Cassazione Penale, Sentenza n. 29329/2024 del 19/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione, con unico motivo, dell'ordinanza di riesame che aveva confermato gli arresti domiciliari disposti dal GIP per il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. n. 309/1990). Il difensore ha censurato la qualificazione di Stranieri come partecipe dell'associazione sostenendo: carenza di prova di ruoli associativi specifici; le intercettazioni e i pochi incontri monitorati non dimostrerebbero uno stabile inserimento nel sodalizio; l'assenza di contestazione di reati-fine; la non univoca attribuibilità delle conversazioni a Stranieri (richiamo al caso di altro indagato, Cuiuli). In sostanza si chiedeva la riconsiderazione della gravità degli indizi e della sussistenza di un "affectio societatis".
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso: ha ritenuto che i motivi non superassero il vaglio di ammissibilità perché consistono in una diversa valutazione degli elementi di fatto già compiuta dal giudice di merito e non in censure di diritto rilevanti. La Corte ha ritenuto congrua e logica la motivazione del Tribunale del riesame che aveva rilevato forniture stabili, quantitativi rilevanti (anche oltre un chilo), acquisti a credito con debito di 2.000 euro, la disponibilità di Stranieri ad estendere la clientela (cenno a Perugia) e i contatti/partecipazioni a incontri accertati dagli investigatori; ne è conseguita la conferma della valutazione di gravità indiziaria. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
La partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti può essere desunta anche senza prova della commissione di specifici reati-fine: il costante e continuo approvvigionamento da parte dell'indagato e l'affidamento reciproco con i vertici del gruppo sono elementi sintomatici di partecipazione.
art. 274, lett. c) cod. proc. pen.
Norma citata quale parametro per le esigenze cautelari: il Tribunale ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari previste da tale disposizione (necessità di tutela delle indagini o dell'ordine pubblico) nel confermare gli arresti domiciliari.
Richiamato dalla difesa come norma violata (prescrizioni sulla motivazione e sul provvedimento cautelare); la Corte ha ritenuto invece che la motivazione del riesame fosse congrua e non affetta da vizi di illogicità.
Norma applicata per l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende a carico del ricorrente per inammissibilità del ricorso, con determinazione della somma in Euro 3.000,00.
Massime di principio
- La partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti può essere provata anche senza contestazione di reati-fine: approvvigionamenti stabili, quantitativi rilevanti e un rapporto di fornitura a credito che genera un vincolo durevole possono costituire indizi gravi di adesione al sodalizio.
- Le intercettazioni e i riscontri investigativi che documentano contatti ripetuti e incontri tra l'indagato e i promotori costituiscono elementi idonei a dimostrare uno stabile inserimento quando letti nel loro insieme e coerentemente motivati dal giudice.
- Il giudice di legittimità non procede a un riesame libero del merito: valuta soltanto la correttezza giuridica e la coerenza logico-argomentativa della motivazione dei giudici di merito. Censure che si limitano a chiedere una diversa valutazione degli indizi sono, di norma, inammissibili.
- La minaccia o il contrasto tra soci e acquirenti per ritardi di pagamento non esclude automaticamente la partecipazione all'associazione: è sufficiente una durevole comunanza di scopo e un vincolo operativo durevole tra le parti.
- Ricorsi che ripropongono le stesse doglianze già valutate in sede di riesame, senza indicare errori giuridici specifici o illogicità manifeste nella motivazione, rischiano di essere dichiarati inammissibili e comportare sanzioni pecuniarie.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 29326/2024 del 19/07/2024
- Sentenza penale · 19 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 29327/2024 del 19/07/2024
- Sentenza penale · 19 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 29328/2024 del 19/07/2024
- Sentenza penale · 19 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 29330/2024 del 19/07/2024
- Sentenza penale · 19 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 29331/2024 del 19/07/2024
- Sentenza penale · 19 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 29333/2024 del 19/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →