Cassazione Penale, Ordinanza n. 19660/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi confermato, per effetto dell'inammissibilità, la condanna già pronunciata nei gradi di merito per il reato di minaccia. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Caltanissetta che aveva confermato la condanna di primo grado per il reato di minaccia. I motivi dedotti erano cinque: 1) insussistenza della condizione di procedibilità per difetto di querela; 2) abnormità del capo di imputazione; 3) difetto di correlazione tra imputazione e sentenza; 4) vizio di motivazione sulla ricostruzione del fatto e sul giudizio di responsabilità; 5) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte ha ritenuto tutti i motivi manifestamente infondati, osservando che la querela era riferita al medesimo episodio contestato, che l'abnormità non è vizio del capo d'imputazione, che la frase riportata in sentenza serviva solo a qualificare il tenore minaccioso dell'espressione contestata, che il ricorso mirava surrettiziamente a una rivalutazione del merito preclusa in cassazione, e che l'art. 131-bis c.p. non è applicabile ai reati di competenza del giudice di pace.
Norme richiamate
art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
15 giorni liberi antecedenti all'udienza
La memoria difensiva depositata telematicamente oltre il termine non può essere considerata.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile ai reati di competenza del Giudice di Pace.
Massime di principio
- La querela, quale condizione di procedibilità, è valida se riferita all'episodio oggetto di imputazione e può contenere una descrizione anche sintetica del fatto e delle espressioni pronunciate, rimandando ad approfondimenti successivi.
- Il vizio di abnormità non può essere imputato al capo di imputazione; esso riguarda gli atti del giudice e, solo in casi limitati, quelli del pubblico ministero quando questi invada competenze giurisdizionali.
- Il principio di correlazione tra imputazione e sentenza non è violato se l'espressione riportata in decisione serve solo a chiarire il contenuto minaccioso della frase contestata, senza ampliarne l'oggetto.
- Nel giudizio di cassazione è preclusa la rivalutazione del materiale probatorio e degli elementi di fatto, essendo riservata al giudice di merito la valutazione delle risultanze istruttorie.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non si applica ai reati devoluti alla competenza del Giudice di Pace.
Come è indicizzato
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