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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10054/2025 del 16/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da una serie di contratti di collaborazione a progetto e relative proroghe stipulati tra un lavoratore e un ente qualificato in giudizio come ente pubblico non economico. Il lavoratore aveva chiesto l’accertamento dell’illegittimità di tali contratti, il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato e la condanna dell’ente al pagamento delle retribuzioni maturate sino all’effettivo reintegro, oltre accessori. La Corte d’appello aveva invece dichiarato l’illegittimità dei contratti a progetto ma aveva escluso la conversione automatica del rapporto, ritenendo non provata la sostanza di un rapporto subordinato e riconoscendo solo la tutela risarcitoria ex art. 32, comma 5, L. n. 183/2010. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) l’erronea qualificazione dell’ente come ente pubblico non economico e la conseguente erronea esclusione della conversione; 2) la violazione del diritto UE e della disciplina nazionale sul lavoro a termine per il mancato rimedio satisfattivo della conversione; 3) la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2126 c.c. per non avere ritenuto provate le concrete modalità di svolgimento subordinato del rapporto; 4) la violazione della disciplina sull’indennità risarcitoria, sostenendo che il danno dovesse essere parametrato anche all’indennità sostitutiva della reintegrazione. La Corte di cassazione ha respinto le censure: ha ritenuto corretta la qualificazione dell’ente come pubblico non economico perché prevalgono compiti di regolazione, controllo e finalità generali rispetto allo scopo di lucro; ha dichiarato inammissibili le doglianze sulla non conversione per contrasto con il diritto UE, richiamando il consolidato orientamento sulla compatibilità del divieto di conversione nel pubblico impiego; ha dichiarato inammissibile la censura sull’art. 2126 c.c. perché volta a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove; ha infine ritenuto conforme a diritto la limitazione del risarcimento alla misura forfettaria prevista dall’art. 32, comma 5, L. n. 183/2010. Il ricorso è stato pertanto rigettato con condanna alle spese e ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del lavoratore. Ha confermato la decisione della Corte d’appello di Napoli nella parte in cui aveva escluso la conversione dei contratti a progetto in rapporto di lavoro subordinato, ritenendo corretta la qualificazione dell’ente come ente pubblico non economico e la conseguente applicazione del regime speciale del pubblico impiego. Ha inoltre confermato che, in mancanza di prova della effettiva subordinazione, non opera la tutela restitutoria o retributiva invocata dal ricorrente e resta applicabile soltanto la tutela risarcitoria forfettizzata ex art. 32, comma 5, L. n. 183/2010. La Corte ha liquidato le spese del giudizio di legittimità in favore dell’ente resistente e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    È richiamato come base delle censure di violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi, ma la Corte ritiene le doglianze infondate o inammissibili.

  • art. 360 bis c.p.c.

    La Corte dichiara inammissibili i motivi che sollecitano una questione già decisa in conformità a orientamento consolidato della Cassazione.

  • artt. 1 e 5 del D.Lgs. n. 368/2001

    Sono invocati dal ricorrente per sostenere l’illegittimità dei contratti a progetto e la conversione del rapporto, ma la censura è respinta.

  • artt. 1, comma 2, e 36, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001

    La Corte applica il regime del pubblico impiego, escludendo la conversione del rapporto in caso di ente pubblico non economico e riconoscendo la sola tutela risarcitoria nei limiti previsti dalla disciplina speciale.

  • art. 2 della Direttiva 1999/70/CE

    La Corte ritiene infondata/inammissibile la doglianza di contrasto con il diritto unionale, richiamando la compatibilità del regime interno con il diritto UE.

  • clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE

    È richiamata per contestare l’assenza di una sanzione effettiva, ma la Corte ribadisce la conformità dell’assetto nazionale al diritto europeo secondo la giurisprudenza consolidata.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per contestare la valutazione probatoria, ma la censura è qualificata come richiesta di rivalutazione del fatto, quindi inammissibile.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato per contestare la valutazione delle prove, ma la Corte lo respinge perché la doglianza attiene al merito della ricostruzione fattuale.

  • art. 2126 c.c.

    La Corte non ne applica la tutela, ritenendo che il motivo del ricorrente si risolva in una contestazione di merito sulla prova della subordinazione.

  • art. 32, comma 5, L. n. 183/2010

    È confermata come unica tutela risarcitoria applicabile, in misura forfettizzata, per l’illegittimità del contratto a termine/parasubordinato nel contesto considerato.

  • art. 18 L. n. 300/1970

    Richiamato nel quarto motivo come parametro per la quantificazione del danno, ma non accolto perché la Corte conferma la diversa tutela forfettaria prevista dalla legge speciale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Richiamato come norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Per qualificare un ente come ente pubblico economico non basta la mera autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile: occorre che risulti prevalente lo scopo di produzione e scambio secondo logiche imprenditoriali, mentre la prevalenza di compiti di regolazione, controllo e finalità generali mantiene l’ente nell’area del pubblico non economico.
  • Nel pubblico impiego contrattualizzato il divieto di conversione del rapporto irregolare in rapporto a tempo indeterminato resta compatibile con il diritto dell’Unione, purché l’ordinamento preveda sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive a tutela del lavoratore.
  • Quando la censura in cassazione mira sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie e documentali, essa è inammissibile perché il giudizio di legittimità non consente il riesame del merito.
  • Se il rapporto irregolare è stato instaurato con un ente pubblico non economico e non è provata in concreto la subordinazione, la tutela può essere limitata alla sola indennità risarcitoria forfettizzata prevista dalla disciplina speciale, senza conversione automatica del rapporto.
  • La quantificazione del danno da illegittima utilizzazione di contratti flessibili nel pubblico impiego segue la disciplina speciale applicabile e non può essere automaticamente parametrata alle tutele reintegratorie proprie del licenziamento illegittimo.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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