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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 27037/2024 del 18/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'avv. Acquilino, difendendo Scotto Carlo (ammesso al patrocinio a spese dello Stato), aveva svolto anche attività di conciliazione stragiudiziale nell'ambito del mandato giudiziale che ha portato alla cessazione della materia del contendere. Dopo la liquidazione parziale dei compensi (solo per le fasi di studio e introduttiva) il Tribunale di Savona negò il riconoscimento di un compenso ulteriore per la conciliazione ritenendo che una maggiorazione avrebbe fatto superare i valori medi della tariffa ai sensi dell'art. 82 D.P.R. 115/2002. Acquilino impugnò sostenendo che l'attività conciliativa, essendo connessa all'incarico giudiziale, doveva essere compensata con la voce prevista per la fase decisoria dal D.M. 140/2012 (e non considerata come attività estranea), applicando poi la riduzione prevista per il patrocinio a spese dello Stato, e che la normativa successiva (D.M. 55/2014 e D.M. 147/2022) dimostra la finalità premiale di riconoscere un incremento fino a 1/4 per le conciliazioni/transazioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che l'attività conciliativa stragiudiziale svolta nell'ambito di un mandato giudiziale debba essere ricondotta alla voce tariffaria relativa alla fase decisoria del D.M. 20.7.2012 n.140 e dunque liquidata in base a quella voce (nel limite della domanda) applicando poi la riduzione prevista per il patrocinio a spese dello Stato dall'art. 82 D.P.R. n.115/2002. La Corte ha richiamato la finalità incentivante delle norme successive (D.M. 55/2014 e D.M. 147/2022) e la giurisprudenza consolidata che applica tale principio anche alle prestazioni svolte sotto la tariffa ante-2014. Ha cassato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Savona in diversa composizione per nuova decisione conforme al principio di diritto enunciato; il secondo motivo è stato assorbito.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 115/2002

    Predispone limiti e criteri di riduzione della liquidazione per il patrocinio a spese dello Stato (i compensi non devono superare i valori medi della tariffa e possono essere ridotti in relazione alla semplicità della controversia). La Corte ha ritenuto che tali limiti non impediscono di utilizzare la voce tariffaria della fase decisoria come base per liquidare la conciliazione svolta nell'ambito di un mandato giudiziale, applicando poi la riduzione prevista per il gratuito patrocinio.

  • D.M. 20.7.2012 n. 140

    art. 4 (distinzione in fasi: studio, introduttiva, istruttoria, decisoria, esecutiva); art. 3 comma 3 (attività stragiudiziale estranea ad incarico giudiziale)

    Definisce le fasi della prestazione forense e fornisce esempi non esaustivi delle attività ricomprese. La Corte ha interpretato che la conciliazione stragiudiziale compiuta nell'ambito di un mandato giudiziale non rientra nell'art. 3 comma 3 (attività estranea) e può essere ricondotta alla fase decisoria, dunque compensata con la relativa voce tariffaria.

  • D.M. n. 55/2014

    art. 4 comma 6: "la liquidazione del compenso è di regola aumentata fino ad un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale"

    Introduce espressamente una maggiorazione (fino a 1/4) del compenso per i casi di conciliazione giudiziale o transazione nell'ambito del mandato giudiziale, evidenziando la finalità incentivante e deflattiva. La Corte ha ritenuto che il principio sostanziale (ricondurre la conciliazione alla fase decisoria con maggiorazione) debba applicarsi anche alle attività svolte sotto la tariffa ante-2014 (D.M. 140/2012).

  • D.M. n. 147/2022

    modifica del D.M. n. 55/2014

    Ha fissato in misura fissa l'aumento pari a 1/4 rispetto alla fase decisoria, eliminando la discrezionalità e rafforzando l'orientamento incentivante verso le definizioni conciliative e transattive.

  • Codice di procedura civile

    art. 360 comma 1 n. 3; art. 702-bis c.p.c.

    Art. 360 c.p.c. individua la violazione di legge come motivo di ricorso per cassazione (utilizzato dal ricorrente). L'art. 702-bis disciplina l'opposizione agli atti esecutivi e le relative impugnazioni; citati per inquadramento procedurale della controversia originaria.

Massime di principio

  • Se la conciliazione stragiudiziale è svolta nell'ambito di un mandato già conferito per un giudizio, va considerata connessa all'attività giudiziale e può essere ricondotta alla fase decisoria della tariffa forense, non come attività estranea.
  • Anche se la prestazione conciliativa ha avuto luogo sotto una tariffa antecedente (es. D.M. 140/2012), il principio disciplinato dal successivo D.M. (a favore di un aumento fino a 1/4 per conciliazioni/transazioni) trova applicazione quale criterio interpretativo volto a premiare l'attività deflattiva.
  • Per i clienti ammessi al patrocinio a spese dello Stato occorre sempre applicare la riduzione prevista dall'art. 82 DPR 115/2002 alla voce tariffaria che si utilizza come base (anche se questa è quella relativa alla fase decisoria).
  • In sede di domanda di liquidazione il difensore dovrebbe qualificare e chiedere il compenso per la voce della fase decisoria (eventualmente con la maggiorazione prevista), piuttosto che chiedere una 'maggiorazione' sulle voci di studio/introductiva, per evitare confusione e rischio di esclusione del compenso.
  • La prova che l'attività conciliativa è stata svolta nell'ambito del mandato giudiziale (incarico, scrittura di conciliazione, riferimenti in udienza) è determinante per ottenere la ricomprensione nella fase decisoria.
  • Sul piano delle spese processuali vale il principio di causalità: la condanna alle spese si determina in relazione all'esito e all'atteggiamento delle parti, anche se talune domande non siano state espressamente formulate dalla parte resistente.
  • Quando si assiste un soggetto in gratuito patrocinio, nel calcolo del compenso va preventivata la riduzione ex art.82 DPR 115/2002; tuttavia tale riduzione non legittima l'esclusione totale di un compenso per attività conciliative svolte nell'ambito del mandato.

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