Cassazione Penale, Sentenza n. 29679/2024 del 19/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di riconoscimento della disciplina del reato continuato (continuazione) con riguardo a più condanne per reati in materia di stupefacenti e reati connessi commessi principalmente a Torino in diversi periodi (2008-2020). Il Tribunale aveva originariamente riconosciuto la continuazione solo per alcuni fatti e poi, con ordinanza del 12/09/2023 (a seguito di annullamento parziale della Cassazione), ha nuovamente rigettato l'istanza circa il reato del 26/04/2018 ritenendolo episodico per ragioni di lasso temporale, breve custodia cautelare ed alcune modalità esecutive (ingestione della sostanza), nonostante i precedenti riconoscimenti per fatti ravvicinati. L'impugnazione davanti alla Corte di Cassazione censura la carenza di motivazione e la mancata valutazione puntuale degli elementi indicati dalla sentenza di annullamento: contiguità spaziale, natura dei reati, modalità della condotta, stato di indigenza/irregolarità e significatività del lasso di tempo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso (ha ritenuto il ricorso fondato), annullando l'ordinanza del 12/09/2023 e disponendo il rinvio al Tribunale di Torino per un nuovo esame. La Corte ha precisato i limiti del potere del giudice del rinvio: pur avendo quest'ultimo ampia autonomia di valutazione, deve tenere conto e motivare adeguatamente sui punti espressamente indicati dalla decisione di annullamento per evitare di ricadere nel medesimo vizio argomentativo. La decisione impugnata è stata ritenuta nuovamente carente perché non ha compiutamente valutato e confrontato gli elementi richiesti (contiguità temporale e spaziale, natura e modalità dei reati, stato di irregolarità) e non ha spiegato in modo convincente perché il periodo di custodia cautelare interromperebbe il presunto disegno criminoso.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5
Norma che punisce il traffico di stupefacenti; le condanne impugnate sono in gran parte per reati ex art. 73 comma 5 e sono state valutate ai fini della possibile ricomprensione nel reato continuato.
Norma relativa a lesioni/resistenza; indicata tra i reati connessi alle condanne esaminate nella valutazione della continuità del disegno criminoso.
Norma sulle lesioni personali: richiamata in relazione a condanne che facevano parte del complesso fattuale da valutare.
Norma sulle lesioni; utilizzata nella descrizione delle condanne collegate al contesto di reati di spaccio e resistenza.
d.lgs. n. 286 del 1998, art. 6 comma 3
Richiamata in riferimento a condanne penali connesse allo status di straniero irregolare; elemento considerato tra quelli rilevanti (stato di indigenza/irregolarità).
codice di procedura penale, art. 671
Norma procedurale che regola le richieste al giudice dell'esecuzione; la Corte ricorda che il giudice dell'esecuzione, investito da richiesta ai sensi dell'art. 671, non può trascurare precedenti decisioni esecutive e deve motivare in modo significativo la diversità di valutazione.
Corte Costituzionale, sent. n. 183 del 3/7/2013
Richiamata per l'indicazione che il nuovo esame avverrà da parte del Tribunale in diversa composizione; attinente a limiti procedurali e compositivi del giudice del rinvio.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es.: Sez. 5, sent. n. 34016/2010; Sez. 5, n. 33847/2018; Sez. 1, n. 4716/2013, Marinkovic)
Principi richiamati: il giudice di rinvio ha pieni poteri di valutazione ma deve tener conto e motivare adeguatamente sui profili evidenziati dalla decisione di annullamento; non può ignorare precedenti decisioni di esecuzione senza indicare ragioni significative.
Massime di principio
- Il riconoscimento del vincolo della continuazione richiede una valutazione complessiva e motivata di elementi quali: contiguità temporale, contiguità spaziale, natura dei reati, modalità esecutive della condotta e stato di indigenza/irregolarità; non è necessario che tutti gli elementi coesistano, ma quelli presi in considerazione devono essere analizzati e confrontati dettagliatamente.
- Il giudice del rinvio ha piena autonomia di apprezzamento sui fatti, ma quando la Cassazione ha annullato per carenza di motivazione deve considerare e rispondere espressamente ai punti indicati dalla pronuncia di annullamento per evitare il ripetersi del vizio argomentativo.
- La mera indicazione di un lasso di tempo non è automaticamente dirimente: occorre valutare la sua significatività in combinazione con gli altri indici (es. misure cautelari, effetti deterrenti, continuità spaziale e modalità di spaccio).
- La presenza di misure cautelari (anche se brevi) costituisce un elemento da valutare in concreto: può interrompere un disegno criminoso solo se, valutato contestualmente agli altri elementi, dimostra un effettivo effetto di prevenzione/deterrenza.
- Se in fase esecutiva è già stata riconosciuta la continuazione per alcuni reati, il giudice dell'esecuzione che esclude la continuazione per altri reati deve fornire ragioni significative e confrontare espressamente i fatti, altrimenti la decisione è soggetta ad annullamento per carenza di motivazione.
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