Cassazione Civile, Ordinanza n. 21603/2021 del 28/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (automobilista)
La controversia
La controversia nasce da un verbale di accertamento per violazione dei limiti di velocità, contestata in via differita, elevato nei confronti di un conducente. In primo grado l'opposizione al verbale era stata accolta, ma il tribunale, in appello proposto dal Comune, ha riformato la decisione e ha rigettato l'opposizione, ritenendo valido il verbale perché l'infrazione era stata rilevata con apparecchiatura automatica senza presenza di accertatori sul posto e perché, secondo il tribunale, non era necessario indicare nel verbale gli estremi del decreto prefettizio di individuazione delle strade ove è consentito l'uso di tali dispositivi. Il ricorrente ha impugnato la sentenza denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 200 c.d.s., in relazione all'art. 4 d.l. n. 121 del 2002, conv. in L. n. 168 del 2002, e all'art. 383 del regolamento di esecuzione del codice della strada, oltre a vizio motivazionale e omesso esame di documenti decisivi, sostenendo che l'omessa indicazione degli estremi del decreto prefettizio rendeva illegittimo il verbale e lesivo del diritto di difesa.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondata la censura sulla mancata indicazione, nel verbale di contestazione differita, degli estremi del decreto prefettizio previsto dall'art. 4 del d.l. n. 121 del 2002. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'opposizione proposta contro il verbale di accertamento. Il Comune è stato condannato a rifondere al ricorrente le spese dei tre gradi di giudizio.
Norme richiamate
art. 142, comma 8, cod. strada
norma violata nel verbale oggetto di opposizione per superamento del limite di velocità
art. 201, comma 1-bis, lett. f), cod. strada
consente la contestazione differita nelle ipotesi di accertamento mediante apparecchiatura automatica senza presenza di accertatori sul luogo
art. 2 cod. strada
richiamato dal ricorrente in relazione alla corretta disciplina della circolazione e della segnaletica/individuazione delle strade rilevanti
art. 200 cod. strada
richiamato in relazione alla regola della contestazione immediata e alle sue eccezioni
art. 4 d.l. n. 121 del 2002, conv. in L. n. 168 del 2002
attribuisce al decreto prefettizio il compito di individuare le strade o i tratti di strada dove possono essere utilizzati o installati dispositivi di rilevazione automatica della velocità in assenza di contestazione immediata
art. 383 reg. esecuzione cod. strada
richiamato a sostegno della censura sulla validità del verbale e sulla disciplina applicativa
art. 360, n. 3, c.p.c.
base del motivo per violazione e falsa applicazione di legge
art. 360, n. 5, c.p.c.
base del motivo per omesso esame di documenti decisivi e vizio motivazionale
art. 384, comma 2, c.p.c.
consente alla Corte, quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito
Massime di principio
- In tema di sanzioni amministrative per eccesso di velocità accertate con dispositivi automatici e contestazione differita, il verbale deve contenere l'indicazione degli estremi del decreto prefettizio che individua le strade o i tratti stradali in cui è consentito l'uso di tali dispositivi senza obbligo di immediata contestazione.
- L'omessa indicazione di tali estremi integra un vizio del provvedimento sanzionatorio che incide sul diritto di difesa e non può essere sanato nella successiva fase oppositiva.
- Il decreto prefettizio non deve necessariamente essere allegato al verbale, ma deve risultare quanto meno richiamato mediante i suoi estremi, poiché da esso è possibile desumere la legittimità della mancata contestazione immediata.
- Quando la questione di diritto è definita e non richiede ulteriori accertamenti fattuali, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c.
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