Cassazione Civile, Ordinanza n. 21608/2021 del 28/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La controversia nasce da un ricorso possessorioproposto per ottenere la reintegrazione nel possesso di un terreno adiacente a una casa di abitazione e di tre locali, deducendo che un congiunto, mediante l'apposizione di una recinzione e altre condotte progressive, avesse impedito l'accesso ai beni e li avesse spogliati del possesso. Il giudice di primo grado rigettò la domanda e la corte d'appello confermò, ritenendo che lo spoglio fosse stato attuato con una serie di atti progressivi unificati da un medesimo disegno teleologico, con decorrenza del termine decadenziale dal primo atto inequivocamente diretto allo spoglio, e che le prove sul possesso dei locali fossero equivoche. In cassazione i ricorrenti dedussero quattro motivi: 1) nullità per omessa integrazione del contraddittorio, assumendo che la resistente non fosse l'unica erede del de cuius; 2) violazione delle norme sul possesso e travisamento della domanda e delle prove, sostenendo che la reintegra riguardasse solo i tre vani e che non fosse provata alcuna azione programmatica unitaria di spoglio; 3) omesso esame di un fatto decisivo, perché lo spoglio sarebbe consistito in due condotte distinte, una sui terreni e una sui vani; 4) erronea applicazione di norme di diritto in relazione alla condotta fognaria, che i ricorrenti ritenevano collocata nel loro fondo e sottratta illegittimamente al loro possesso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo, ha escluso la nullità del contraddittorio osservando che la convenuta era stata istituita unica erede nel testamento del defunto e che i legittimari pretermessi non avevano agito per far valere la loro qualità di eredi, sicché non risultavano parti processuali necessarie. Quanto al secondo e al terzo motivo, ha ritenuto che le censure mirassero solo a una diversa lettura delle prove e della motivazione di merito: la corte territoriale aveva infatti accertato, con motivazione puntuale, che lo spoglio si era sviluppato per atti progressivi sin dal 1981/1982, con un unico fine di chiusura dell'accesso al terreno e ai vani, e che tale accertamento era coerente con la giurisprudenza sullo spoglio progressivo. Inoltre il terzo motivo era precluso, poiché la sentenza era stata resa dopo l'introduzione dell'art. 348-ter c.p.c. ed era confermata da doppia decisione conforme, e comunque la censura non individuava un fatto realmente omesso ma contestava il merito. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché apodittico e privo di reale sviluppo argomentativo; la corte d'appello aveva comunque rilevato sia la tardività della reazione possessoria sia la mancanza di prova di un rifiuto opposto dalla controparte a consentire l'esecuzione dei lavori di risanamento. Non sono state liquidate spese per la mancata costituzione della resistente; è stato dato atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato per escludere che la sola esistenza di legittimari pretermessi rendesse necessaria la loro partecipazione al giudizio, in assenza di un'azione volta a far valere la qualità di erede contro il testamento.
artt. 101, 102, 110 e 111 c.p.c.
Invocati dai ricorrenti per sostenere la nullità del processo per mancata integrazione del contraddittorio; la Corte esclude il vizio perché i pretermessi non avevano ancora assunto la qualità processuale di eredi.
Richiamato in relazione all'azione di reintegrazione nel possesso; la Corte conferma la valutazione di merito sullo spoglio progressivo e sull'assenza di prova sufficiente del possesso preteso.
Usato come parametro del motivo di nullità processuale, ma il motivo è stato ritenuto infondato.
Invocato per omesso esame di fatto decisivo; la Corte lo reputa inammissibile/precluso per doppia conforme e comunque non pertinente perché diretto a sollecitare una nuova valutazione del merito.
Applicato per escludere la deducibilità in cassazione del vizio motivazionale ex art. 360 n. 5 c.p.c. in presenza di doppia decisione conforme di merito.
Richiamato dalla corte d'appello in relazione ai lavori di risanamento della condotta fognaria su sedime altrui; la Cassazione non accoglie la censura dei ricorrenti, anche perché la doglianza era apodittica e la pretesa reazione possessoria era tardiva.
art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/2002
Preso atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13 comma 1 bis d.P.R. 115/2002
Richiamato quale parametro del contributo unificato dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- In tema di azione di reintegrazione nel possesso, lo spoglio può essere integrato da una serie di condotte tra loro progressive e temporalmente distinte, purché risultino unificate da un medesimo disegno teleologico; in tal caso il termine decadenziale decorre dal primo atto inequivocamente diretto allo spoglio.
- Il motivo di cassazione che si limiti a contrapporre una lettura alternativa delle prove rispetto a quella accolta dal giudice di merito non censura un errore di legittimità, ma sollecita un riesame del fatto ed è quindi inammissibile o infondato.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste quando la sentenza di merito abbia comunque esaminato la questione, ancorché con esito sfavorevole alla parte, e la censura miri solo a contestare la valutazione delle risultanze istruttorie.
- In presenza di doppia decisione conforme, il vizio motivazionale di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile nei limiti previsti dall'art. 348-ter c.p.c.
- I legittimari pretermessi non assumono automaticamente la qualità di eredi accettanti, né diventano parti processuali necessarie in sostituzione del de cuius, finché non agiscano per far valere il proprio diritto successorio contro le disposizioni testamentarie.
- La doglianza di inammissibilità o violazione di legge deve essere sorretta da una specifica argomentazione critica: una censura meramente assertiva o apodittica non supera il vaglio di ammissibilità.
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