Cassazione Civile, Ordinanza n. 13379/2023 del 16/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento con cui veniva attribuito a una contribuente un maggior reddito di capitale per l'anno 1999, in conseguenza di un accertamento di maggior reddito nei confronti di una società a ristretta base di cui la stessa deteneva l'1% del capitale. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo, in sintesi, che l'accertamento societario fosse viziato perché l'Amministrazione non aveva potuto esaminare in sede amministrativa i registri contabili depositati solo in giudizio, aveva utilizzato solo alcuni valori di bilancio forfetizzando i costi e trascurando i registri IVA, e che la contribuente avesse ampi spazi di difesa dopo l'applicazione degli studi di settore. L'Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con due motivi: (1) violazione della disciplina sull'accertamento induttivo e sulla rettifica del reddito e dell'IVA, per avere la CTR negato il fondamento delle riprese nonostante l'Ufficio avesse già considerato in via percentuale anche le componenti negative di reddito; (2) violazione delle norme in tema di presunzioni, per avere la CTR disconosciuto la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili della società a ristretta base, senza considerare che spettava alla socia provare la mancata distribuzione o la propria estraneità alla gestione sociale.
La decisione
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, sezione staccata di Sassari, in diversa composizione, che dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito della CTR viene dunque annullata perché ha erroneamente posto in discussione l'accertamento societario e non ha applicato correttamente la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base, nonché il relativo riparto dell'onere della prova.
Norme richiamate
art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato come base dell'accertamento induttivo e della rettifica del reddito; la Corte ne valorizza l'applicazione nel caso di omessa dichiarazione e di accertamento induttivo puro, osservando che l'Ufficio aveva già considerato le componenti negative di reddito nella quantificazione.
art. 41 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
invocato dalla ricorrente nel primo motivo a supporto della disciplina dell'accertamento; il motivo viene assorbito, ma la Corte richiama il contesto dell'accertamento induttivo societario.
art. 55 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato nel primo motivo in tema di IVA; la Corte non si pronuncia specificamente sul motivo, ritenuto assorbito.
richiamato quale norma sulle presunzioni; la Corte afferma la legittimità della presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, salvo prova contraria.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
indicato come parametro dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 375, ultimo comma, c.p.c.
citato per la trattazione in camera di consiglio.
citato per la trattazione in camera di consiglio.
Massime di principio
- Nelle società di capitali a ristretta base sociale, l'accertamento di maggiori utili extracontabili in capo alla società legittima la presunzione di attribuzione pro quota dei medesimi ai soci, salvo prova contraria del contribuente.
- Il socio che contesti l'imputazione del maggior reddito non può limitarsi a criticare l'accertamento effettuato nei confronti della società, specie se oggetto di separato giudizio, ma deve provare la mancata distribuzione degli utili oppure la propria estraneità alla gestione e conduzione sociale.
- La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili può essere vinta con prova specifica dell'accantonamento o del reinvestimento degli utili da parte della società, o con la dimostrazione dell'estraneità del socio alla gestione; non è sufficiente allegare la chiusura del bilancio in perdita.
- In caso di accertamento induttivo puro per omessa dichiarazione, l'Amministrazione finanziaria può determinare l'imponibile considerando anche le componenti negative di reddito, sicché la censura sulla mancata considerazione dei costi non è di per sé decisiva se non si dimostra un errore concreto nella quantificazione.
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