Cassazione Civile, Sentenza n. 32212/2019 del 10/12/2019
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguardava gli avvisi di accertamento emessi per l’anno d’imposta 2003, con cui era stato contestato alla società un maggior reddito ai fini IRAP e IVA, poi imputato pro quota ai soci. La Commissione tributaria regionale del Lazio, riformando la decisione di primo grado, aveva respinto l’impugnazione: aveva ritenuto legittimo l’accertamento analitico-induttivo perché, nel contraddittorio amministrativo, la società non aveva prodotto la documentazione richiesta sulle giacenze di magazzino e l’Ufficio aveva riscontrato un’anomalia tra costo del venduto e ricavi dichiarati, anche sulla base della percentuale media di ricarico. La società e i soci hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 14 e 15 del D.P.R. n. 695/1996, sostenendo che la CTR avrebbe erroneamente ritenuto obbligatoria la tenuta della contabilità di magazzino e che i dati sarebbero stati comunque ricavabili dal bilancio civilistico; 2) violazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 2727 e 2729 c.c., contestando l’impiego delle percentuali medie di ricarico del settore come prova presuntiva; 3) vizio motivazionale, lamentando che non fossero stati considerati l’asserito errore nei criteri di calcolo delle percentuali di ricarico, il mancato confronto con esercizi commerciali contigui, la chiusura del locale nel dicembre 2003 e la regolare tenuta delle scritture contabili.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato infondato perché la CTR aveva fondato la legittimità dell’accertamento sulla mancata collaborazione della contribuente nella fase amministrativa, ossia sull’omessa produzione della documentazione richiesta sulle giacenze; la questione dell’obbligo di tenere il registro di magazzino era quindi eccentrica rispetto alla ratio decidendi, e i ricorrenti non avevano contestato l’effetto attribuito a tale omissione. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili: le censure miravano a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, mentre la motivazione della CTR era stata ritenuta comprensibile e logica nel dare conto della validità dell’accertamento presuntivo. I ricorrenti sono stati condannati a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.600, oltre spese prenotate a debito; la Corte ha inoltre dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Norme richiamate
L’obbligo di tenuta delle scritture contabili è connesso alla qualità commerciale dell’attività di impresa gestita in forma societaria (art. 2195 c.c.).
La Corte richiama l’obbligo di tenuta delle scritture contabili per l’impresa commerciale svolta in forma societaria, ma precisa che la questione specifica sull’obbligatorietà del registro di magazzino non incide sulla ratio della decisione.
D.P.R. n. 600/1973, art. 39, comma 1, lett. d)
La sentenza impugnata fonda la legittimità dell’accertamento induttivo operato dall’Ufficio sulla riferita circostanza della mancata collaborazione della contribuente nella fase amministrativa, laddove è stata omessa la produzione della richiesta documentazione attestante l’entità delle giacenze di magazzino.
Nel caso deciso, la mancata produzione, durante il contraddittorio amministrativo, della documentazione richiesta sulle giacenze ha fondato la legittimità dell’accertamento induttivo, come riconosciuto dalla CTR e non efficacemente contestato sul punto.
artt. 14 e 15 D.P.R. n. 695/1996
La sentenza impugnata fonda la legittimità dell’accertamento induttivo operato dall’Ufficio sulla riferita circostanza della mancata collaborazione della contribuente nella fase amministrativa, laddove è stata omessa la produzione della richiesta documentazione attestante l’entità delle giacenze di magazzino. Tale essendo la ratio della motivazione, la censura in esame finisce per essere eccentrica rispetto a essa, non rilevando punto l’obbligo o meno di tenuta del registro di magazzino;
La censura relativa all’obbligo di tenuta del registro di magazzino non è decisiva quando la decisione si fonda invece sull’omessa collaborazione del contribuente e sulla mancata produzione della documentazione richiesta; la questione è eccentrica rispetto alla ratio decidendi.
Il secondo e il terzo motivo sono inammissibili poichè non contestano in effetti errori nell’applicazione di legge o nell’esame di fatti processualmente acquisiti, bensì tendono a far compiere a questa Corte un’inammissibile riedizione del giudizio di merito, in presenza di una motivazione che dà conto in maniera comprensibile e logica della validità dell’accertamento presuntivo effettuato dall’Amministrazione fiscale, sulla base dell’esame delle prove acquisite agli atti del processo.
La contestazione della prova presuntiva non consente in cassazione una nuova valutazione del merito quando la motivazione del giudice tributario illustra in modo comprensibile e logico la validità dell’accertamento sulla base delle prove acquisite.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Tale essendo la ratio della motivazione, la censura in esame finisce per essere eccentrica rispetto a essa, non rilevando punto l’obbligo o meno di tenuta del registro di magazzino;
La censura di violazione di legge deve confrontarsi con la ratio effettiva della decisione impugnata; è infondata quando investe una questione non rilevante rispetto alla ragione decisoria.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Il secondo e il terzo motivo sono inammissibili poichè non contestano in effetti errori nell’applicazione di legge o nell’esame di fatti processualmente acquisiti, bensì tendono a far compiere a questa Corte un’inammissibile riedizione del giudizio di merito, in presenza di una motivazione che dà conto in maniera comprensibile e logica della validità dell’accertamento presuntivo effettuato dall’Amministrazione fiscale, sulla base dell’esame delle prove acquisite agli atti del processo.
La censura motivazionale non può essere utilizzata per ottenere dalla Corte di cassazione una nuova valutazione delle prove e dei fatti quando la motivazione della sentenza impugnata è comprensibile e logica.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Quando la decisione impugnata fonda la legittimità dell’accertamento induttivo sulla mancata collaborazione del contribuente durante la fase amministrativa e sull’omessa produzione della documentazione richiesta, una censura sull’obbligo di tenere una specifica scrittura contabile è eccentrica se non incide su quella ratio.
- La mancata produzione in sede amministrativa della documentazione richiesta per dimostrare l’entità delle giacenze di magazzino può legittimare l’accertamento induttivo, quando tale circostanza costituisce la ragione decisoria della sentenza e non è specificamente contestata.
- In cassazione non è ammissibile chiedere una nuova valutazione delle prove e dei criteri di ricostruzione presuntiva del reddito quando la motivazione del giudice di merito espone in modo comprensibile e logico le ragioni della validità dell’accertamento.
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