Cassazione Civile, Ordinanza n. 25226/2024 del 19/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa per IRPEF e contributo al SSN relativi all’anno d’imposta 1994, collegata alla contestata distribuzione di utili al socio di una società a responsabilità limitata. Il contribuente aveva impugnato la cartella lamentando l’omessa notifica del presupposto avviso di accertamento; la CTP aveva accolto il ricorso ritenendo nulla la notifica dell’avviso, la CTR aveva poi dichiarato cessata la materia del contendere per intervenuto sgravio dell’intera cartella. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 112 e 384 c.p.c., sostenendo che la CTR, nel giudizio di rinvio, avrebbe violato il principio di diritto già affermato dalla Cassazione e avrebbe dovuto considerare definita la validità della notifica dell’avviso di accertamento; 2) violazione dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992, assumendo che nel giudizio contro la cartella non potessero essere dedotti vizi dell’avviso presupposto e che la CTR avesse dato ingresso a un vizio non devoluto; 3) violazione degli artt. 14 d.P.R. n. 602/1973 e 68, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, lamentando che la CTR avesse erroneamente qualificato lo sgravio come conseguenza di una pronuncia favorevole al contribuente e avesse comunque valorizzato lo sgravio e il giudicato formatosi sull’annullamento dell’avviso emesso nei confronti della società.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, chiarendo che la precedente pronuncia di cassazione aveva accolto solo il motivo sull’ammissibilità dell’appello e non aveva precluso al giudice del rinvio di esaminare l’intera controversia, compresa la questione della cessazione della materia del contendere. Ha esaminato congiuntamente il secondo e il terzo motivo, ritenendoli non decisivi e comunque infondati: il terzo motivo è stato giudicato anche carente di specificità per mancata riproduzione degli atti rilevanti; inoltre la CTR aveva correttamente valorizzato sia il giudicato formatosi sull’annullamento dell’avviso nei confronti della società, sia gli effetti riflessi di tale caducazione sulla pretesa verso il socio. La Corte ha quindi confermato la decisione impugnata e ha condannato l’Agenzia delle entrate alle spese, precisando che non si applica il contributo unificato aggiuntivo per l’amministrazione difesa dall’Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
La precedente pronuncia aveva ritenuto ammissibile l’appello perché censurava la declaratoria di nullità della notifica dell’avviso di accertamento e ne allegava la prova; nel giudizio odierno la Corte precisa che ciò non precludeva al giudice del rinvio di riesaminare l’intera causa.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare la violazione degli artt. 112 e 384 c.p.c. da parte della CTR.
Richiamato come norma sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che secondo la ricorrente sarebbe stato violato dalla CTR.
Richiamato come norma che vincola il giudice di rinvio al principio di diritto enunciato dalla Cassazione; la Corte esclude che nel caso concreto vi fosse un vincolo tale da impedire la decisione sulla cessazione della materia del contendere.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale dei motivi relativi alla violazione dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 14 d.P.R. n. 602/1973 e 68 d.lgs. n. 546/1992.
art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
La Corte osserva che il tema trattato dalla CTR era estraneo alla regola sulla impugnabilità della cartella solo per vizi propri, poiché la decisione si fondava sul giudicato sull’avviso presupposto e sugli effetti riflessi della sua caducazione.
art. 14 d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato dalla ricorrente in relazione allo sgravio e alla disciplina della riscossione; la Corte non ne ravvisa la violazione nei termini prospettati.
art. 68, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Invocato per sostenere che lo sgravio sarebbe stato eseguito in provvisoria ottemperanza di una decisione favorevole al contribuente; il motivo è respinto anche per difetto di specificità e per mancato confronto con la motivazione della CTR.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte afferma che non si applica il contributo unificato aggiuntivo poiché l’Agenzia delle entrate è amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato.
art. 10712/2020
Richiamo giurisprudenziale utilizzato per ribadire il principio di specificità del ricorso per cassazione rispetto alla necessità di riportare gli atti rilevanti.
Cass. n. 1778/2016
Richiamo utilizzato per escludere l’applicazione del contributo unificato aggiuntivo all’amministrazione soccombente difesa dall’Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, il giudice non è vincolato a una preclusione generalizzata su tutte le questioni di merito quando la precedente cassazione abbia deciso solo su uno specifico motivo processuale; una frase motivazionale va letta nel suo contesto e non isolatamente.
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata anche nel giudizio di rinvio se sopravviene un fatto estintivo della pretesa e il tema non sia stato definitivamente assorbito dal precedente annullamento parziale.
- Nel ricorso per cassazione, i motivi che denunciano errori fondati su documenti o atti processuali devono rispettare un rigoroso onere di specificità, riportando o almeno riassumendo i passaggi rilevanti degli atti richiamati.
- L’impugnazione della cartella non resta confinata ai soli vizi propri quando la decisione di merito si fonda sugli effetti di un giudicato formatosi sull’atto presupposto, che può riflettersi sulla pretesa verso soggetti collegati nei limiti riconosciuti dall’ordinamento.
- La censura di violazione dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992 non è fondata se la sentenza di merito non decide sulla mera impugnazione dell’atto presupposto, ma prende atto della sua caducazione definitiva e dei suoi effetti sulla cartella conseguente.
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