Cassazione Civile, Ordinanza n. 16772/2024 del 17/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro estero di un dipendente di una banca, cessato il quale il lavoratore ha chiesto il ricalcolo del trattamento di fine rapporto e il risarcimento del danno da omissione contributiva per la perdita pensionistica. Il Tribunale aveva riconosciuto differenze sul TFR includendo nella base di calcolo l'assegno di sede estera; la Corte d'appello, in parziale riforma, ha escluso il contributo alloggio dal TFR ma ha condannato la banca al risarcimento del danno patrimoniale ex art. 2116, comma 2, c.c. per il mancato versamento dei contributi prescritti, liquidandolo fino al 30/11/2019 e poi in via periodica mensile. La banca ricorreva con sei motivi: nullità della motivazione sulla statuizione relativa all'appello incidentale, errata inclusione di varie componenti dell'indennità estero nella base TFR, errata ripartizione dell'onere della prova sulla natura retributiva degli emolumenti, erronea applicazione dell'art. 51 TUIR sulla pretesa equiparazione tra imponibile fiscale e contributivo, e illegittimità della scelta del rimedio risarcitorio anziché della costituzione di riserva matematica presso INPS. Il lavoratore proponeva ricorso incidentale contro l'esclusione del contributo alloggio dal TFR e lamentava omesso esame di un fatto decisivo sulla natura meramente abitativa dell'alloggio.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale della banca per difetto di motivazione della sentenza d'appello sul capo relativo all'appello incidentale, cassando tale parte della decisione; ha poi respinto i motivi quarto, quinto e sesto del ricorso principale perché infondati, confermando che le retribuzioni convenzionali di cui all'art. 51 TUIR hanno valenza solo fiscale e che, in caso di omissione contributiva, il lavoratore può agire per il risarcimento del danno ex art. 2116 c.c. ma non può imporre la costituzione di una riserva matematica presso l'INPS. Ha inoltre accolto il primo motivo del ricorso incidentale del lavoratore, ritenendo non corretta l'esclusione del contributo alloggio dalla base di calcolo del TFR alla luce dei principi sull'onnicomprensività dell'art. 2120 c.c. e sulla necessità di una deroga collettiva chiara ed espressa; il secondo motivo incidentale è stato assorbito. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
Richiamato nei motivi sulla denunciata omessa pronuncia/omessa motivazione rispetto all'appello incidentale.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato per censurare la motivazione apparente o mancante della sentenza d'appello.
Usato come norma di legittimazione dei vari motivi di ricorso per cassazione.
La retribuzione utile al TFR comprende tutte le somme e le prestazioni in natura corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale, salvo il rimborso spese e salvo diversa previsione chiara della contrattazione collettiva.
Richiamato per la censura di interpretazione della contrattazione collettiva.
Richiamato in tema di onere della prova sulla natura degli emolumenti e sull'eventuale deroga collettiva.
Richiamato nel motivo sulla prova presuntiva della natura retributiva o meno delle somme corrisposte all'estero.
Le retribuzioni convenzionali previste per l'attività lavorativa all'estero hanno valenza esclusivamente fiscale e non determinano la base imponibile contributiva, che va riferita alle retribuzioni effettivamente corrisposte.
In caso di omissione contributiva, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla perdita della prestazione previdenziale.
Richiamato nel motivo sulla responsabilità per mancato versamento dei contributi.
Richiamato nel motivo sulla quantificazione del danno da omissione contributiva.
Richiamato nel motivo sulla responsabilità risarcitoria in generale.
Lavoratore e Corte richiamano la facoltà di chiedere all'ente la costituzione della rendita, ma non emerge un obbligo di sostituzione dell'INPS nella tutela richiesta dalla banca.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13
La Corte esclude l'ulteriore contributo unificato per l'accoglimento, seppure parziale, di entrambi i ricorsi.
Richiamata quale fonte della disciplina sull'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello la motivazione può essere resa per relationem, ma la sentenza è nulla se il giudice non rende percepibili, sia pure sinteticamente, le ragioni di rigetto dei motivi di gravame o non consente di ricostruire un percorso argomentativo coerente con la decisione di primo grado.
- Ai fini del TFR, l'art. 2120 c.c. impone il principio di onnicomprensività della retribuzione, con esclusione solo delle somme corrisposte a titolo di rimborso spese o di quelle espressamente escluse da una contrattazione collettiva chiara e univoca; la deroga non può essere desunta in modo indiretto o meramente nominalistico.
- La qualificazione di un emolumento corrisposto al lavoratore all'estero come retributivo o come rimborso spese non dipende dal nomen iuris, ma dalla sua funzione concreta, dalla continuità e periodicità dell'erogazione, dall'assenza di giustificativi di spesa e dal collegamento con il disagio della prestazione o con l'adeguamento del trattamento economico.
- La prova di una previsione collettiva che escluda un emolumento dalla base di calcolo del TFR grava su chi invochi l'esclusione.
- Le retribuzioni convenzionali previste dal TUIR per il lavoro all'estero hanno efficacia esclusivamente fiscale e non si riflettono automaticamente sulla base imponibile previdenziale, che resta ancorata alle retribuzioni effettivamente corrisposte.
- In caso di omissione contributiva, il lavoratore non può pretendere che l'ente previdenziale si sostituisca al datore nel pagamento dei contributi; la tutela tipica è il risarcimento del danno patrimoniale ex art. 2116 c.c., salva la facoltà di chiedere la costituzione della rendita ai sensi dell'art. 13 l. n. 1338/1962.
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