Cassazione Civile, Ordinanza n. 13639/2024 del 16/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Due lavoratori avevano agito contro la datrice di lavoro per ottenere il riconoscimento, come orario di lavoro retribuito, del tempo impiegato ogni giorno per indossare e togliere gli indumenti da lavoro (cd. tempo-tuta), quantificato in venti minuti per turno nel periodo febbraio 2014-luglio 2019. La Corte d'appello aveva respinto la domanda ritenendo, sulla base delle prove raccolte, che mancasse l'elemento dell'eterodirezione datoriale sul tempo, sul modo e sul luogo della vestizione/svestizione, poiché l'uso degli abiti da lavoro era facoltativo e i lavoratori potevano recarsi al lavoro e rientrare a casa anche in abiti personali; quanto ai DPI specifici, questi erano utilizzati solo quando necessario e dopo la timbratura del cartellino. Nel ricorso per cassazione i lavoratori hanno denunciato la violazione dell'art. 1, comma 2, d.lgs. 66/2003, dell'art. 2, par. 1, della Direttiva 2003/88 e dell'art. 2094 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse ricostruito in modo erroneo il concetto di orario di lavoro, limitandolo alle sole operazioni strettamente riconducibili alla prestazione lavorativa e trascurando la disciplina di impresa; con il secondo motivo hanno dedotto la violazione dell'art. 74, comma 1, d.lgs. 81/2008 e dell'art. 2087 c.c., assumendo che la Corte d'appello avesse escluso indebitamente la natura di divisa o DPI degli indumenti usati per la prestazione in una industria oleochimica.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi, esaminati congiuntamente, affermando che la decisione impugnata era conforme al consolidato orientamento secondo cui il tempo necessario a indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro solo se è assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro. Ha inoltre precisato che l'accertamento circa la riconducibilità delle operazioni di vestizione e svestizione al potere organizzativo datoriale, in relazione a luogo, modalità della prestazione e prescrizioni aziendali, è una valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e non sindacabile in cassazione. Poiché i ricorrenti avevano, nella sostanza, chiesto una nuova valutazione del fatto senza confrontarsi con gli accertamenti della sentenza impugnata, il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese e con atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, comma 2, d.lgs. 66/2003
richiamato per la nozione di orario di lavoro e per sostenere che il tempo di vestizione/svestizione possa esservi ricompreso solo in presenza dei relativi presupposti.
art. 2, par. 1, Direttiva 2003/88
richiamato quale fonte eurounitaria sulla definizione di orario di lavoro.
richiamato per qualificare la prestazione lavorativa subordinata e il potere di eterodirezione.
art. 74, comma 1, d.lgs. 81/2008
richiamato per la nozione di dispositivo di protezione individuale.
richiamato in relazione agli obblighi di sicurezza del datore di lavoro.
richiamato per il rinvio ai precedenti giurisprudenziali sugli aspetti non specificamente esaminati.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012
richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il tempo necessario a indossare e togliere la divisa aziendale può essere computato nell'orario di lavoro solo quando le operazioni siano imposte o comunque conformate dal datore di lavoro quanto a luogo, tempo e modalità di esecuzione.
- La verifica circa l'esistenza di un obbligo datoriale di vestizione/svestizione in azienda e la sua incidenza sull'orario di lavoro costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito, insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non meramente apparente.
- Non è sufficiente, per ottenere la retribuzione del tempo-tuta, invocare in astratto la disciplina sull'orario di lavoro o quella sui dispositivi di protezione individuale: occorre confrontarsi con gli specifici accertamenti di fatto che escludano un vincolo datoriale effettivo.
- Qualora gli indumenti da lavoro siano meramente facoltativi e i DPI siano utilizzati solo in determinate fasi e dopo la timbratura, il tempo relativo alla vestizione non è automaticamente retribuibile come orario di lavoro.
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