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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29327/2024 del 19/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal G.I.P. per detenzione ai fini di spaccio e cessione di sostanze stupefacenti. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 275 c.p.p. per carenza motivazionale, sostenendo che il Tribunale del riesame avrebbe indebitamente valorizzato la circostanza del luogo della commissione del reato (il domicilio) come elemento decisivo senza spiegare perché misure meno afflittive non fossero idonee. Proponeva come alternative gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, richiamando la giovane età, lo stato di incensuratezza, l'esistenza di un domicilio alternativo, l'attività lavorativa e la natura rudimentale dello spaccio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo le censure generiche e reiterative delle questioni già valutate dal Tribunale del riesame. Ha confermato che la motivazione del giudice del riesame è congrua e logica: sussisteva un quadro indiziario particolarmente grave (gestione abituale di un punto di spaccio nella propria stanza, tentativo di disfarsi della droga alla vista degli inquirenti, presenza di familiari compiacenti e via vai di clienti) che giustificava la custodia in carcere come unica misura idonea a prevenire il pericolo di reiterazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; è stata ordinata la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente per censurare la motivazione dell'ordinanza di mantenimento della custodia; la Corte ha ritenuto che l'obbligo motivazionale fosse assolto e che le doglianze fossero generiche e reiterative.

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato con riferimento alla materia penale con riguardo alla contestazione di più fattispecie o alla concorso di reati; utilizzato nel testo per inquadrare la gravità del fatto.

  • art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norme del testo unico sulle sostanze stupefacenti che definiscono e puniscono la detenzione ai fini di spaccio e la cessione; costituivano la fattispecie contestata all'indagato.

  • art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative cod. proc. pen.

    Disposizione procedurale esecutiva richiamata per l'adempimento di comunicazione al direttore dell'istituto penitenziario; la Corte ordina la trasmissione della copia del provvedimento per gli adempimenti previsti.

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    Precedente richiamato in relazione al regime di esonero dal pagamento delle sanzioni o somme dovute; utilizzato per escludere l'esonero del ricorrente dal pagamento della somma a favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La conferma della custodia cautelare è legittima quando sussiste un quadro indiziario grave e attuale che rende concreto il pericolo di reiterazione: la Cassazione valuta la congruità logica della motivazione e non riesamina gli elementi di fatto.
  • Il compimento di attività di spaccio abituale presso il domicilio personale, soprattutto se accompagnato da comportamenti quali il tentativo di disfarsi della droga e la complicità o tolleranza familiare, può giustificare la misura più afflittiva (carcere) rispetto agli arresti domiciliari.
  • La mera invocazione di fattori attenuanti (giovane età, incensuratezza, lavoro, disponibilità di domicilio alternativo) non è di per sé sufficiente a superare un quadro indiziario particolarmente grave e organizzato.
  • Il giudice del riesame deve esplicitare perché le misure meno afflittive risultano inidonee; tuttavia in sede di legittimità il controllo è limitato alla verifica della logica e congruità della motivazione, non alla riconsiderazione del giudizio sulle prove.
  • Le doglianze generiche o reiterative delle stesse questioni già decise in sede di merito sono tipicamente dichiarate inammissibili in Cassazione.

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