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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28996/2025 del 03/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un contribuente ha impugnato due preavvisi di fermo amministrativo e le cartelle di pagamento sottostanti, sostenendo in primo grado di non aver ricevuto la notificazione delle cartelle, salvo una cartella per la quale aveva già effettuato il pagamento. La CTP di Roma aveva accolto il ricorso, ritenendo non provata la notificazione e riconoscendo il pagamento di una cartella relativa all'annualità 2005. In appello, l'agente della riscossione ha ottenuto la riforma della decisione, con affermazione della regolare notificazione delle cartelle. In Cassazione il contribuente ha proposto tre motivi: (1) violazione dell'art. 324 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c. per omessa considerazione del giudicato interno formatosi sul capo della sentenza di primo grado che aveva accertato l'avvenuto pagamento della cartella n. 09720090089609837, non essendo stato specificamente impugnato; inoltre, ha denunciato giudicato interno anche per la cartella n. 09720130337162926 per asserita mancata specifica impugnazione in appello; (2) omesso esame di un fatto decisivo, perché la CTR avrebbe erroneamente affermato che tutte le cartelle erano state notificate a mezzo servizio postale, mentre dagli atti risultava che solo una era stata notificata con raccomandata e le altre mediante messo notificatore e procedura ex art. 140 c.p.c.; (3) nullità o irregolarità delle notificazioni eseguite dal messo notificatore, in particolare perché alcune consegne sarebbero avvenute a un soggetto qualificatosi come "convivente", che il ricorrente riteneva non legittimato alla ricezione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso solo in parte. Ha ritenuto fondato il motivo relativo alla cartella n. 09720090089609837, perché il capo della sentenza di primo grado che aveva accertato l'avvenuto pagamento non era stato specificamente censurato in appello, formando così un giudicato interno: sul punto la sentenza d'appello è stata cassata senza rinvio. Ha inoltre accolto il secondo motivo, rilevando che l'affermazione della CTR sulla notificazione a mezzo posta di tutte le cartelle non trovava riscontro negli atti, poiché risultavano anche notifiche eseguite con il procedimento ex art. 140 c.p.c.; su questo profilo la sentenza è stata cassata con rinvio alla CGT del Lazio per nuovo esame delle prove di notificazione e per la regolazione delle spese. Il primo motivo è stato invece rigettato quanto alla cartella n. 09720130337162926, perché l'omessa menzione specifica di una cartella nell'atto di appello non implica automaticamente acquiescenza o giudicato interno, potendo trattarsi di errore materiale. Il primo profilo del terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché il convivente è considerato soggetto astrattamente idoneo a ricevere l'atto in luogo del destinatario; gli ulteriori profili del terzo motivo sono stati assorbiti. La Corte ha quindi disposto una cassazione senza rinvio limitatamente alla cartella pagata, una cassazione con rinvio sulla questione delle notificazioni e il rigetto/inammissibilità delle restanti censure.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    La mancata impugnazione specifica di un capo autonomo della sentenza di primo grado determina il formarsi del giudicato interno su quel capo.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato interno preclude la rimessione in discussione dell'accertamento ormai coperto da cosa giudicata.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo può fondare il ricorso quando la decisione di merito attribuisca ai documenti un contenuto non riscontrabile dagli atti.

  • art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973

    Richiamato quale disciplina della notificazione delle cartelle di pagamento, anche mediante messo notificatore o a mezzo del servizio postale secondo i casi.

  • art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato quale norma sulle modalità di notificazione degli atti tributari.

  • art. 139 c.p.c.

    Le espressioni sul consegnatario non indicano una legittimazione rigida e tassativa fondata su formule nominalistiche, ma un rapporto stabile con il destinatario; il convivente può ricevere validamente l'atto.

  • art. 140 c.p.c.

    Rilevante per le notificazioni perfezionate in assenza del destinatario, con deposito e raccomandata informativa.

Massime di principio

  • Il capo di una sentenza di primo grado può ritenersi coperto da giudicato interno solo se non è stato specificamente censurato con l'atto di appello; la mancata critica espressa di quel capo impedisce di rimetterlo in discussione nei gradi successivi.
  • L'omessa indicazione nominativa di un singolo atto o di una singola cartella nell'atto di appello non comporta automaticamente acquiescenza al relativo capo della sentenza, quando dall'insieme dell'impugnazione risulti che si contesta in modo complessivo l'accertamento compiuto dal primo giudice.
  • In sede di legittimità è censurabile la decisione di merito che attribuisca alla documentazione un contenuto difforme da quello effettivamente emergente dagli atti, specie quando la motivazione sull'avvenuta notificazione sia smentita dai documenti depositati.
  • Nelle notificazioni effettuate in assenza del destinatario, la legittimazione del consegnatario va letta in chiave sostanziale: è idoneo chi sia legato al destinatario da un rapporto stabile e non meramente occasionale, non essendo necessaria una formula tipica rigidamente intesa.
  • La convivenza integra un rapporto stabile idoneo a legittimare la ricezione dell'atto notificato in luogo del destinatario, ai fini della notifica ex art. 139 c.p.c. e delle norme tributarie richiamate.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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