Cassazione Civile, Ordinanza n. 30702/2025 del 21/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da un'azione proposta dalla procedura fallimentare per far dichiarare l'inefficacia, ai sensi dell'art. 65 l.fall., di pagamenti effettuati in favore di soggetti indicati in sentenza, con conseguente condanna alla restituzione delle somme. Il Tribunale di Nola aveva accolto la domanda del fallimento; la Corte d'Appello di Napoli aveva poi rigettato sia l'appello principale del soggetto condannato sia l'appello incidentale dell'altra parte coinvolta. Avverso tale decisione era stato proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Tuttavia, nelle more del giudizio di legittimità, è stato depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto personalmente dal ricorrente e aderito dal curatore del fallimento controricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato l'estinzione del processo di cassazione ai sensi dell'art. 391, comma 1, c.p.c. Non ha pronunciato sulle spese, rilevando che l'adesione alla rinuncia preclude la statuizione sulle spese di lite e che le parti avevano comunque convenuto la compensazione. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 in conseguenza dell'estinzione del giudizio.
Norme richiamate
è richiamato come base della domanda di inefficacia dei pagamenti proposta dalla procedura fallimentare
la rinuncia al ricorso determina l'estinzione del processo di cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non si applica quando il giudizio di legittimità si estingue per rinuncia al ricorso
Cass. 12 ottobre 2018, n. 25485
richiamata a sostegno dell'esclusione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di estinzione del giudizio
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente proposta e accettata o comunque aderita dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
- In caso di estinzione del processo per rinuncia al ricorso, la Corte non provvede sulle spese quando l'adesione alla rinuncia preclude la relativa statuizione e le parti abbiano concordato la compensazione.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso esclude l'obbligo di versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato previsto per l'impugnazione non vittoriosa.
- Quando nel giudizio di cassazione sopravviene una rinuncia rituale al ricorso, la Corte non esamina i motivi di impugnazione e non decide sul merito della controversia originaria.
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