Cassazione Civile, Ordinanza n. 21647/2021 del 28/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un avvocato aveva convenuto la propria cliente per ottenere il pagamento delle residue competenze professionali, pari a euro 28.229,56, relative all'attività di rappresentanza e difesa svolta in un giudizio di divisione ereditaria promosso davanti al Tribunale di Paola. La cliente, costituitasi, aveva eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma sostenendo che fosse competente il Tribunale di Paola ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 150/2011, mentre il Tribunale di Roma aveva accolto l'eccezione valorizzando la rinuncia della convenuta al foro del consumatore. Il ricorrente ha impugnato tale ordinanza con regolamento di competenza, deducendo: 1) violazione degli artt. 33, lett. u), 46 e 66-bis d.lgs. n. 206/2005 e dell'art. 18 c.p.c., assumendo che, se il consumatore è evocato dinanzi al proprio foro, non può eccepirne l'incompetenza né il giudice può rilevarla d'ufficio; 2) violazione degli stessi articoli e degli artt. 18, 115 e 116 c.p.c., sostenendo che dalla comparsa di risposta non emergeva alcuna espressa rinuncia della convenuta alla tutela del foro del consumatore.
La decisione
La Corte ha accolto il regolamento di competenza, ha cassato l'ordinanza del Tribunale di Roma e ha dichiarato la competenza del Tribunale di Roma. La decisione si fonda sulla distinzione tra: a) il caso in cui il consumatore sia convenuto nel proprio foro, ipotesi in cui non può eccepire l'incompetenza di quel foro perché la regola di protezione risulta già rispettata; b) il caso in cui il consumatore agisca come attore davanti a un foro diverso, ipotesi in cui il foro del consumatore può considerarsi derogato dal medesimo soggetto protetto. Nel caso concreto, non vi era una clausola derogatoria né una trattativa individuale: il foro del consumatore coincideva con la residenza della convenuta, perciò l'eccezione di incompetenza non poteva essere accolta. Le parti sono state rimesse davanti al Tribunale di Roma anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
consente all'avvocato di stare in giudizio da sé medesimo
rito sommario di cognizione introduttivo del giudizio di merito
foro speciale per le controversie sui compensi dell'avvocato
definisce il consumatore come persona fisica che concluda il contratto per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale
art. 33, lett. u), d.lgs. n. 206/2005
attribuisce rilievo al foro del consumatore quale foro di protezione prevalente e, in linea generale, esclusivo
art. 34, comma 4, d.lgs. n. 206/2005
le clausole o gli elementi di clausola oggetto di trattativa individuale non sono vessatori
la clausola vessatoria è nulla se non risulta validamente superata dalla trattativa individuale
richiamato nel motivo di ricorso in tema di foro del consumatore
art. 66-bis d.lgs. n. 206/2005
richiamato nel motivo di ricorso in tema di competenza del foro del consumatore
regola generale di competenza territoriale richiamata in contrapposizione al foro di protezione
richiamato nel secondo motivo sulla valutazione del contenuto degli atti difensivi
richiamato nel secondo motivo sulla valutazione delle prove e degli atti processuali
richiamato per il foro speciale nella domanda monitoria per compensi professionali
la Corte esclude la debenza dell'ulteriore contributo unificato
parametro per il contributo unificato richiamato nella pronuncia sul non pagamento dell'ulteriore importo
Massime di principio
- Il foro del consumatore è un foro di protezione che prevale sugli altri fori speciali, ma la sua rilevanza processuale opera in modo diverso a seconda di chi introduce il giudizio e del foro concretamente adito.
- Se il consumatore è convenuto davanti al proprio foro di residenza o domicilio, non può eccepire l'incompetenza di quel foro, perché la regola di protezione risulta già rispettata e l'eccezione sarebbe priva di interesse.
- Se invece il consumatore agisce come attore davanti a un foro diverso da quello di protezione, la tutela del foro del consumatore può dirsi derogata dal medesimo consumatore, poiché è l'attore a scegliere il giudice competente.
- La deroga al foro del consumatore mediante clausola convenzionale è ammissibile solo se la clausola sia stata oggetto di trattativa individuale; in mancanza, la clausola resta inefficace ai fini della competenza.
- Nel conflitto tra foro speciale dell'avvocato per i compensi professionali e foro del consumatore, prevale il foro del consumatore quando la controversia coinvolge una persona fisica che abbia concluso il contratto per scopi estranei all'attività professionale.
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