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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14913/2025 del 04/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito per il pagamento di oltre un milione di euro nei confronti della società correntista, quale debitrice principale, e dei fideiussori. Gli opponenti contestavano il credito bancario, deducendo l’illegittimità di interessi e altri oneri applicati nei rapporti di conto corrente e proponevano anche una domanda riconvenzionale di ripetizione di indebito. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione e la riconvenzionale, ma la Corte d’appello aveva ritenuto viziata da ultrapetizione la condanna della banca alla restituzione disposta dal primo giudice, limitandosi a dichiarare insussistente il credito azionato in via monitoria e a condannare la banca alla restituzione di quanto versato in esecuzione del decreto. In Cassazione la banca ha dedotto un unico motivo complesso, censurando: la violazione delle regole sull’onere della prova e sull’eccezione di prescrizione nella ripetizione di indebito in conto corrente; la falsa applicazione della disciplina sugli interessi bancari; l’erronea valutazione delle allegazioni e delle prove; la violazione dell’art. 115 c.p.c. e il vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare la prescrizione del diritto di ripetizione e il difetto di prova documentale del correntista.

La decisione

La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il motivo era formulato in modo promiscuo, cumulando censure eterogenee senza individuare con precisione i capi della decisione impugnata né le specifiche ragioni di critica alla sentenza. Inoltre, ha osservato che la Corte d’appello non si era pronunciata sulla prescrizione, avendo accolto il primo motivo di gravame sull’ultrapetizione e avendo assorbito la domanda riconvenzionale di ripetizione, proposta solo in via subordinata. Anche il richiamo al deficit probatorio sugli estratti conto è stato ritenuto inconferente, poiché la stessa banca aveva dedotto di aver prodotto la documentazione completa. La Corte ha quindi confermato la soccombenza della banca nel giudizio di legittimità, con condanna alle spese e distrazione in favore dei difensori della controparte; ha escluso invece la condanna ex art. 96 c.p.c. richiesta dai controricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi di ricorso per cassazione devono essere specifici, completi e riferibili alla decisione impugnata; la loro formulazione non può essere generica o confusa.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato in tema di riparto dell’onere della prova, ma la censura è ritenuta inconferente rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 115 c.p.c.

    La dedotta violazione non è stata ritenuta decisiva, perché il motivo non colpiva in modo specifico la decisione impugnata.

  • art. 96 c.p.c.

    La domanda di condanna per responsabilità aggravata è stata respinta perché non sorretta da adeguata argomentazione e non sussistono i relativi presupposti.

  • art. 120, comma 2, d.lgs. n. 385/1993

    Invocato dalla ricorrente in relazione alla disciplina degli interessi bancari.

  • art. 2-bis d.l. n. 185/2008

    Richiamato dalla ricorrente in relazione ai criteri di calcolo degli interessi bancari.

  • art. 117-bis d.lgs. n. 385/1993

    Richiamato dalla ricorrente quale norma sulla disciplina degli interessi e oneri bancari.

  • art. 25 d.lgs. n. 342/1999

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la regolazione degli interessi applicati al rapporto bancario.

  • art. 1339 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in connessione alla disciplina imperativa degli interessi bancari.

  • art. 1815 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione agli effetti dell’usurarietà o irregolarità degli interessi nei rapporti di mutuo/credito.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale base dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando cumula in un unico motivo censure eterogenee senza una chiara distinzione delle questioni e senza riferibilità puntuale ai capi della sentenza impugnata.
  • L’eccezione o il tema della prescrizione non possono essere utilmente dedotti in cassazione se la sentenza impugnata non si è pronunciata su di essi, oppure se la relativa questione non è stata riproposta nei gradi precedenti nei termini processualmente rilevanti.
  • La specificità del motivo di ricorso richiede che il ricorrente indichi in modo analitico le argomentazioni della sentenza censurate e spieghi perché esse sarebbero erronee; non basta un richiamo generico a principi di diritto o a norme astrattamente pertinenti.
  • La critica relativa al difetto di prova è inconferente se la sentenza impugnata non ha fondato la decisione su quel profilo, oppure se la stessa parte ricorrente ha dichiarato di avere prodotto la documentazione reputata mancante.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConto corrente
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullità

Testo integrale

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