Cassazione Penale, Ordinanza n. 19841/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite difensore, contro la sentenza del G.I.P. che aveva applicato la pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. per più reati in materia di stupefacenti, armi e ricettazione. Ha dedotto un vizio di motivazione in relazione alla mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., sostenendo che dagli atti sarebbero emerse condizioni per definire il processo con formula favorevole. La Corte ha però rilevato che, trattandosi di sentenza di patteggiamento, il ricorso era esperibile solo per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; la censura sull'art. 129 non rientrava tra questi e, in ogni caso, il giudice di merito aveva dato conto delle risultanze investigative, della correttezza della pena concordata e dell'assenza di condizioni per il proscioglimento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso de plano. Ha ritenuto che la doglianza mossa dall'imputato non fosse proponibile avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, poiché il controllo di legittimità è circoscritto ai soli motivi inerenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ha inoltre osservato che, nel caso concreto, la motivazione del G.I.P. era sufficiente perché aveva verificato l'assenza di condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen.
norma che disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, rispetto alla quale opera un regime di impugnazione speciale e limitato
ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.
prevede che, per le sentenze di patteggiamento impugnate dopo il 3 agosto 2017, il ricorso per cassazione sia ammesso solo per motivi tassativi
proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
la Corte ribadisce che il giudice deve verificare d'ufficio l'eventuale ricorrenza di cause di non punibilità; in sede di patteggiamento è richiesta una motivazione specifica solo se emergono concreti elementi favorevoli al proscioglimento
ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
consente la declaratoria di inammissibilità de plano, senza formalità
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
titolo di reato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in specie cocaina e marijuana
art. 23, comma 3, l. n. 110/1975
titolo di reato in materia di armi contestato unitamente agli altri fatti
titolo di reato di ricettazione contestato unitamente ai fatti di stupefacenti e armi
art. 1, comma 51, l. n. 103 del 23 giugno 2017
Per i ricorsi presentati dal 3 agosto 2017
indicato come norma che delimita temporalmente l'applicazione del nuovo regime di ricorso contro le sentenze di patteggiamento
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammissibile solo per i motivi espressamente previsti dalla legge; non sono proponibili censure generiche sulla motivazione o sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. se non nei limiti consentiti dal rito.
- La motivazione del giudice sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. in sede di patteggiamento è sufficiente quando attesti, anche implicitamente, l'avvenuta verifica dell'assenza di cause di non punibilità; una motivazione analitica è necessaria solo se dagli atti emergano concreti elementi in senso favorevole all'imputato.
- Con la richiesta di patteggiamento l'imputato accetta il patto processuale e rinuncia, nei limiti del rito, a contestare l'accusa; pertanto non può utilizzare il ricorso per cassazione per rimettere in discussione il contenuto dell'accordo o le valutazioni che ne costituiscono il presupposto.
- Quando il ricorso avverso una sentenza di patteggiamento è manifestamente fuori dai limiti legali di impugnazione, la Corte può dichiararlo inammissibile de plano con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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