Cassazione Penale, Ordinanza n. 19663/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Milano che ha confermato la condanna di primo grado per bancarotta fraudolenta distrattiva. Il ricorso articola due censure: con il primo motivo deduce vizio di motivazione sulla responsabilità penale, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe mal valutato gli elementi a suo carico; con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, ritenendo eccessiva la pena irrogata. Dal testo emerge che la vicenda riguarda un'operazione tra familiari, ritenuta depauperativa dell'asset produttivo e non integralmente corrisposta nel prezzo.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Il primo motivo è ritenuto non specifico e meramente reiterativo di doglianze già proposte in appello e disattese dal giudice di merito, quindi privo della necessaria critica argomentata della sentenza impugnata. Il secondo motivo è giudicato non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, perché la determinazione della pena, anche con riguardo a circostanze aggravanti e attenuanti e alla pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito; nella specie la motivazione era congrua e la pena era già stata fissata nel minimo edittale con le attenuanti generiche. Conseguono la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come parametro per la discrezionalità del giudice nella determinazione della pena.
Richiamato come parametro per la graduazione della pena in base ai criteri di valutazione del fatto e della personalità dell'agente.
È la base della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre in modo pedissequo le stesse doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese, senza confrontarsi in modo critico e specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito censurare la mera congruità del trattamento sanzionatorio quando la determinazione della pena sia stata rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e sorretta da motivazione non manifesta o illogica.
- La graduazione della pena, inclusa la fissazione della pena base e l'applicazione di aumenti o diminuzioni per circostanze, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che deve motivare in modo adeguato facendo riferimento agli elementi ritenuti rilevanti ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p.
- Quando il giudice di merito abbia già applicato il minimo edittale e riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, la doglianza di eccessività della pena richiede una censura particolarmente puntuale e specifica per poter superare il vaglio di legittimità.
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