Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 36263/2022 del 13/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (coerede)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di divisione ereditaria avente ad oggetto beni relitti di un de cuius, con presenza di più masse ereditarie e di più quote in comunione su alcuni immobili. Il ricorrente lamentava, in sintesi, che la Corte d'appello avesse confermato il progetto divisionale e il calcolo dei conguagli e del rendiconto sulla base di criteri errati. In particolare, nel ricorso per cassazione deduceva: 1) omessa pronuncia sull'istanza di rinnovo/supplemento di CTU relativa alla quantificazione del rendiconto; 2) errata determinazione delle somme dovute a titolo di rendiconto per l'occupazione di un immobile in Forte dei Marmi, con contestazione del criterio di calcolo dei canoni figurativi e della loro rivalutazione; 3) mancato riconoscimento del rimborso pro quota delle spese sostenute per la manutenzione di un immobile in Pietrasanta, località Strinato; 4) mancato accoglimento della domanda di risarcimento per danni alla pavimentazione di un immobile in Forte dei Marmi, ritenuta non provata; 5) erronea regolamentazione delle spese di lite nei due gradi di merito, sia quanto alla compensazione sia quanto alla condanna in solido e all'aumento del compenso per difesa plurima. Le controparti hanno resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso il vizio di omessa pronuncia sull'istanza di rinnovo della consulenza tecnica, ritenendo che la mancata decisione espressa sull'istanza non integri di per sé violazione dell'art. 112 c.p.c., quando il giudice d'appello abbia comunque confutato le critiche tecniche mosse alla CTU. Ha poi ritenuto inammissibili o infondate le doglianze che, sotto la veste di violazioni di legge o vizi motivazionali, miravano in realtà a sollecitare una nuova valutazione del merito e delle risultanze istruttorie, attività non consentita in sede di legittimità. Sul rendiconto ha confermato la correttezza del criterio di calcolo annuale dei canoni e dell'individuazione del passaggio dal regime vincolistico al canone di mercato, rilevando l'assenza di una norma che imponga il metodo della media dei canoni. Sul rimborso delle spese manutentive ha valorizzato la ratio della stima del bene al netto delle migliorie, idonea a evitare un indebito vantaggio delle altre condividenti, escludendo così un concreto interesse a censurare la decisione. Sul danno alla pavimentazione ha ribadito la mancanza di prova dell'allegato pregiudizio. Quanto alle spese, ha ritenuto insindacabile la valutazione discrezionale del giudice di merito sulla compensazione e sulla ripartizione delle spese tra più parti soccombenti, nonché legittimo l'aumento del compenso per difesa plurima senza necessità di specifica motivazione quando l'aumento sia concesso. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    l'omesso espresso rigetto dell'istanza di rinnovo della CTU non integra, di per sé, omessa pronuncia se il giudice abbia comunque esaminato e respinto le censure tecniche sulla consulenza

  • art. 183, comma 7, c.p.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno delle doglianze sul supplemento di CTU e sull'omesso esame di questioni istruttorie

  • art. 356 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello

  • art. 111 Cost.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta nullità della sentenza per omessa pronuncia

  • artt. 2727 c.c. e 2729 c.c.

    richiamati per censurare la valutazione presuntiva e probatoria operata dai giudici di merito

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in relazione all'onere della prova sui fatti posti a fondamento delle domande risarcitorie e di rimborso

  • art. 723 c.c.

    richiamato per sostenere il diritto al rimborso pro quota delle spese sostenute per il bene comune in sede di divisione

  • art. 726 c.c.

    richiamato nel contesto delle regole sulla divisione ereditaria e sul rendiconto

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato in relazione al vizio di motivazione e alla pretesa insufficienza della sentenza impugnata

  • art. 2043 c.c.

    richiamato per la domanda di risarcimento dei danni alla pavimentazione dell'immobile

  • artt. 91 c.p.c. e 92 c.p.c.

    richiamati per contestare la regolamentazione delle spese di lite e la compensazione tra le parti

  • art. 4 d.m. n. 55/2014

    richiamato per contestare l'aumento del compenso del difensore per difesa plurima; la Corte ha ritenuto che l'aumento concesso non richieda specifica motivazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello la richiesta di rinnovazione o integrazione della consulenza tecnica d'ufficio è ammissibile quando si contestino valutazioni tecniche recepite dalla sentenza di primo grado, ma il mancato espresso rigetto dell'istanza non integra automaticamente omessa pronuncia, se il giudice d'appello ha comunque esaminato e respinto nel merito le critiche tecniche.
  • In cassazione non è consentito trasformare censure di violazione di legge in richieste di nuova valutazione del materiale istruttorio: la rivalutazione delle prove e del merito è riservata al giudice di merito.
  • In materia di rendiconto e divisione, il criterio di quantificazione dei frutti o canoni figurativi deve trovare base in una regola giuridica o in una concreta giustificazione logico-giuridica; in difetto, non è imponibile un metodo di media dei canoni annuali solo perché più favorevole a una delle parti.
  • Quando un bene comune viene attribuito a un condividente con stima al netto delle migliorie da lui eseguite, il giudice può escludere un ulteriore rimborso se il meccanismo divisorio ha già neutralizzato l'arricchimento degli altri condividenti mediante una stima depurata dell'aumento di valore.
  • Il diritto al risarcimento dei danni o al rimborso di spese in ambito divisionale richiede la prova specifica sia dei fatti costitutivi sia del nesso tra condotta, spesa o danno allegato e conseguenze patrimoniali dedotte in giudizio.
  • La regolazione delle spese processuali, inclusa la compensazione per soccombenza reciproca e la condanna solidale di più soccombenti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti dell'errore di diritto o dell'assoluta carenza di motivazione nei casi applicabili.
  • L'aumento del compenso professionale per assistenza a più parti con identica posizione processuale è una facoltà del giudice; quando viene riconosciuto, non occorre una motivazione specifica ulteriore, essendo sufficiente l'applicazione della previsione tariffaria/regolamentare.

Come è indicizzato

MaterieDivisione ereditariaImpugnazioniProveSpese di lite
RamiSuccessioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.