Cassazione Penale, Sentenza n. 29326/2024 del 19/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Palermo che aveva parzialmente accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione presentata da Giambrone, liquidando euro 112.200 per 561 giorni di custodia cautelare (1/2018 - 25/7/2019). Il Ministero censurava l'erronea applicazione dei criteri di valutazione (uso di canoni penalistici invece che civilistici/ex ante), la carenza e contraddittorietà della motivazione riguardo all'esclusione del dolo o della colpa grave, e la scorretta interpretazione del concetto di colpa grave (si assumeva che le frequentazioni ambigue e i ruoli svolti dall'istante dovessero configurare colpa grave ostativa alla riparazione anziché mera colpa lieve). Inoltre si contestava l'irragionevolezza della riduzione dell'indennizzo (solo 20%).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso con riferimento ai primi tre motivi, ritenendo che la Corte d'appello non avesse svolto un'adeguata valutazione autonoma ed ex ante del comportamento del richiedente ai fini dell'art. 314 c.p.p., limitandosi a richiamare le motivazioni del giudice di merito. Ha affermato che il giudice della riparazione deve esaminare tutti gli elementi probatori disponibili per verificare se la condotta dell'istante abbia dato o concorso a dare causa alla misura cautelare (colpa grave), anche se tali condotte non costituiscono di per sé reato. Per questi motivi l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Palermo per un nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Norma che disciplina il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione e l'esclusione del beneficio quando l'interessato abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave. La Corte ha interpretato che il giudice della riparazione deve svolgere una valutazione ex ante, autonoma rispetto al giudizio penale, considerando anche condotte che pur non costituendo reato possono configurare colpa grave se hanno creato la falsa apparenza dell'esistenza di ragioni per la cautela.
art. 315 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al dovere di motivazione della decisione: la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte territoriale fosse carente, perché non ha adeguatamente giustificato l'esclusione della colpa grave con un esame autonomo del materiale probatorio.
art. 546 cod. proc. pen.
Richiamato nel contesto delle esigenze di motivazione e della correttezza del processo, per censurare carenze e contraddittorietà nella decisione della Corte d'appello in tema di riparazione.
art. 43 cod. pen.
Norma sulla nozione di reato doloso e colposo. La Corte ha considerato utile il richiamo alla distinzione tra dolo, colpa lieve e colpa grave nel valutare se la condotta del detenuto sia ostativa al riconoscimento della riparazione.
d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (art. 7) - normativa su aggravanti per intestazione fittizia
Normativa richiamata nel quadro dei fatti contestati nell'atto di accusa originario (aggravanti relative alle intestazioni fittizie). La Corte segnala che l'esito del giudizio di merito (esclusione di talune imputazioni e aggravanti) non esonera il giudice della riparazione dall'effettuare un autonomo esame ex ante per la colpa grave.
Massime di principio
- Il giudice della riparazione per ingiusta detenzione deve compiere una valutazione autonoma ed ex ante del comportamento del richiedente, distinta dal giudizio penale di merito.
- La colpa grave ai sensi dell'art. 314 c.p.p. non richiede necessariamente condotte costituenti reato: rilevano anche comportamenti che hanno creato la falsa apparenza della sussistenza di ragioni per la misura cautelare.
- Un'assoluzione penale non determina automaticamente il diritto all'indennizzo: è necessario verificare se il detenuto abbia dato o concorso a dare causa alla custodia con dolo o colpa grave.
- La motivazione del giudice della riparazione deve esaminare e valorizzare esplicitamente tutti gli elementi probatori che hanno fondato la cautela, spiegando perché non integrano una condotta ostativa alla riparazione.
- Quando la motivazione è insufficiente o non valuta adeguatamente il materiale probatorio ex ante, la decisione può essere annullata e il processo rinviato per nuovo esame.
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