Cassazione Penale, Sentenza n. 23855/2022 del 21/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Perugia del 07/12/2021 che aveva rigettato la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo (disposto il 04/11/2021) relativo alla struttura aziendale della Centro Energia s.r.l. e finalizzato alla confisca diretta e per equivalente. Il ricorrente contestava: 1) la configurabilità del reato associativo (art. 416 c.p.), rilevando carenza motivazionale riguardo al pactum sceleris, alla stabilità dell'organizzazione e all'affectio societatis e denunciando travisamento della prova e adesione acritica alle conclusioni del GIP; 2) la mancata considerazione di elementi probatori e di attività poste in essere dalla difesa (es. disconoscimento della polizza fideiussoria, querela, ricorsi alla Commissione Tributaria, richieste ad Agenzie delle Entrate e banche) che dimostrerebbero l'assenza di gravità indiziaria; 3) la erronea qualificazione della condotta come omessa vigilanza (art. 40, comma 2 c.p.) nonché l'erronea interpretazione del regime del differimento IVA (art. 1, comma 940, L. 205/2017) e la mancata valutazione delle attività di controllo e verifiche poste in essere dal Notari; 4) la carenza di motivazione in relazione al periculum in mora e alla necessità del sequestro preventivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure del ricorrente si risolvessero in doglianze di merito attinenti alla valutazione della prova e alla motivazione del Tribunale, materie non sindacabili in questa sede salvo violazioni di legge o mancanza/insufficienza assoluta della motivazione. Il Collegio ha condiviso che il Tribunale aveva adeguatamente motivato la sussistenza del fumus commissi delicti, richiamando elementi probatori che delineavano un sistema fraudolento nel settore della commercializzazione di prodotti petroliferi e il ruolo centrale della Centro Energia e del suo legale rappresentante, anche mediante omissione di vigilanza sull'uso di società cartiere. Ha altresì ritenuto adeguata la motivazione in ordine al periculum in mora, evidenziando la prosecuzione di analoghe condotte anche dopo la disgregazione del sodalizio. Essendo il ricorso inammissibile, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e ad una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p., rilevando assenza di giustificazione per l'inammissibilità.
Norme richiamate
Fondamento della contestazione per associazione per delinquere; la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse fornito elementi idonei a configurare il fumus commissi delicti in relazione a tale norma
Norma riferita ai delitti tributari collegati alla frode fiscale; utilizzata nel quadro della fattispecie per giustificare il sequestro volto alla confisca del profitto
art. 125, comma 3, cod.proc.pen.
Richiamato con riferimento ai requisiti della motivazione del provvedimento impugnato; la Corte ha valutato che la motivazione del Tribunale rispettava i requisiti di coerenza e completezza
art. 111, comma 6, Cost.
Principio costituzionale relativo al diritto alla motivazione delle decisioni giudiziarie; la Corte ha ritenuto che non sussistesse violazione in quanto la motivazione era adeguata
L. 212/2020
Richiamata nella doglianza difensiva (presumibilmente normativa emergenziale); non emergono dalla sentenza interpretazioni favorevoli al ricorrente
Norma richiamata dalla difesa in tema di confisca per equivalente; la Corte non ha ritenuto che vi fosse vizio di applicazione tale da giustificare la cassazione
Citata nella motivazione difensiva relativa a profili di responsabilità e compliance; la sentenza non riconosce un errore nella valutazione del Tribunale in ordine a tali profili
Norma menzionata nella contestazione difensiva; eventuale uso per qualificare comportamenti aziendali ma senza impatto decisivo nella decisione della Corte
Norma processuale richiamata dalla difesa in tema di motivazione e controllo del periculum; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del Tribunale anche su questo punto
Riferita alla fattispecie dell'omessa vigilanza del legale rappresentante; la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse sufficientemente motivato la valutazione di omissione di vigilanza nel contesto probatorio
art. 1, comma 940, L. 205/2017
Norma sul differimento dell'IVA basato su requisiti alternativi (affidabilità o idonea garanzia); la difesa ne ha invocato il contenuto per sostenere la buona fede del Notari, ma la Corte non ha ritenuto che ciò annullasse la valutazione del fumus
art. 325, comma 1, cod.proc.pen.
Stabilisce i limiti del ricorso per cassazione per motivi relativi alla motivazione; la Corte ha applicato tale principio per dichiarare inammissibile il ricorso che verteva su censure di merito
Norma richiamata per l'irrogazione della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento della sanzione ritenuta equa
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia di sequestro preventivo è ammesso principalmente per vizio di legge o per mancanza/insufficienza assoluta della motivazione; non è lo strumento per rimettere in discussione la valutazione di merito e degli elementi di fatto compiuta dal giudice del riesame
- Per misure cautelari reali (sequestro preventivo) è sufficiente il «fumus commissi delicti», ossia la congrua astratta riconducibilità dei fatti a una fattispecie penale; il giudice deve però motivare in modo puntuale gli elementi che giustificano tale apprezzamento
- Le doglianze basate su valutazioni probatorie (es. contestazione dell'interpretazione delle intercettazioni, valutazione di buona fede o delle verifiche eseguite) sono in genere inammissibili in cassazione se non accompagnate da un concreto vizio di legge o da assenza/manifesta illogicità della motivazione
- Quando la difesa vuole contrastare un sequestro preventivo per carenza di elementi, è strategico produrre e documentare in sede di riesame (e già in istruttoria) prove concrete e contemporanee delle attività di diligence (comunicazioni con istituti di credito, segnalazioni all'amministrazione finanziaria, atti giustificativi), perché tali elementi difficilmente potranno essere efficacemente rinnovati in cassazione
- Le censure processuali da porre in cassazione devono essere formulate come violazioni di legge ben circostanziate (es. assenza totale della motivazione, contraddittorietà insanabile, errore nella applicazione di una norma processuale) e non come semplice dissenso sulla ricostruzione fattuale
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