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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21603/2021 del 28/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (automobilista)

La controversia

La controversia nasce da un verbale di accertamento per violazione dei limiti di velocità, contestata in via differita, elevato nei confronti di un conducente. In primo grado l'opposizione al verbale era stata accolta, ma il tribunale, in appello proposto dal Comune, ha riformato la decisione e ha rigettato l'opposizione, ritenendo valido il verbale perché l'infrazione era stata rilevata con apparecchiatura automatica senza presenza di accertatori sul posto e perché, secondo il tribunale, non era necessario indicare nel verbale gli estremi del decreto prefettizio di individuazione delle strade ove è consentito l'uso di tali dispositivi. Il ricorrente ha impugnato la sentenza denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 200 c.d.s., in relazione all'art. 4 d.l. n. 121 del 2002, conv. in L. n. 168 del 2002, e all'art. 383 del regolamento di esecuzione del codice della strada, oltre a vizio motivazionale e omesso esame di documenti decisivi, sostenendo che l'omessa indicazione degli estremi del decreto prefettizio rendeva illegittimo il verbale e lesivo del diritto di difesa.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondata la censura sulla mancata indicazione, nel verbale di contestazione differita, degli estremi del decreto prefettizio previsto dall'art. 4 del d.l. n. 121 del 2002. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'opposizione proposta contro il verbale di accertamento. Il Comune è stato condannato a rifondere al ricorrente le spese dei tre gradi di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 142, comma 8, cod. strada

    norma violata nel verbale oggetto di opposizione per superamento del limite di velocità

  • art. 201, comma 1-bis, lett. f), cod. strada

    consente la contestazione differita nelle ipotesi di accertamento mediante apparecchiatura automatica senza presenza di accertatori sul luogo

  • art. 2 cod. strada

    richiamato dal ricorrente in relazione alla corretta disciplina della circolazione e della segnaletica/individuazione delle strade rilevanti

  • art. 200 cod. strada

    richiamato in relazione alla regola della contestazione immediata e alle sue eccezioni

  • art. 4 d.l. n. 121 del 2002, conv. in L. n. 168 del 2002

    attribuisce al decreto prefettizio il compito di individuare le strade o i tratti di strada dove possono essere utilizzati o installati dispositivi di rilevazione automatica della velocità in assenza di contestazione immediata

  • art. 383 reg. esecuzione cod. strada

    richiamato a sostegno della censura sulla validità del verbale e sulla disciplina applicativa

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    base del motivo per violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    base del motivo per omesso esame di documenti decisivi e vizio motivazionale

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    consente alla Corte, quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito

Massime di principio

  • In tema di sanzioni amministrative per eccesso di velocità accertate con dispositivi automatici e contestazione differita, il verbale deve contenere l'indicazione degli estremi del decreto prefettizio che individua le strade o i tratti stradali in cui è consentito l'uso di tali dispositivi senza obbligo di immediata contestazione.
  • L'omessa indicazione di tali estremi integra un vizio del provvedimento sanzionatorio che incide sul diritto di difesa e non può essere sanato nella successiva fase oppositiva.
  • Il decreto prefettizio non deve necessariamente essere allegato al verbale, ma deve risultare quanto meno richiamato mediante i suoi estremi, poiché da esso è possibile desumere la legittimità della mancata contestazione immediata.
  • Quando la questione di diritto è definita e non richiede ulteriori accertamenti fattuali, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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