Cassazione Penale, Ordinanza n. 19657/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, riformando solo in parte la decisione di primo grado, aveva confermato la responsabilità per bancarotta fraudolenta distrattiva limitandosi a riconoscere un'attenuante. Con il primo motivo ha dedotto violazione degli artt. 216 e 223 l. fall. e vizio di motivazione, sostenendo che mancasse prova, oltre ogni ragionevole dubbio, del momento in cui i beni non rinvenuti dalla curatela sarebbero stati sottratti. Con il secondo motivo ha censurato la motivazione sull'elemento soggettivo, anche in ragione della propria qualità di extraneus. Con il terzo motivo ha lamentato l'assenza di nesso di causalità tra la condotta contestata e il fallimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché, in tema di bancarotta fraudolenta, l'occultamento può consistere nella simulazione di atti o contratti con cui il fallito fa apparire come non più propri beni che continuano ad appartenergli, e comunque i beni non erano stati rinvenuti dalla curatela. Ha ritenuto generico il secondo motivo perché non si confrontava con la motivazione della Corte territoriale, che aveva desunto il dolo dalle finalità fraudolente della vendita simulata e dal contesto economico-fattuale. Ha ritenuto manifestamente infondato il terzo motivo, richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui, per la bancarotta fraudolenta patrimoniale, non è necessario un nesso causale tra distrazione e successivo fallimento, essendo sufficiente il depauperamento dell'impresa. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come norma incriminatrice della bancarotta fraudolenta patrimoniale/distrattiva, rispetto alla quale sono stati valutati i motivi del ricorso.
Richiamato insieme all'art. 216 l. fall. per censurare la qualificazione giuridica e la motivazione della sentenza impugnata.
Indicata come circostanza attenuante riconosciuta dalla Corte d'appello nella riforma parziale della sentenza di primo grado.
Massime di principio
- In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, integra la condotta tipica di occultamento anche il comportamento di chi, mediante atti o contratti simulati, faccia apparire come non più propri beni che in realtà continuano ad appartenere al fallito, così da sottrarli all'azione esecutiva concorsuale.
- Ai fini della responsabilità per bancarotta fraudolenta, la prova dell'occultamento può essere desunta anche dalla mancata rinvenimento dei beni da parte della curatela fallimentare.
- Il dolo può essere desunto da elementi fattuali sintomatici della finalità fraudolenta dell'operazione, dal contesto di grave difficoltà economica e dalle circostanze concrete della simulazione negoziale; il motivo di ricorso che non si confronti con tali argomentazioni è generico e inammissibile.
- Per la bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessario dimostrare un nesso causale tra gli specifici atti distrattivi e il successivo fallimento; è sufficiente che la condotta abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse a impieghi estranei all'attività sociale.
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