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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 32852/2019 del 13/12/2019

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (centro assistenza doganale)

La controversia

La controversia originava da undici atti di irrogazione di sanzioni, emessi il 16 settembre 2011 e collegati ad altrettanti avvisi di rettifica, relativi a importazioni effettuate nel 2008 e nel 2009 dalla società importatrice PA.MA.B Food International s.r.l. di gamberetti congelati dagli Emirati Arabi Uniti con applicazione di dazi ridotti. In seguito a indagini dell’OLAF era emerso che i certificati di origine preferenziale FORM A allegati alle bollette doganali erano falsi e che la merce proveniva dall’India. Il CAD, titolare della procedura di domiciliazione e rappresentante indiretto, impugnò le sanzioni. La Commissione tributaria provinciale di La Spezia respinse il ricorso; la Commissione tributaria regionale della Liguria, con sentenza depositata il 12 novembre 2015, accolse l’appello, escludendo la legittimazione passiva e la responsabilità del CAD per la condotta materiale dell’importatore e per documenti che non poteva controllare, nonché ravvisando altrimenti una responsabilità oggettiva. L’Agenzia delle dogane propose un unico motivo di cassazione, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 201, comma 3, e dell’art. 202 del Regolamento CEE n. 2913/1992, dell’art. 8 della L. n. 213/2000, dell’art. 2, commi 6 e 7, della stessa legge e degli artt. 5 e 11 del D.Lgs. n. 472/1997. Sosteneva che il CAD, avendo agito in rappresentanza indiretta e quale titolare della procedura di domiciliazione, fosse dichiarante in dogana e partecipe all’irregolare introduzione della merce, con conseguente responsabilità solidale anche sanzionatoria. Il ricorso fu notificato una prima volta il 27 aprile 2016, ma il plico risultò non consegnato per irreperibilità del destinatario all’indirizzo indicato, attestata il 29 aprile 2016. La notificazione fu ripresa soltanto il 26 agosto 2016 e il plico venne ricevuto il 30 agosto 2016.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività della notificazione, senza esaminare nel merito l’unico motivo sulla responsabilità doganale e sanzionatoria del CAD. Ha richiamato il principio secondo cui, quando il primo tentativo di notificazione non va a buon fine per causa non imputabile al notificante, questi deve riattivare il procedimento con immediatezza e tempestività; in via ordinaria, la ripresa deve avvenire entro la metà dei termini di cui all’art. 325 c.p.c., pari a trenta giorni per il ricorso per cassazione, decorrenti dalla conoscenza dell’esito negativo. Nel caso concreto, in mancanza di prova contraria, tale conoscenza è stata fatta coincidere con l’attestazione di irreperibilità del 29 aprile 2016; l’Agenzia non ha provato circostanze eccezionali idonee a giustificare il ritardo e ha riattivato la notifica solo il 26 agosto 2016. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e compensato integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità, in ragione del consolidamento della giurisprudenza in materia successivo alla proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 327, comma 1, c.p.c.

    Nella concreta vicenda, a fronte del deposito della sentenza impugnata in data 12 novembre 2015 – con conseguente scadenza del termine semestrale (essendo stato il giudizio in primo grado instaurato il 21 novembre 2011, e dunque successivamente al 4 luglio 2009, ai sensi della L. n. 69 del 2009, ex art. 46, comma 17 ed ex art. 58, comma 1) per la notificazione del ricorso, ai sensi dell’art. 327 c.p.c., comma 1, (nel testo vigente ratione temporis) alla data del 12 maggio 2016

    La Corte applica il termine semestrale per la notificazione del ricorso per cassazione, individuandone la scadenza, nel caso concreto, al 12 maggio 2016.

  • art. 325 c.p.c.

    In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa.

    Quando la prima notificazione fallisce per ragioni non imputabili al richiedente, l’effetto conservativo della richiesta originaria presuppone la ripresa tempestiva della procedura, ordinariamente entro la metà del termine previsto dall’art. 325 c.p.c.; spetta al notificante provare rigorosamente eventuali circostanze eccezionali che giustifichino il superamento.

Massime di principio

  • Se la notificazione di un atto processuale soggetto a termine perentorio non va a buon fine per una causa non imputabile al notificante, questi deve riattivare il procedimento notificatorio con immediatezza e compiere tempestivamente gli atti necessari al suo completamento per conservare gli effetti della richiesta originaria.
  • In via ordinaria, la riattivazione della notificazione deve avvenire entro un termine pari alla metà di quello previsto dall’art. 325 c.p.c.; per il ricorso per cassazione il termine indicato dalla Corte è di trenta giorni dalla conoscenza dell’esito negativo del primo tentativo.
  • In mancanza di prova diversa, la conoscenza dell’esito negativo della notificazione si presume acquisita alla data in cui l’irreperibilità del destinatario è attestata. Il notificante che invochi circostanze eccezionali per giustificare una ripresa tardiva ha l’onere di darne prova rigorosa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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