Cassazione Civile, Ordinanza n. 15188/2023 del 30/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un provvedimento di acquisizione sanante adottato dal Comune ai sensi dell'art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, relativo a un terreno di proprietà dei privati. I proprietari, dopo aver inutilmente coltivato un ricorso davanti al giudice amministrativo, hanno riassunto la causa davanti alla Corte d'appello per ottenere la determinazione di un giusto indennizzo in misura superiore a quella stimata unilateralmente dall'amministrazione, oltre alle indennità aggiuntive. Il Comune si è difeso eccependo, in rito, che l'opposizione fosse tardiva perché soggetta al termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, e comunque inammissibile per mancata impugnazione dell'atto di ratifica del Consiglio comunale. Nel merito ha sostenuto la correttezza della stima amministrativa. Il ricorso per cassazione del Comune censura l'ordinanza della Corte d'appello che aveva ritenuto tempestiva l'opposizione, applicando la prescrizione decennale, e che aveva escluso la necessità di impugnare anche la ratifica; con gli altri motivi denuncia, inoltre, errori nella quantificazione dell'indennità e vizi della decisione fondati sulla CTU e sulla documentazione utilizzata dal consulente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo che l'opposizione alla determinazione dell'indennizzo contenuta nel provvedimento di acquisizione sanante sia soggetta al termine breve di decadenza di trenta giorni previsto dal combinato disposto degli artt. 54 d.P.R. n. 327/2001 e 29 d.lgs. n. 150/2011, e non alla prescrizione decennale. Accertato che tale termine era ormai spirato, ha cassato l'ordinanza impugnata e, decidendo nel merito senza necessità di ulteriori accertamenti, ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta contro la deliberazione comunale di acquisizione sanante. Gli ulteriori motivi sono rimasti assorbiti. Le spese sono state poste a carico della parte privata soccombente.
Norme richiamate
art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001
Il provvedimento di acquisizione sanante ha natura di atto espropriativo/ablativo, al quale si accompagna un diritto dell'espropriato all'indennizzo; la contestazione riguarda, quando si discute solo della quantificazione, la misura dell'indennità e non la legittimità dell'atto.
Il termine di trenta giorni non è riferibile alla mera azione di riconoscimento della giusta indennità in astratto, ma è applicabile alla contestazione della determinazione amministrativa dell'indennità nell'ambito del procedimento espropriativo, inclusa l'acquisizione sanante.
L'opposizione alla stima nelle controversie indennitarie è soggetta al termine di trenta giorni; la disposizione è interpretata estensivamente anche alle controversie sull'indennizzo da acquisizione sanante, con competenza della Corte d'appello in unico grado.
La prescrizione ordinaria decennale non si applica quando l'azione non è volta a far accertare in astratto un diritto indennitario, ma a contestare una quantificazione amministrativa già effettuata nei termini speciali previsti dalla disciplina espropriativa.
artt. 53, comma 2, d.P.R. n. 327/2001 e 133, comma 1, lett. g), c.p.a.
Le controversie sulla sola quantificazione dell'indennizzo da acquisizione sanante appartengono al giudice ordinario, in particolare alla Corte d'appello in unico grado, mentre la legittimità del provvedimento resta devoluta al giudice amministrativo.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Sono le norme sul sindacato di legittimità invocate nei diversi motivi, ma l'accoglimento è avvenuto solo sui primi due motivi di violazione di legge, con assorbimento degli altri.
Massime di principio
- Nelle controversie aventi ad oggetto la quantificazione dell'indennizzo previsto dall'art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, il rimedio è soggetto al termine breve di decadenza di trenta giorni previsto per l'opposizione alla stima, applicato in via estensiva dagli artt. 54 d.P.R. n. 327/2001 e 29 d.lgs. n. 150/2011.
- L'indennizzo da acquisizione sanante conserva natura indennitaria e non risarcitoria; se si contesta soltanto la misura della somma riconosciuta dall'amministrazione, la controversia è devoluta al giudice ordinario, in unico grado davanti alla Corte d'appello.
- Non è consentito qualificare come azione ordinaria soggetta alla prescrizione decennale la domanda che, nella sostanza, mira a rimettere in discussione una determinazione amministrativa già compiuta in materia indennitaria.
- La mancata impugnazione di eventuali atti successivi di ratifica non incide, nel giudizio ordinario di opposizione alla stima, quando il thema decidendum riguarda esclusivamente la misura dell'indennità e la ratifica non modifichi tale quantificazione.
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