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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13639/2024 del 16/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Due lavoratori avevano agito contro la datrice di lavoro per ottenere il riconoscimento, come orario di lavoro retribuito, del tempo impiegato ogni giorno per indossare e togliere gli indumenti da lavoro (cd. tempo-tuta), quantificato in venti minuti per turno nel periodo febbraio 2014-luglio 2019. La Corte d'appello aveva respinto la domanda ritenendo, sulla base delle prove raccolte, che mancasse l'elemento dell'eterodirezione datoriale sul tempo, sul modo e sul luogo della vestizione/svestizione, poiché l'uso degli abiti da lavoro era facoltativo e i lavoratori potevano recarsi al lavoro e rientrare a casa anche in abiti personali; quanto ai DPI specifici, questi erano utilizzati solo quando necessario e dopo la timbratura del cartellino. Nel ricorso per cassazione i lavoratori hanno denunciato la violazione dell'art. 1, comma 2, d.lgs. 66/2003, dell'art. 2, par. 1, della Direttiva 2003/88 e dell'art. 2094 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse ricostruito in modo erroneo il concetto di orario di lavoro, limitandolo alle sole operazioni strettamente riconducibili alla prestazione lavorativa e trascurando la disciplina di impresa; con il secondo motivo hanno dedotto la violazione dell'art. 74, comma 1, d.lgs. 81/2008 e dell'art. 2087 c.c., assumendo che la Corte d'appello avesse escluso indebitamente la natura di divisa o DPI degli indumenti usati per la prestazione in una industria oleochimica.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi, esaminati congiuntamente, affermando che la decisione impugnata era conforme al consolidato orientamento secondo cui il tempo necessario a indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro solo se è assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro. Ha inoltre precisato che l'accertamento circa la riconducibilità delle operazioni di vestizione e svestizione al potere organizzativo datoriale, in relazione a luogo, modalità della prestazione e prescrizioni aziendali, è una valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e non sindacabile in cassazione. Poiché i ricorrenti avevano, nella sostanza, chiesto una nuova valutazione del fatto senza confrontarsi con gli accertamenti della sentenza impugnata, il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese e con atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il tempo necessario a indossare e togliere la divisa aziendale può essere computato nell'orario di lavoro solo quando le operazioni siano imposte o comunque conformate dal datore di lavoro quanto a luogo, tempo e modalità di esecuzione.
  • La verifica circa l'esistenza di un obbligo datoriale di vestizione/svestizione in azienda e la sua incidenza sull'orario di lavoro costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito, insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non meramente apparente.
  • Non è sufficiente, per ottenere la retribuzione del tempo-tuta, invocare in astratto la disciplina sull'orario di lavoro o quella sui dispositivi di protezione individuale: occorre confrontarsi con gli specifici accertamenti di fatto che escludano un vincolo datoriale effettivo.
  • Qualora gli indumenti da lavoro siano meramente facoltativi e i DPI siano utilizzati solo in determinate fasi e dopo la timbratura, il tempo relativo alla vestizione non è automaticamente retribuibile come orario di lavoro.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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