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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 27041/2024 del 18/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di un decreto-ingiunzione per pagamento di €211.600 a seguito dell'accertamento della Guardia di Finanza che contestava l'esportazione dall'Italia alla Germania di denaro contante in importi pari o superiori a €10.000 in otto distinte occasioni, con versamenti sul conto della moglie presso Deutsche Bank per complessivi €609.000, senza effettuare la dichiarazione all'Agenzia delle dogane prevista dall'art. 3 d.lgs. 195/2008. Il ricorrente ha dedotto vizi di notifica, violazioni di termini procedurali, carenza dell'elemento oggettivo della fattispecie, contestato la misura della sanzione e chiesto l'applicazione del minimo sanzionatorio

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Ha ritenuto infondate le censure sulla inesistenza della notifica (ricadendo i vizi nella nullità sanabile e qui sanati dalla tempestiva opposizione, nonché dalla notificazione presso un avvocato collegato al ricorrente), infondati i rilievi sulla carenza dell'elemento oggettivo (la motivazione di merito è fondata su documentazione bancaria, dichiarazioni e schede di identificazione e non sindacabile in cassazione se valutazione di fatto), corretta la ricostruzione temporale e procedurale (la contestazione poteva essere fatta congiuntamente all'accertamento; il termine perentorio è solo quello di 180 giorni dell'art. 8, mentre il termine di 7 giorni dell'art. 4 comma 6 è ordinatorio), e legittima la determinazione del quantum della sanzione da parte del giudice di merito nei limiti edittali. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese in favore del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 3 d.lgs. 195/2008

    chiunque entra nel territorio nazionale o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro deve dichiarare tale somma all'Agenzia delle dogane; l'obbligo di dichiarazione non è soddisfatto se le informazioni fornite sono inesatte o incomplete

    La norma ha carattere oggettivo: l'illecito si perfeziona con la sola omissione della dichiarazione; è sufficiente comportamento cosciente e volontario, non è richiesto dolo finalizzato a un illecito

  • art. 4 d.lgs. 195/2008

    i verbali di contestazione .... sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze .... entro sette giorni dalla data di contestazione ai fini del procedimento sanzionatorio di cui al presente decreto

    Il termine di sette giorni è di natura ordinatoria (non perentoria): non determina automaticamente la decadenza del potere sanzionatorio se superato; il potere sanzionatorio spetta al Ministero e il termine perentorio pertinente è quello dell'art. 8

  • art. 8 d.lgs. 195/2008

    nel termine perentorio di centottanta giorni dalla data in cui riceve i verbali di contestazione ... il Ministero determina con decreto motivato la somma dovuta per la violazione ingiunge il pagamento

    Il termine di 180 giorni per il Ministero è perentorio; nel caso in esame è stato rispettato e legittima l'emissione del decreto-ingiunzione

  • art. 14 legge 24 novembre 1981 n. 689

    Stabilisce termini per la notificazione della contestazione a seguito dell'accertamento; non impedisce l'accorpamento dell'accertamento e della contestazione in un unico verbale

  • art. 29 DPR 31 marzo 1988 n. 148

    l'atto di contestazione delle violazioni di norme valutarie punibili con sanzioni amministrative deve essere consegnato immediatamente all'interessato; quando la consegna immediata non è possibile, l'atto di contestazione deve essere notificato secondo quanto previsto dall'articolo 14 della legge n. 689/1981

    Per le violazioni valutarie la contestazione può e deve essere fatta preferenzialmente con la consegna immediata; alternativamente si applicano le regole di notificazione previste dalla L. 689/1981

  • artt. 139 e 149 c.p.c.

    Richiamati in rapporto ai vizi di notificazione; la Corte distingue tra inesistenza dell'atto (casistiche molto limitate) e nullità sanabile delle notificazioni irregolari

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    Richiamati rispetto al criterio delle presumptions iuris tantum; la Corte sottolinea che le eventuali deduzioni sorretta da presunzioni sono valutazioni di merito non sindacabili in cassazione salvo vizio di diritto

  • art. 11 legge 24 novembre 1981 n. 689

    Parametro per la commisurazione della sanzione; il giudice di merito deve motivare la determinazione del quantum nei limiti edittali e tale motivazione è sindacabile in cassazione solo per profili di diritto

  • art. 97 Cost.

    Richiamato in ordine alla legalità dell'azione amministrativa e profili costituzionali legati all'irrogazione delle sanzioni; non ha condotto a ritenere illegittimo il procedimento nel caso concreto

  • art. 12 disposizioni sulla legge in generale

    Richiamato come parametro ermeneutico della norma sanzionatoria in relazione alla finalità di contrasto al riciclaggio, senza tuttavia modificare la portata oggettiva dell'art. 3 d.lgs. 195/2008

Massime di principio

  • I vizi di notifica raramente comportano l'inesistenza dell'atto: la mancata osservanza di formalità attinenti alla notifica rientra generalmente nella nullità, sanabile per raggiungimento dello scopo o con la rinnovazione; la tempestiva opposizione può sanare il vizio con efficacia ex tunc
  • L'art. 3 d.lgs. 195/2008 ha carattere oggettivo: l'illecito si perfeziona con l'omissione della dichiarazione doganale per trasferimenti >= €10.000; per la condanna è sufficiente la prova che il denaro è stato trasportato e non dichiarato, con responsabilità basata su comportamento volontario e cosciente
  • Le prove bancarie, le dichiarazioni e le schede di identificazione possono legittimamente fondare deduzioni presuntive sulle modalità di trasferimento e attribuzione degli versamenti; tali valutazioni di fatto sono riservate ai giudici di merito e difficilmente sindacabili in Cassazione
  • I termini procedurali vanno distinti: il termine di trasmissione dei verbali previsto dall'art. 4 comma 6 non è automaticamente perentorio, mentre il termine di 180 giorni per l'emissione del decreto da parte del Ministero (art. 8) è perentorio e fondamentale per la tempestività dell'azione sanzionatoria
  • Nel giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative il giudice di merito può ricalcolare la sanzione entro i limiti edittali senza limitarsi a sindacare la motivazione dell'ordinanza-ingiunzione; la determinazione del quantum deve risultare congruamente motivata ma non richiede la ripetizione parola per parola dei criteri dell'amministrazione

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