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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19656/2026 del 29/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per tentato furto aggravato in concorso e porto ingiustificato di coltello fuori dall'abitazione. La Corte di cassazione, tuttavia, non è entrata nel merito dei motivi di impugnazione perché ha rilevato d'ufficio la tardività del ricorso: la sentenza d'appello era stata deliberata in rito cartolare, il dispositivo era stato comunicato alle parti, la motivazione era stata depositata tempestivamente entro il termine di 90 giorni indicato nel dispositivo e quindi non era dovuto l'avviso di deposito ex art. 548, comma 2, c.p.p.; conseguentemente il termine per impugnare decorreva dalla scadenza del termine di deposito e risultava spirato prima della trasmissione del ricorso al portale atti penali. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 585 e 591, comma 1, lett. c), c.p.p., senza formalità di procedura ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché proposto oltre il termine di legge. Ha escluso la necessità dell'avviso di deposito della sentenza d'appello, poiché la motivazione era stata depositata tempestivamente entro il termine indicato nel dispositivo. Ha inoltre precisato che, nel procedimento cartolare in appello, non si applica la proroga di quindici giorni prevista dall'art. 585, comma 1-bis, c.p.p., trattandosi di imputato appellante non qualificabile come "giudicato in assenza". Ne sono seguite la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 585 c.p.p.

    È richiamato per affermare che il ricorso per cassazione deve essere proposto nel termine decorrente dalla scadenza del termine di deposito della motivazione reso noto alle parti; nel caso concreto il termine era già spirato al momento della proposizione del ricorso.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    È la base normativa della declaratoria di inammissibilità per impugnazione proposta tardivamente.

  • art. 23-bis legge n. 176 del 2020

    È richiamato come disciplina del rito cartolare in appello nel quale è stata deliberata la sentenza impugnata.

  • art. 544, comma 3, c.p.p.

    Consente l'indicazione in dispositivo del termine di novanta giorni per il deposito della motivazione; nel caso concreto tale termine era stato correttamente indicato e rispettato.

  • art. 548, comma 2, c.p.p.

    L'avviso di deposito è dovuto solo quando il deposito della motivazione avvenga oltre il termine fissato ex art. 544, commi 2 e 3, c.p.p.; qui è stato escluso perché il deposito era tempestivo.

  • art. 585, comma 1-bis, c.p.p.

    La Corte esclude la sua applicazione al procedimento cartolare in appello, precisando che l'imputato appellante non è assimilabile al "giudicato in assenza".

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    È la base per decidere l'inammissibilità senza formalità di procedura.

Massime di principio

  • Quando la sentenza d'appello è deliberata in rito cartolare e la motivazione è depositata entro il termine indicato nel dispositivo, non è dovuto l'avviso di deposito previsto dall'art. 548, comma 2, c.p.p.
  • Il termine per proporre ricorso per cassazione decorre, in tale ipotesi, dalla scadenza del termine per il deposito della motivazione reso noto alle parti mediante comunicazione del dispositivo.
  • Nel procedimento cartolare in appello non si applica la proroga di quindici giorni prevista dall'art. 585, comma 1-bis, c.p.p., poiché l'imputato appellante non può essere considerato "giudicato in assenza".
  • L'impugnazione proposta oltre il termine di legge è inammissibile e può essere dichiarata senza formalità di procedura, con conseguente condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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