Cassazione Penale, Sentenza n. 29330/2024 del 19/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la conferma della custodia in carcere disposta dal G.I.P. e dal Tribunale del Riesame per la sussistenza di gravi indizi del reato ex art. 624-bis c.p. Motivo unico dedotto: violazione degli artt. 143, comma 2, e 292 c.p.p. per la mancata traduzione dell'ordinanza cautelare in lingua georgiana. La difesa ha sostenuto che al momento dell'adozione dell'ordinanza il giudice era consapevole che l'indagato non conosceva l'italiano, che la traduzione non era stata eseguita nei termini e che, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite (sent. n. 15069/2023), tale omissione determina la nullità del provvedimento cautelare.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui la mancata traduzione delle ordinanze cautelari nei confronti di soggetti alloglotti integra una nullità a regime intermedio, richiedendo però che chi eccepisce la nullità dimostri un interesse concreto, attuale e verificabile alla sua rimozione. Nel caso concreto il G.I.P. non poté tradurre l'ordinanza al momento della convalida per l'irreperibilità di un interprete (caso di forza maggiore), ma tenne l'interrogatorio il giorno successivo alla presenza di un interprete che illustrò oralmente i fatti e gli elementi che avevano portato alla misura. Non risultando allegato alcun pregiudizio concreto derivato dalla mancata traduzione scritta, e non risultando richiesta di differimento per ottenere la traduzione prima dell'interrogatorio, la Corte ha ritenuto che non vi fosse stata una concreta lesione del diritto di difesa capace di giustificare la nullità invocata. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese.
Norme richiamate
Reato contestato in relazione al quale il Tribunale ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza.
art. 274, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamato per giustificare le esigenze cautelari che hanno portato all'applicazione della custodia in carcere.
art. 143, comma 2 cod. proc. pen.
Disciplina l'obbligo di traduzione degli atti fondamentali a favore di soggetti che non comprendono la lingua del processo; letta in connessione con l'art. 292 per valutare la radicalità della violazione.
art. 292, comma 2 cod. proc. pen.
Imposta il contenuto dell'ordinanza cautelare (descrizione del fatto, norme violate, motivazione delle esigenze cautelari): la sua funzione informativa rende necessaria la comprensione linguistica delle accuse.
Riferito in relazione ai termini per lo svolgimento dell'interrogatorio e alle difficoltà nel reperimento dell'interprete per la convalida.
Stabilisce l'obbligo del giudice di procedere all'interrogatorio dell'indagato immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia; applicato per giustificare l'interrogatorio il giorno successivo con interprete.
art. 111 Cost.
Richiamato a supporto del principio costituzionale del diritto di essere informati della natura e dei motivi dell'accusa e di essere assistiti da un interprete se non si conosce la lingua impiegata nel processo.
art. 6 CEDU
Norma convenzionale che garantisce il diritto dell'imputato ad essere informato, nel più breve tempo e in una lingua che comprende, del contenuto dell'accusa.
Direttiva 2010/64/UE e d.lgs. 4 marzo 2014 n. 32
Norme europee e recepimento nazionale sulla traduzione e l'assistenza linguistica agli imputati.
Sezioni Unite, sent. n. 15069 del 26/10/2023 (Niecko)
Sez. U., n. 15069 del 26/10/2023, dep. 2024, Rv. 286356
Principio di diritto: se è emerso prima dell'adozione del provvedimento che l'indagato non conosce l'italiano, la mancata traduzione dell'ordinanza cautelare comporta una nullità a regime intermedio; tuttavia chi eccepisce la nullità deve dimostrare un interesse concreto, attuale e verificabile alla rimozione della nullità.
Sez. U., n. 42792 del 31/10/2001 (Policastro)
Sez. U., n. 42792 del 31/10/2001
Richiamata per l'obbligo di leggere il verbale dell'interrogatorio quando la doglianza concerne vizi connessi alla comprensione delle imputazioni.
Massime di principio
- Se al momento dell'adozione di un provvedimento cautelare è emerso che l'indagato non conosce la lingua italiana, il provvedimento richiede la traduzione; la mancata traduzione integra una nullità a regime intermedio secondo le Sezioni Unite.
- La nullità a regime intermedio non è automaticamente inefficace: chi la deduce deve dimostrare un interesse concreto, attuale e verificabile alla rimozione della nullità, ossia indicare il pregiudizio specifico subito per la mancanza della traduzione.
- L'assenza temporanea di un interprete al momento della convalida può costituire caso di forza maggiore che consente comunque la convalida dell'arresto, ma impone l'interrogatorio con interprete "immediatamente e comunque non oltre cinque giorni"; l'informazione orale resa con interprete durante l'interrogatorio può attenuare il vizio della mancata traduzione scritta se l'indagato riceve effettiva conoscenza delle ragioni della privazione della libertà.
- La difesa che ritenga pregiudizievole la mancata traduzione dovrebbe tempestivamente richiedere il differimento dell'udienza, chiedere la traduzione scritta con termine certo e specificare nel ricorso quale concreto ed attuale pregiudizio è stato subito.
- In sede di impugnazione occorre documentare come la mancata traduzione abbia inciso sulle concrete possibilità di difesa (ad esempio impossibilità di preparare memorie, di comunicare con il difensore o di valutare se rispondere all'interrogatorio), altrimenti la censura rischia di essere respinta per carenza dell'interesse richiesto dal regime intermedio della nullità.
- Quando la traduzione è avvenuta solo oralmente in udienza e l'indagato ha partecipato all'atto senza eccepire e ha potuto esercitare difesa nel merito, il vizio può ritenersi sanato.
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