Cassazione Penale, Sentenza n. 23807/2022 del 21/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva l'abnormità dell'ordinanza del 14/03/2012 emessa dal giudice del dibattimento che, ai sensi dell'art. 506 cod. proc. pen., aveva indicato alle parti come thema probandum l'identificazione del conducente dell'autocarro. Si sosteneva violazione dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 507 cod. proc. pen., ritenendo che l'ordinanza avesse sollecitato indagini integrative non consentite e fosse pertanto priva di inquadramento normativo (abnorme).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, sebbene l'ordinanza del giudice di dibattimento potesse essere censurabile perché non rientrante nei poteri istruttori tipici (ossia non disciplinata dall'art. 506 e non configurabile come acquisizione d'ufficio ai sensi dell'art. 507), essa non fosse un provvedimento "abnorme": non era decisionale, si limitava a una sollecitazione rivolta alle parti, non determinava la paralisi del processo né era avulsa dal sistema processuale. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende (art. 616 cod. proc. pen.).
Norme richiamate
art. 589, comma 2, cod. pen.
Norma sostanziale applicata nel merito: il ricorrente è stato ritenuto colpevole di omicidio colposo per aver cagionato la morte del conducente del ciclomotore a seguito di manovra di sorpasso negligente.
art. 506 cod. proc. pen.
Prevede i poteri del presidente in ordine all'esame di testimoni e parti private, compresa la facoltà di indicare temi di prova nuovi o più ampi per l'esame testimoniale. La Corte ha ritenuto che l'indicazione di un thema probandum da parte del giudice non possa essere intesa come un potere di ordinare indagini integrative e che l'atto di sollecitazione non costituisce, di per sé, un provvedimento abnorme.
art. 507 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla qualificazione dell'atto: la Corte territoriale aveva ritenuto che la questione dovesse essere ricondotta al paradigma di cui all'art. 507 (norme sull'ammissione di nuove prove), piuttosto che a quello dell'art. 506. La Cassazione conferma che, benché l'atto potesse essere più propriamente valutato alla luce dell'art. 507, ciò non lo rendeva abnorme.
art. 606, lett. c) cod. proc. pen.
Norma indicata quale motivo di cassazione invocato dal ricorrente (violazione di legge in tema di motivazione/criteri decisionali in relazione alla qualificazione dell'atto). La Corte ha ritenuto il motivo insufficiente perché la figura dell'abnormità richiede caratteri eccezionali non emersi nel caso.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese in Cassazione: la Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La nozione di "atto abnorme" è eccezionale: occorre che il provvedimento sia avulso dal sistema processuale o determini la paralisi del procedimento; mere violazioni o irregolarità procedurali non bastano.
- Un'ordinanza del giudice di dibattimento che indichi alle parti un tema di prova (thema probandum) e solleciti attività integrative non equivale automaticamente a un atto abnorme se essa non è decisoria e non impedisce la continuazione del processo.
- Se il giudice intende acquisire nuovi mezzi di prova d'ufficio o ordinare indagini, la forma e il fondamento normativo (es. art. 507 o altre norme specifiche) sono rilevanti: l'adozione di un percorso procedurale corretto riduce il rischio di censure fondate.
- La strategia difensiva di contestare la presunta "abnormità" ha soglia di successo elevata: la parte lesa dalla sollecitazione del giudice dovrebbe tempestivamente eccepire specifiche nullità o vizi e, se possibile, dimostrare l'effettiva incidenza dell'atto sul risultato processuale.
- Chi impugna deve distinguere tra richiesta di annullamento per vizio formale/violazione procedurale e richiesta di cassazione per abnormità: la seconda richiede elementi forti di estraneità al sistema normativo o paralisi funzionale del procedimento.
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