ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 24, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario, caratterizzato dall’introduzione della domanda nella forma dell’impugnazione dell’atto fiscale, l’indagine sul rapporto sostanziale è limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell’Amministrazione che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado, per cui il giudice deve attenersi all’esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito di indagine può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti nei limiti previsti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 24, e quindi esclusivamente in caso di “deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione”.
Nel processo tributario l’oggetto del giudizio è delimitato dai motivi specificamente formulati nel ricorso introduttivo; i motivi aggiunti sono consentiti nei limiti previsti dalla disposizione, in particolare quando resi necessari dal deposito di documenti non conosciuti.
Il divieto della proposizione di motivi aggiunti, se non a seguito del (e in replica al) deposito di documenti non conosciuti, comporta che non possono essere introdotte domande di nullità dell’atto impugnato fondate su fatti diversi da quelli che il contribuente ha fatto valere con il ricorso introduttivo, in quanto idonei a determinare un ampliamento dell’indagine giudiziale, in relazione all’introduzione di una causa petendi differente da quella dedotta nell’originario ricorso dal contribuente.
Non è consentito introdurre in appello una censura fondata su fatti e causa petendi diversi da quelli dedotti tempestivamente nel ricorso introduttivo, quando la sua proposizione non dipenda da documenti successivamente conosciuti.
Ai fini della regolarità della notificazione di atti ad una persona giuridica, ex art. 145 c.p.c., qualora dalla relazione dell’ufficiale giudiziario o postale risulti, nella sede legale o effettiva, la presenza di una persona all’interno dei relativi locali, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica medesima, senza che il notificatore debba accertarsi della sua effettiva condizione, laddove l’ente, per vincere la presunzione in parola, ha l’onere di provare la mancanza dei presupposti per la valida effettuazione del procedimento notificatorio.
La consegna dell’atto presso la sede della persona giuridica a una persona presente nei locali fa presumere che questa fosse addetta alla ricezione; spetta alla società superare la presunzione provando l’assenza dei presupposti di validità della notificazione.
E’ in ogni caso corretto quanto affermato dalla CTR circa la sanatoria del vizio della notifica dell’avviso di accertamento.
La Corte conferma, nel caso concreto, la sanatoria del vizio della notificazione dell’avviso di accertamento per il raggiungimento dello scopo dell’atto.
l’obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche per relationem, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione, però, che questi ultimi siano allegati all’atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l’insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell’atto o del documento che risultino necessari e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, e la cui indicazione consente al contribuente – ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale – di individuare i luoghi specifici dell’atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento, o, ancora, che gli atti richiamati siano già conosciuti dal contribuente per effetto di precedente notifica.
La motivazione per relationem è valida se l’atto richiamato è allegato, se il provvedimento ne riproduce il contenuto essenziale oppure se il contribuente ne ha già avuto conoscenza legale.
art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 504/1992
Condizione indispensabile per poter usufruire della riduzione dell’imposta è l’inagibilità e l’inabitabilità intese come obiettiva inidoneità ad essere utilizzato per eventi dovuti ad obsolescenza o cattiva manutenzione (cedimenti, crepe, pericoli di crollo) o per carenze intrinseche (assenza di adeguati impianti e servizi).
La riduzione ICI richiede una condizione oggettiva di inagibilità o inabitabilità dovuta a degrado, obsolescenza o carenze intrinseche dell’immobile; il mero mancato utilizzo fuori dalla stagione di apertura non integra il presupposto.
art. 14 preleggi
le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione ai sensi dell’art. 14 preleggi, sicchè non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all’interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamente considerati.
Le agevolazioni fiscali sono soggette a interpretazione restrittiva e non possono essere estese per analogia o oltre le condizioni espressamente previste.
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
Il secondo motivo è infondato anche se la motivazione della sentenza deve essere rettificata ed integrata ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c..
La Corte può correggere o integrare la motivazione della decisione impugnata quando il dispositivo sia conforme a diritto, senza accogliere il motivo.
art. 19, comma 1, lett. h), D.Lgs. n. 546/1992
Il motivo del ricorso incidentale con il quale il Comune di Cavallermaggiore denuncia la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1 e 8, e del D.Lgs. n. 536 del 1992, art. 19, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, per avere la CTR omesso di dichiarare l’inammissibilità del ricorso, non avendo la contribuente previamente impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett. h, i plurimi provvedimenti di diniego di agevolazione, risulta assorbito dal rigetto dei motivi del ricorso principale.
La Corte non ha deciso nel merito la questione della necessità di impugnare autonomamente i provvedimenti di diniego dell’agevolazione, perché il motivo incidentale è rimasto assorbito.
Massime di principio
- Nel processo tributario il contribuente deve dedurre nel ricorso introduttivo i vizi dell’atto fiscale e i fatti posti a fondamento della contestazione; non può introdurre in appello una causa petendi nuova, salvo i motivi aggiunti consentiti in relazione al deposito di documenti non conosciuti.
- La consegna di un atto destinato a una persona giuridica presso la sua sede a una persona presente nei locali consente di presumere che questa sia addetta alla ricezione; la persona giuridica può vincere la presunzione provando l’assenza dei presupposti per la validità della notificazione.
- La motivazione di un atto tributario può essere resa per relationem se l’atto richiamato è allegato, se ne è riprodotto il contenuto essenziale o se il contribuente ne ha già avuto legale conoscenza.
- La riduzione ICI per inagibilità o inabitabilità richiede un’obiettiva inidoneità dell’immobile all’uso, riconducibile a degrado fisico, obsolescenza non superabile con ordinaria manutenzione o carenze strutturali e igienico-sanitarie; la mera utilizzazione stagionale non è sufficiente.
- Le norme che prevedono esenzioni o agevolazioni tributarie sono di stretta interpretazione e non possono essere estese oltre i casi e le condizioni espressamente contemplati.
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