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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 27009/2024 del 18/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La CONSOB aveva irrogato a Inghirami una sanzione pecuniaria (euro 50.000) per violazioni della disciplina in materia di intermediazione finanziaria (in particolare art. 94 T.U.F.). La Corte di appello di Firenze aveva accolto l'opposizione di Inghirami annullando la delibera CONSOB perché, a suo avviso, la contestazione era stata notificata tardivamente rispetto al termine perentorio previsto dall'art. 195 T.U.F., ritenendo che CONSOB fosse nelle condizioni di accertare le irregolarità già da marzo 2014. La CONSOB ha impugnato in Cassazione sostenendo errori di diritto e di fatto nella valutazione dei termini e del momento dell'accertamento, nonché l'omissione di circostanze decisive (in particolare l'effettiva acquisizione da parte di CONSOB dei rilievi e delle note della Banca d'Italia solo nel maggio 2016).

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il primo motivo e dichiarato inammissibile il secondo, ma ha accolto il terzo, quarto, quinto e sesto motivo del ricorso CONSOB. La Suprema Corte ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Firenze e ha rinviato la causa alla stessa Corte in diversa composizione, dettando principi di diritto sull'individuazione del momento di accertamento ai fini del termine per la contestazione ex art. 195 T.U.F. e precisando i limiti del sindacato giurisdizionale (controllo sulla tempestività dell'azione amministrativa senza sostituirsi all'autorità nella valutazione dell'opportunità e della necessità di approfondimenti istruttori). La CONSOB, pertanto, ha ottenuto esito favorevole con rinvio per nuovo esame conforme ai principi indicati.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza) - art. 195, comma 1

    Le sanzioni amministrative previste nel presente titolo sono applicate dalla Banca d'Italia o dalla Consob, secondo le rispettive competenze, con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero. I soggetti interessati possono, entro trenta giorni dalla contestazione, presentare deduzioni e chiedere un'audizione personale in sede di istruttoria, cui possono partecipare anche con l'assistenza di un avvocato

    Il termine per la notificazione della contestazione decorre dall'accertamento, inteso non come mera constatazione materiale ma come momento in cui la constatazione si è tradotta o si sarebbe potuta ragionevolmente tradurre in accertamento. Il giudice può sindacare la tempestività solo per verificare ingiustificata inerzia o superfluità ex ante dell'attività istruttoria, senza sostituirsi all'autorità sulla necessità di approfondimenti.

  • d.lgs. n. 58/1998 (T.U.F.) - art. 94, commi 2 e 7

    Norme del TUF richiamate come fonte delle violazioni contestate alla banca e agli amministratori in relazione alla trasparenza e correttezza delle offerte e delle informazioni al pubblico.

  • d.lgs. n. 58/1998 (T.U.F.) - art. 190

    Norma che disciplina l'irrogazione delle sanzioni amministrative da parte delle Autorità di vigilanza (riferimento alla base normativa della delibera sanzionatoria impugnata).

  • legge n. 689/1981 - art. 14, commi 2 e 6

    Principi sul termine per la conclusione dei procedimenti sanzionatori e sulla estensione dei criteri della legge 689/1981 anche ai procedimenti amministrativi di natura sanzionatoria, citati per l'interpretazione della decorrenza dei termini.

  • Codice di procedura civile - art. 132, comma 2, n. 4 e art. 115

    Richiamati in relazione ai requisiti motivazionali della sentenza di merito (art. 132) e ai limiti del sindacato sulle valutazioni probatorie e sulla valutazione dei fatti (art. 115).

  • Codice di procedura civile - art. 360 c.p.c. (rimedi per cassazione) - nn. 3,4,5

    Dispositivi invocati per dedurre nullità, violazione di legge o omessa indicazione di fatti decisivi nella motivazione della sentenza impugnata.

  • T.U.F. - artt. 4, 5, 10 e art. 56

    Richiamati per i principi di cooperazione e scambio di informazioni tra Autorità di vigilanza (Banca d'Italia e CONSOB), l'obbligo di comunicazione delle ispezioni e la rilevanza della trasmissione dei rilievi ispettivi al fine di consentire all'autorità non ispezionante di esercitare i propri poteri sanzionatori.

Massime di principio

  • Il momento dell'accertamento, da cui decorre il termine per la contestazione ex art. 195 T.U.F., va individuato nella data in cui la constatazione dei fatti si è tradotta o si sarebbe potuta ragionevolmente tradurre in accertamento, tenendo conto della complessità del caso; non coincide necessariamente con la mera acquisizione materiale di documenti.
  • Il giudice che esamina l'opposizione a sanzione amministrativa può verificare solo se vi sia stata ingiustificata e prolungata inerzia o superfluità ex ante dell'attività istruttoria; non può sostituirsi all'autorità nella valutazione dell'opportunità o della necessità di approfondimenti istruttori (vietato sindacato di congruità ex post).
  • Quando più autorità vigilano su uno stesso soggetto (es. Banca d'Italia e CONSOB), l'autorità non ispezionante può esercitare i propri poteri sanzionatori solo dopo aver ricevuto tempestiva comunicazione e i rilievi significativi dall'autorità ispezionante; pertanto i termini decorrono, salvo prova contraria, dal ricevimento delle risultanze significative.
  • L'Amministrazione può ragionevolmente coordinare e unificare indagini e contestazioni per ragioni di economia procedurale e di completezza dell'accertamento; tale scelta è legittima salvo che risulti manifestamente superflua ex ante.
  • Se il resistente deduce tardività della contestazione, deve essere valutato dal giudice se sussiste stata un'ingiustificata inerzia, tenendo conto delle esigenze di approfondimento e della possibile utilità prospettica di ulteriori indagini.

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