Cassazione Civile, Sentenza n. 27019/2024 del 18/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con due motivi: (1) nullità del procedimento per violazione e falsa applicazione dell'art. 7 d.lgs. n. 150/2011 e dell'art. 416 c.p.c., per aver il giudice d'appello utilizzato un documento (ricevuta di spedizione) prodotto solo all'udienza e non nel termine previsto dall'art. 7; (2) omesso esame di fatto decisivo e violazione degli artt. 14 l. n. 689/1981 e 4 d.lgs. n. 261/1999, perché la notifica richiesta al messo comunale competente era stata spedita con servizio postale privato (NEXIVE) che non garantirebbe la certezza della data, per cui non sarebbe provata la tempestività della notificazione entro i 90 giorni di cui all'art. 201 c.d.s.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondato che il termine di cui all'art. 7, comma 7, d.lgs. n. 150/2011 sia perentorio: la giurisprudenza consolidata lo qualifica ordinatorio e dunque i documenti non prodotti nel termine possono essere acquisiti e valutati in seguito, anche su sollecitazione del giudice nell'esercizio del potere istruttorio. Sul secondo motivo lo ha dichiarato inammissibile per novità e carenza di specificità e, comunque, privo di fondamento: l'uso di un servizio postale privato per l'attività materiale di spedizione non invalida la notificazione se risulta la data di spedizione e la consegna al messo comunale competente, con conseguente legittima acquisizione della notifica entro il termine dell'art. 201 c.d.s. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in euro 630,00, di cui euro 100,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA ove dovuti) e si dà atto della possibile applicazione dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Il termine per la produzione degli atti nel giudizio di opposizione ai verbali stradali è qualificato dalla Corte come ordinatorio; la mancata produzione nel termine non impedisce la successiva acquisizione e utilizzazione dei documenti, anche su sollecito del giudice.
Richiamato nella doglianza sulla nullità del procedimento per violazione di norme probatorie; la Corte non ritiene la mancata produzione nel termine fonte di nullità quando si tratti di termine ordinatorio.
La prova della tempestività della notificazione del verbale si può desumere dalla data di spedizione/consegna al messo competente; la spedizione materiale tramite servizio postale privato non inficia in sé la prova della notificazione nei termini.
Richiamata dal ricorrente in relazione alla notifica; la Corte non ha ritenuto che l'uso di servizio postale privato comporti di per sé incertezza tale da pregiudicare la notifica legittima.
Invocato dal ricorrente per profili di notifica; la Corte non ha accolto la censura, ritenendo irrilevante l'uso della spedizione materiale privata se la prova della spedizione è acquisita.
art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis
Norme richiamate in relazione all'eventuale obbligo del ricorrente al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per tale pagamento, se dovuto.
Cass. n. 5828/2015; Cass. n. 16853/2016; Cass. n. 9545/2018; Cass. n. 14266/2021
Giurisprudenza consolidata citata dalla Corte che qualifica il termine di cui all'art. 7 d.lgs. 150/2011 come ordinatorio e legittima la successiva produzione degli atti processuali.
Cass. n. 20440/2006; Cass. n. 26431/2013; Cass. n. 20515/2020
Precedenti richiamati sul principio per cui l'uso di un servizio postale privato per la spedizione materiale dell'atto non incide sulla legittimità della notificazione dell'atto amministrativo quando sia comunque dimostrata la data di spedizione/consegna.
Massime di principio
- Il termine di cui all'art. 7 d.lgs. n. 150/2011 per la produzione in opposizione ai verbali del c.d.s. è generalmente considerato ordinatorio: la mancata produzione entro tale termine non determina di per sé nullità e i documenti possono essere acquisiti successivamente e valutati dal giudice.
- La produzione tardiva di documenti probatori relativi alla spedizione/notifica (es. ricevuta di spedizione, avviso di ricevimento) può essere ammessa e utilizzata se il giudice, anche d'ufficio, ne dispone l'acquisizione nell'interesse della corretta decisione.
- L'utilizzo di un servizio postale privato per la sola attività materiale di spedizione non invalida la notificazione dell'atto se risulta comunque la data di spedizione e la consegna al soggetto competente; quindi la prova della tempestività si desume dalla data di spedizione/consegna.
- Eccezioni o rilevazioni procedurali che incidono sulla ammissibilità del motivo di impugnazione devono essere proposte tempestivamente e con adeguata specificità nelle fasi processuali previste (non possono essere sollevate tardivamente in Cassazione se costituivano questioni che dovevano essere dedotte in primo o secondo grado).
- In casi simili è prudente per il notificante conservare e produrre tempestivamente la documentazione di spedizione e consegna e, per il destinatario, sollevare eventuali contestazioni sulla prova di notifica nelle prime fasi processuali per non incorrere in inammissibilità per novità.
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