Cassazione Civile, Sentenza n. 27124/2024 del 18/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione in cassazione della sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva riformato la pronuncia di primo grado riconoscendo il grave inadempimento del promissario acquirente (Mallardo), legittimando il recesso dei promittenti venditori (Borsi) e consentendo loro di trattenere la caparra confirmatoria nonché di ottenere la penale contrattuale. Il ricorrente deduceva soprattutto l'erronea applicazione dell'art. 1359 c.c. (finzione di avveramento della condizione sospensiva), sostenendo che: 1) la liberazione dalle fideiussioni non era una condizione di cui Mallardo avesse interesse contrario all'avveramento ma un obbligo o interesse comune; 2) Mallardo si era attivato per ottenere i finanziamenti necessari e non vi era prova della sua colpa intenzionale o della sua inerzia tale da giustificare la finzione di avveramento; 3) contestava inoltre la decisione relativa alla compensazione/attribuzione delle spese nei confronti dell'intermediario Casella.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto i primi due motivi del ricorso (relativi all'art. 1359 c.c.) ritenendo che la finzione di avveramento non fosse applicabile nella fattispecie: la liberazione dalle fideiussioni era riconducibile a una condizione in parte potestativa/di adempimento rimessa all'iniziativa del promissario acquirente e, comunque, non erano emersi i presupposti oggettivi e soggettivi (comportamento attivo antigiuridico e dolo o colpa grave) richiesti per la fictio. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione perché decida alla luce del principio di diritto indicato e dei rilievi mossi; sul terzo motivo (relativo al ruolo dell'intermediario Casella e alle spese) la Corte ha respinto il gravame ritenendo inammissibile il sindacato di merito sulla valutazione discrezionale delle spese. La Corte ha disposto altresì che la Corte d'appello rimettente pronunci sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 1359 c.c.
La finzione di avveramento opera solo se il mancato avveramento della condizione è imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento; richiede comportamento attivo (o omissione che violi un obbligo di agire) con nesso di causalità e dolo o colpa. Non si applica alle condizioni potestative semplici o alla componente potestativa di condizioni miste, né alle condizioni bilaterali salvo specifiche circostanze.
art. 1358 c.c.
Principio di buona fede oggettiva rilevante come parametro interpretativo ma distinto dalla specifica applicazione della finzione di avveramento: la buona fede non trasforma automaticamente inadempimento in causa di fictio.
art. 1218 c.c.
Regola l'inadempimento contrattuale; la Corte distingue l'inadempimento dell'obbligazione dalla mancata avverazione di una condizione potestativa: non è automatico sovrapporre la responsabilità ex art.1218 alla mancata realizzazione di una condizione rimessa alla volontà della parte.
art. 360 c.p.c.
Norma processuale che disciplina i motivi di ricorso per cassazione utilizzati dal ricorrente (violazione di legge e omissione di motivo decisivo).
art. 83 c.p.c.
Riferimento alla possibilità di 'collocazione topografica' della procura su foglio separato collegata all'atto principale, utilizzata per disattendere l'eccezione sulla carenza di ius postulandi del controricorrente.
art. 378 c.p.c.
Procedura relativa alle memorie depositate dal Pubblico Ministero e dalle parti: citata per la rilevanza delle conclusioni rese in udienza e delle memorie illustrative.
Massime di principio
- La finzione di avveramento ex art.1359 c.c. richiede che la parte contraria all'avveramento abbia concretamente impedito l'evento tramite comportamento attivo o omissione che violi un obbligo di agire, con dolo o colpa; la mera non realizzazione della condizione non è sufficiente.
- Non si applica la finzione di avveramento alle condizioni potestative semplici o alla componente potestativa di condizioni miste: se l'evento dipende dall'iniziativa libera di una parte, l'inerzia non configura automaticamente la fictio.
- Quando la 'condizione' coincide con l'adempimento (o con modalità di esecuzione della prestazione), occorre valutare se si tratta di una condizione di efficacia o di esecuzione; nel caso di condizione di adempimento la finzione difficilmente trova applicazione.
- Spetta a chi invoca l'avveramento (o la finzione) l'onere di provare i fatti che giustificano tale qualificazione (comportamento antigiuridico, nesso causale, dolo/colpa).
- In fase di redazione contrattuale è utile disciplinare chiaramente: a) se la liberazione da garanzie/ottenimento del finanziamento è condizione sospensiva o obbligo esecutivo; b) se la condizione è bilaterale o a favore di una sola parte; c) tempi e obblighi documentali sull'attivazione e prova degli sforzi per ottenere finanziamenti o liberatorie.
- In controversie simili, chi si difende dovrebbe documentare in modo dettagliato tutte le attività concretamente svolte per ottenere finanziamenti o liberatorie (richieste a banche, contatti, offerte alternative), mentre chi invoca la finzione dovrà provare comportamento attivo o colposo della controparte.
- La valutazione sulla compensazione delle spese processuali rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e difficilmente è sindacabile in cassazione salvo profili di manifesta violazione di legge.
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