Cassazione Civile, Sentenza n. 27041/2024 del 18/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di un decreto-ingiunzione per pagamento di €211.600 a seguito dell'accertamento della Guardia di Finanza che contestava l'esportazione dall'Italia alla Germania di denaro contante in importi pari o superiori a €10.000 in otto distinte occasioni, con versamenti sul conto della moglie presso Deutsche Bank per complessivi €609.000, senza effettuare la dichiarazione all'Agenzia delle dogane prevista dall'art. 3 d.lgs. 195/2008. Il ricorrente ha dedotto vizi di notifica, violazioni di termini procedurali, carenza dell'elemento oggettivo della fattispecie, contestato la misura della sanzione e chiesto l'applicazione del minimo sanzionatorio
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Ha ritenuto infondate le censure sulla inesistenza della notifica (ricadendo i vizi nella nullità sanabile e qui sanati dalla tempestiva opposizione, nonché dalla notificazione presso un avvocato collegato al ricorrente), infondati i rilievi sulla carenza dell'elemento oggettivo (la motivazione di merito è fondata su documentazione bancaria, dichiarazioni e schede di identificazione e non sindacabile in cassazione se valutazione di fatto), corretta la ricostruzione temporale e procedurale (la contestazione poteva essere fatta congiuntamente all'accertamento; il termine perentorio è solo quello di 180 giorni dell'art. 8, mentre il termine di 7 giorni dell'art. 4 comma 6 è ordinatorio), e legittima la determinazione del quantum della sanzione da parte del giudice di merito nei limiti edittali. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese in favore del Ministero.
Norme richiamate
art. 3 d.lgs. 195/2008
chiunque entra nel territorio nazionale o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro deve dichiarare tale somma all'Agenzia delle dogane; l'obbligo di dichiarazione non è soddisfatto se le informazioni fornite sono inesatte o incomplete
La norma ha carattere oggettivo: l'illecito si perfeziona con la sola omissione della dichiarazione; è sufficiente comportamento cosciente e volontario, non è richiesto dolo finalizzato a un illecito
art. 4 d.lgs. 195/2008
i verbali di contestazione .... sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze .... entro sette giorni dalla data di contestazione ai fini del procedimento sanzionatorio di cui al presente decreto
Il termine di sette giorni è di natura ordinatoria (non perentoria): non determina automaticamente la decadenza del potere sanzionatorio se superato; il potere sanzionatorio spetta al Ministero e il termine perentorio pertinente è quello dell'art. 8
art. 8 d.lgs. 195/2008
nel termine perentorio di centottanta giorni dalla data in cui riceve i verbali di contestazione ... il Ministero determina con decreto motivato la somma dovuta per la violazione ingiunge il pagamento
Il termine di 180 giorni per il Ministero è perentorio; nel caso in esame è stato rispettato e legittima l'emissione del decreto-ingiunzione
art. 14 legge 24 novembre 1981 n. 689
Stabilisce termini per la notificazione della contestazione a seguito dell'accertamento; non impedisce l'accorpamento dell'accertamento e della contestazione in un unico verbale
art. 29 DPR 31 marzo 1988 n. 148
l'atto di contestazione delle violazioni di norme valutarie punibili con sanzioni amministrative deve essere consegnato immediatamente all'interessato; quando la consegna immediata non è possibile, l'atto di contestazione deve essere notificato secondo quanto previsto dall'articolo 14 della legge n. 689/1981
Per le violazioni valutarie la contestazione può e deve essere fatta preferenzialmente con la consegna immediata; alternativamente si applicano le regole di notificazione previste dalla L. 689/1981
artt. 139 e 149 c.p.c.
Richiamati in rapporto ai vizi di notificazione; la Corte distingue tra inesistenza dell'atto (casistiche molto limitate) e nullità sanabile delle notificazioni irregolari
artt. 2727 e 2729 c.c.
Richiamati rispetto al criterio delle presumptions iuris tantum; la Corte sottolinea che le eventuali deduzioni sorretta da presunzioni sono valutazioni di merito non sindacabili in cassazione salvo vizio di diritto
art. 11 legge 24 novembre 1981 n. 689
Parametro per la commisurazione della sanzione; il giudice di merito deve motivare la determinazione del quantum nei limiti edittali e tale motivazione è sindacabile in cassazione solo per profili di diritto
art. 97 Cost.
Richiamato in ordine alla legalità dell'azione amministrativa e profili costituzionali legati all'irrogazione delle sanzioni; non ha condotto a ritenere illegittimo il procedimento nel caso concreto
art. 12 disposizioni sulla legge in generale
Richiamato come parametro ermeneutico della norma sanzionatoria in relazione alla finalità di contrasto al riciclaggio, senza tuttavia modificare la portata oggettiva dell'art. 3 d.lgs. 195/2008
Massime di principio
- I vizi di notifica raramente comportano l'inesistenza dell'atto: la mancata osservanza di formalità attinenti alla notifica rientra generalmente nella nullità, sanabile per raggiungimento dello scopo o con la rinnovazione; la tempestiva opposizione può sanare il vizio con efficacia ex tunc
- L'art. 3 d.lgs. 195/2008 ha carattere oggettivo: l'illecito si perfeziona con l'omissione della dichiarazione doganale per trasferimenti >= €10.000; per la condanna è sufficiente la prova che il denaro è stato trasportato e non dichiarato, con responsabilità basata su comportamento volontario e cosciente
- Le prove bancarie, le dichiarazioni e le schede di identificazione possono legittimamente fondare deduzioni presuntive sulle modalità di trasferimento e attribuzione degli versamenti; tali valutazioni di fatto sono riservate ai giudici di merito e difficilmente sindacabili in Cassazione
- I termini procedurali vanno distinti: il termine di trasmissione dei verbali previsto dall'art. 4 comma 6 non è automaticamente perentorio, mentre il termine di 180 giorni per l'emissione del decreto da parte del Ministero (art. 8) è perentorio e fondamentale per la tempestività dell'azione sanzionatoria
- Nel giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative il giudice di merito può ricalcolare la sanzione entro i limiti edittali senza limitarsi a sindacare la motivazione dell'ordinanza-ingiunzione; la determinazione del quantum deve risultare congruamente motivata ma non richiede la ripetizione parola per parola dei criteri dell'amministrazione
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