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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29328/2024 del 19/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro che aveva confermato la custodia cautelare in carcere applicata dal GIP per il reato di acquisto, importazione, trasporto e illecita detenzione di cocaina (kg. 454) con le aggravanti dell'ingente quantità, concorso di piu persone e carattere transnazionale. Il ricorrente contestava: 1) omissione di notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza di riesame ad uno dei difensori di fiducia (nullità), 2) carenza e illogicità della motivazione circa la gravità indiziaria dedotta da intercettazioni e sulla sussistenza dell'aggravante di ingente quantità, 3) insufficienza della motivazione in ordine al pericolo di reiterazione e all'adeguatezza della misura cautelare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto sanata la nullità denunciata in materia di notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza, perché non eccepita tempestivamente in udienza dai difensori presenti e perche\' la presunta contestualità della nomina del secondo difensore non era documentata nel ricorso. Quanto al merito, la Corte ha ritenuto manifestamente infondati gli ulteriori motivi, rilevando che il giudice del riesame aveva fornito una motivazione adeguata circa la gravità indiziaria fondata sulle conversazioni intercettate (tra cui il riferimento ai 454 pacchi) e aveva motivato l'esigenza cautelare richiamando gravità del fatto, contesto ambientale e precedenti ordinanze cautelari a carico dell'imputato. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende, con iscrizione degli adempimenti procedurali previsti.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Disciplina del riesame e degli avvisi di fissazione dell'udienza; la mancata notifica a un difensore nominato può integrare una nullità a regime intermedio che però deve essere eccepita in udienza dal difensore presente, altrimenti la nullità si sana

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Norma penale sostanziale sulla detenzione e traffico di stupefacenti; il processo cautelare può fondarsi su indizi ritenuti gravi rispetto a tali fattispecie

  • art. 80 d.P.R. 309/1990

    Aggravante per l'ingente quantità di stupefacente; la Corte ha ritenuto che il contenuto delle intercettazioni (riferimento ai 454 pacchi) possa sostenere la valutazione dell'aggravante in sede cautelare se adeguatamente motivato

  • art. 61-bis cod. pen.

    Circostanza aggravante riferita a condotte con finalità organizzate; richiamata nell'imputazione e considerata nel quadro cautelare

  • art. 274 lett. c) cod. proc. pen.

    Regole sulle esigenze cautelari; il riesame deve valutare la sussistenza del pericolo di reiterazione in relazione agli elementi motivati

  • art. 275 comma 3 cod. proc. pen.

    Regole sul mantenimento o modifica delle misure cautelari in sede di riesame; la Corte ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale sulla necessità della misura

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Presupposto della gravità indiziaria per le misure cautelari; in fase cautelare è sufficiente la gravità degli indizi e non l'applicazione integrale dei criteri tipici del giudizio di merito (precisione e concordanza richieste dall'art. 192)

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Criteri di valutazione degli indizi nel giudizio di merito (gravità, precisione, concordanza); la Corte chiarisce che tali requisiti non sono integrali per il giudizio cautelare ove sia sufficiente la gravità

  • art. 182 cod. proc. pen.

    Regola secondo cui le nullità diverse da quelle assolute e insanabili non possono essere eccepite da chi vi ha dato o concorso a darvi causa; invocata per giustificare la sanatoria dell'omessa notifica non eccepita

  • art. 165‑bis disp. att. cod. proc. pen.

    Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione; onere di indicare e allegare gli atti rilevanti non presenti nel fascicolo

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Previsione della sanzione a carico del ricorrente per ricorso manifestamente infondato o inammissibile; applicata con condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende

  • art. 94 disp. att. cod. proc. pen.

    Adempimenti a carico della cancelleria dopo la declaratoria di inammissibilità; disposti nel provvedimento

Massime di principio

  • Le eccezioni di nullità processuale di natura non assoluta devono essere sollevate tempestivamente in udienza dal difensore presente; in mancanza si considerano sanate
  • In sede di ricorso per cassazione il ricorrente ha l'onere di autosufficienza: deve indicare e allegare gli atti e le prove documentali che fondano le censure, soprattutto se non presenti nel fascicolo
  • Per le misure cautelari personali il parametro probatorio è più leggero rispetto al giudizio di merito: è sufficiente la gravità degli indizi (art. 273), per cui le intercettazioni ben motivate possono sostenere la misura
  • Le critiche generiche alla motivazione del giudice di merito sono inammissibili: il ricorso deve puntualizzare quali censure concrete non sono state valutate e in che modo ciò incide sul decisum
  • L'aggravante per ingente quantità di stupefacente può essere concretamente presa in considerazione in sede cautelare se il materiale probatorio, anche indiziario come intercettazioni, consente una ricostruzione attendibile
  • Per contestare l'adeguatezza della misura cautelare occorre fornire elementi specifici e documentati che contrastino la valutazione del pericolo di reiterazione, non mere affermazioni generiche

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