Cassazione Civile, Ordinanza n. 21606/2021 del 28/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cedenti quote)
La controversia
La controversia nasce da una scrittura con cui alcuni soci avevano acquistato le quote di una società proprietaria di un immobile adibito ad albergo. Gli acquirenti chiedevano ai cedenti il rimborso di una somma pagata a un geometra per la pratica di accatastamento/regolarizzazione catastale dell'immobile, sostenendo che nell'accordo i cedenti avessero assunto gli obblighi relativi a tasse, imposte e contributi inerenti alla proprietà e al possesso del bene. Il tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo non provato che la notula prodotta fosse riferibile proprio alla pratica di accatastamento dell'immobile in causa. In appello gli attori avevano prodotto nuovi documenti (estratti conto, contabili, fatture) per dimostrare il nesso tra pagamento e attività professionale, ma la corte d'appello li aveva esclusi perché tardivi e non ammissibili: aveva applicato l'art. 345 c.p.c. nel testo novellato, ritenendo necessaria la prova dell'impossibilità di produrli in primo grado per causa non imputabile, requisito non dimostrato. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti denunciavano violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c., sostenendo che la disciplina applicabile fosse quella previgente, fondata sulla mera indispensabilità dei documenti nuovi in appello, e che comunque i documenti fossero decisivi per provare la perdita patrimoniale subita.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della corte d'appello sia nell'applicare, ratione temporis, la versione dell'art. 345 c.p.c. successiva alla riforma del 2012, sia nell'escludere l'ammissibilità dei documenti nuovi prodotti per la prima volta in appello, poiché i ricorrenti non avevano dimostrato di non aver potuto produrli in primo grado per causa a sé non imputabile. La censura sulla presunta indispensabilità delle prove è stata assorbita dalla ratio decidendi fondata sul nuovo e più rigoroso regime processuale. I ricorrenti sono stati inoltre condannati alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
novellata previsione; nella formulazione anteriore e nella formulazione successiva alla novella del 2012
Per i giudizi di appello soggetti alla riforma, i nuovi documenti sono ammissibili solo se la parte dimostra di non averli potuti produrre in primo grado per causa non imputabile; il criterio dell'indispensabilità vale solo nel regime previgente.
art. 366, comma 1, nn. 1, 2 e 6 c.p.c.
L'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di specificità è stata respinta perché il ricorso è stato ritenuto conforme ai requisiti formali di specificità e completezza.
art. 11 preleggi
La legge processuale sopravvenuta si applica agli atti processuali compiuti dopo la sua entrata in vigore, secondo il principio tempus regit actum.
La novella dell'art. 345 c.p.c. opera secondo il principio di immediata applicazione della legge processuale, in assenza di diversa disciplina transitoria.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Ha introdotto l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione proposta dopo il 30 gennaio 2013.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di appello, la disciplina sull'ammissibilità di nuovi documenti è quella vigente al momento della pubblicazione della sentenza di primo grado, se la normativa sopravvenuta non contiene una diversa regola intertemporale.
- Nel regime dell'art. 345 c.p.c. successivo alla riforma del 2012, la produzione di nuovi documenti in appello richiede la prova della loro precedente impossibilità di produzione per causa non imputabile alla parte; non basta la mera loro rilevanza o utilità probatoria.
- Quando la ratio decidendi del giudice di merito si fonda sull'inapplicabilità del vecchio criterio dell'indispensabilità, ogni censura rivolta solo alla valutazione di indispensabilità resta assorbita.
- La corretta applicazione delle regole intertemporali in materia processuale va ricostruita distinguendo tra legge processuale e disciplina sostanziale: per la prima opera, di regola, il principio tempus regit actum.
- L'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione per difetto di specificità deve essere respinta se il ricorso consente di individuare con chiarezza le censure e i fatti processuali rilevanti.
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