Cassazione Civile, Ordinanza n. 24145/2025 del 28/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto da un ente previdenziale per il pagamento di € 67.131,98 a titolo di contribuzioni da lavoro dipendente, pretese nei confronti della società committente in veste di obbligata solidale ex art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, con riferimento a un appalto di servizi eseguito dall'appaltatrice nell'ambito di un rapporto triangolare committente-appaltatore-consorzio. La società ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, respinta dal Tribunale e poi dalla Corte d'appello. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: (1) violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte territoriale attribuito al verbale ispettivo valore di prova privilegiata anche in assenza di allegazione delle buste paga e nonostante documentazione successivamente prodotta dall'Istituto; (2) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la Corte d'appello considerato la mancata prova che il credito contributivo si riferisse ai dipendenti impiegati nell'appalto oggetto di causa e, quindi, fosse riferibile alla società ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi, esaminati congiuntamente, mirassero in realtà a contestare la valutazione di fatto compiuta dai giudici di merito sulla riferibilità della pretesa contributiva ai dipendenti impiegati nell'appalto controverso, valutazione insindacabile in sede di legittimità, soprattutto in presenza di doppia decisione conforme di primo e secondo grado. La Corte ha inoltre rilevato che i motivi erano inammissibili perché non indicavano dove e quando la società avesse dedotto e allegato circostanze contrarie rispetto a quelle valorizzate dalla Corte d'appello. Conseguentemente, la società ricorrente è stata condannata alle spese di lite e al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
norma posta a fondamento della responsabilità solidale del committente per i crediti contributivi connessi all'appalto.
richiamato dalla ricorrente per contestare l'onere e la ripartizione della prova della pretesa contributiva.
richiamati dalla ricorrente per censurare la valutazione della prova documentale e del verbale ispettivo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma evocata quale parametro del motivo di violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
norma evocata quale parametro del motivo per omesso esame di un fatto decisivo.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare i motivi di ricorso in una nuova valutazione del merito quando la censura investe la ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito, specie se vi è doppia decisione conforme.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per sollecitare una diversa lettura delle risultanze istruttorie o per riproporre contestazioni già valutate dal giudice di merito.
- Chi denuncia in cassazione la mancata considerazione di circostanze decisive deve anche indicare specificamente dove e quando tali circostanze siano state dedotte e allegate nel giudizio di merito.
- In materia di responsabilità solidale del committente per contributi nell'appalto, la decisione sulla riferibilità del credito ai lavoratori impiegati nell'appalto è questione di fatto rimessa al giudice di merito.
- Il verbale ispettivo può essere utilizzato come base della pretesa contributiva, ma la sua efficacia concreta va valutata nel contesto delle risultanze istruttorie apprezzate dal giudice di merito.
- rami
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