Cassazione Penale, Ordinanza n. 19658/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre contro la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, lo ha assolto per uno dei capi relativi alla bancarotta da operazioni dolose, ma ha confermato nel resto la condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, con pena di tre anni di reclusione, dopo giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e l'aggravante dei più fatti di bancarotta. I motivi di ricorso investono il trattamento sanzionatorio: con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che l'aggravante della cosiddetta continuazione fallimentare non sarebbe bilanciabile con le attenuanti e che la pena avrebbe dovuto essere ridotta per effetto dell'assoluzione su uno dei tre fatti di bancarotta, senza violare il divieto di reformatio in peius; con il secondo si lamenta vizio di motivazione sul giudizio di comparazione tra circostanze opposte.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi perché la continuazione fallimentare prevista come aggravante dall'art. 219, comma 2, n. 1, legge fallimentare è soggetta al giudizio di bilanciamento con le attenuanti; inoltre il giudice di appello, anche dopo aver accolto in parte l'impugnazione dell'imputato, può confermare la pena già inflitta mantenendo il giudizio di equivalenza, purché la motivazione sia adeguata. È stata quindi confermata la condanna già pronunciata in appello, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 219, comma 2, n. 1, legge fall.
La cosiddetta continuazione fallimentare è qualificata come circostanza aggravante e, proprio per questa sua natura, è assoggettabile al giudizio di comparazione con le circostanze attenuanti.
Non è espressamente citato; il riferimento al trattamento sanzionatorio e alla sufficienza della motivazione attiene alla discrezionalità del giudice di merito nella commisurazione della pena.
Non è citato espressamente; la decisione riguarda il sindacato di legittimità sulla motivazione del giudizio di comparazione e della pena.
Sez. U, n. 33752 del 18/04/2013, Papola
Il giudice di appello, dopo aver escluso un'aggravante o riconosciuto un'attenuante, può confermare la pena di primo grado mantenendo l'equivalenza tra le circostanze senza violare il divieto di reformatio in peius, purché motivi adeguatamente.
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo
Il giudizio di comparazione tra circostanze è valutazione discrezionale di merito, censurabile in cassazione solo se arbitraria, manifestamente illogica o priva di motivazione sufficiente.
Massime di principio
- La circostanza della continuazione fallimentare, quando prevista come aggravante, è bilanciabile con eventuali attenuanti nel giudizio di comparazione.
- In sede di appello, l'accoglimento parziale dei motivi dell'imputato non impedisce al giudice di confermare la pena di primo grado mantenendo il giudizio di equivalenza tra circostanze, senza violare il divieto di reformatio in peius, se la motivazione è congrua.
- Il giudizio di comparazione tra circostanze è espressione di discrezionalità di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei casi di manifesta illogicità, arbitrio o motivazione del tutto insufficiente.
- La valutazione circa la prevalenza, l'equivalenza o la soccombenza delle circostanze attenuanti rispetto alle aggravanti può essere sorretta anche da una motivazione sintetica, purché dia conto degli elementi ritenuti rilevanti ai fini dell'adeguatezza della pena.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 29 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 19656/2026 del 29/05/2026
- ordinanza_penale · 29 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 19657/2026 del 29/05/2026
- ordinanza_penale · 29 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 19660/2026 del 29/05/2026
- ordinanza_penale · 29 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 19661/2026 del 29/05/2026
- ordinanza_penale · 29 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 19663/2026 del 29/05/2026
- ordinanza_penale · 29 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 19664/2026 del 29/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →