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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21607/2021 del 28/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La controversia nasce dalla divisione della comunione ereditaria di una madre, deceduta lasciando testamento pubblico. Uno dei figli sosteneva che il prelegato a lui attribuito comprendesse, oltre al piccolo rustico con giardino espressamente descritto nel testamento, anche la casa padronale insistente sulla medesima particella catastale n. 1374, valorizzando il richiamo ai dati catastali e la natura pubblica dell'atto ricevuto dal notaio. Le sorelle avevano invece sostenuto che il prelegato dovesse essere limitato al solo rustico, come risultante dalla descrizione testuale, e che la successiva attribuzione testamentaria di un fabbricato con accesso da via Gasparini riguardasse proprio la casa padronale. Il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 603, 1362, 1363 e 2909 c.c., deducendo che la Corte d'appello aveva errato nel dare prevalenza alla descrizione del bene rispetto ai riferimenti catastali, nel trascurare il fatto che il testamento fosse pubblico e nel negare che si fosse formato un giudicato sulla composizione del prelegato anche con riguardo ad altri mappali.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha affermato che, nell'interpretazione del testamento, il giudice di merito deve privilegiare gli elementi intrinseci della scheda testamentaria e ricostruire la volontà del testatore con valutazione globale, potendo ricorrere a elementi estrinseci solo in via sussidiaria quando il testo non consenta di individuare con certezza l'effettiva portata della disposizione. Nel caso concreto, la Corte d'appello aveva correttamente dato prevalenza alla descrizione oggettiva del bene, ritenendo che il riferimento catastale fosse frutto di errore e che la particella n. 1374, in realtà, corrispondesse alla casa padronale già assegnata al ricorrente in altra previsione testamentaria. È stato inoltre escluso che la natura di testamento pubblico imponesse una diversa soluzione, poiché il contenuto resta comunque espressione della volontà del testatore, e che si fosse formato giudicato sulle ulteriori questioni non controverse. Il ricorso è stato pertanto rigettato con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 603 c.c.

    richiamato dal ricorrente nel motivo, ma non decisivo nella soluzione; la Corte ha risolto la controversia applicando i criteri di interpretazione del testamento e della falsa demonstratio.

  • art. 1362 c.c.

    l'interpretazione del testamento va condotta secondo il criterio della ricerca della volontà effettiva del testatore, valorizzando il complesso degli elementi della scheda.

  • art. 1363 c.c.

    la disposizione testamentaria deve essere letta in modo sistematico, coordinando le varie clausole per evitare interpretazioni che svuotino di contenuto altre attribuzioni testamentarie.

  • art. 2909 c.c.

    è esclusa la violazione del giudicato perché la questione decisa non comprendeva le ulteriori attribuzioni non controverse.

  • art. 625, comma 2, c.c.

    richiamato come espressione del principio della falsa demonstratio non nocet: l'errore nell'indicazione catastale non travolge la disposizione se il bene è comunque identificabile.

  • art. 1367 c.c.

    richiamato in tema di conservazione degli atti, per attribuire alla procura il significato che ne consenta l'efficacia.

  • art. 159 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 1367 c.c. per superare un dubbio formale sulla procura al ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    consente di dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    in caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013 sorge l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nell'interpretazione del testamento deve privilegiarsi la volontà effettiva del testatore ricavabile dalla scheda nel suo complesso, dando rilievo primario agli elementi intrinseci e solo sussidiariamente agli elementi estrinseci quando il testo sia davvero ambiguo.
  • Se la descrizione del bene è univoca, l'erronea indicazione catastale non prevale sulla concreta individuazione del bene: opera il principio della falsa demonstratio non nocet.
  • La natura di testamento pubblico non rende decisivi i dati catastali né esclude l'ambiguità della disposizione; anche nell'atto notarile occorre interpretare il contenuto sostanziale della volontà del testatore.
  • La disposizione testamentaria deve essere interpretata sistematicamente, coordinando tutte le clausole per evitare risultati che rendano priva di contenuto un'altra attribuzione prevista dal testamento.
  • In sede di legittimità l'accertamento della volontà testamentaria è sindacabile solo per violazione delle regole legali di ermeneutica; non è consentita una rivalutazione del merito in assenza di un'illogicità o di un errore giuridico dell'interpretazione adottata.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieTestamentoImpugnazioni
RamiSuccessioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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