Cassazione Penale, Ordinanza n. 19661/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato. Il ricorso articolava un unico motivo, con cui si denunciavano vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla procedibilità d'ufficio del reato contestato. In particolare, si sosteneva che, a seguito dell'entrata in vigore del c.d. decreto Cartabia, il furto fosse divenuto procedibile a querela e che non potesse ritenersi legittima la contestazione in udienza di un'aggravante idonea a ripristinare la procedibilità d'ufficio; veniva inoltre criticata la possibilità di ritenere sufficiente una contestazione dell'aggravante in fatto. La Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata, affermando che, se non è ancora decorso il termine per proporre querela previsto dall'art. 85 del d.lgs. 150/2022, il pubblico ministero può modificare l'imputazione mediante contestazione in udienza dell'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo relativo alla procedibilità, osservando che, in caso di reato divenuto procedibile a querela per effetto del decreto Cartabia, è consentita la contestazione in udienza di un'aggravante che ne comporti la procedibilità d'ufficio, purché non sia spirato il termine per presentare querela. Conseguentemente, la Corte ha reputato assorbita/irrilevante la ulteriore doglianza sulla contestazione in fatto della circostanza aggravante e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
La riforma ha inciso sul regime di procedibilità del furto, rendendolo procedibile a querela; resta tuttavia possibile la contestazione in udienza di un'aggravante che riporti il reato alla procedibilità d'ufficio, se il termine per querela non è decorso.
art. 85 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
È richiamato quale termine entro il quale può ancora essere proposta querela; fino alla sua scadenza il pubblico ministero può modificare l'imputazione contestando l'aggravante procedibile d'ufficio.
Il testo fa riferimento al reato di furto aggravato, ma non indica espressamente il numero dell'articolo; la qualificazione emerge solo in termini descrittivi.
Massime di principio
- Quando, per effetto di una riforma, un reato diviene procedibile a querela, il pubblico ministero può ancora contestare in udienza un'aggravante che ne determini la procedibilità d'ufficio, purché non sia decorso il termine per proporre querela previsto dalla legge.
- La doglianza relativa alla procedibilità del reato è manifestamente infondata se la modifica dell'imputazione è avvenuta nel rispetto del termine utile per l'esercizio della querela.
- Se la questione sulla procedibilità è risolta nel senso della legittimità della contestazione dell'aggravante, diventa irrilevante l'ulteriore censura sulla modalità fattuale della contestazione della circostanza aggravante.
- In sede di legittimità, un motivo di ricorso manifestamente infondato conduce alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le conseguenze economiche previste.
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