Cassazione Penale, Sentenza n. 23811/2022 del 21/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per mancata corrispondenza tra la sentenza emessa dal G.U.P. e la reale volontà delle parti. L'imputato, tramite difensore, aveva presentato un primo accordo ex art. 444 c.p.p. (istanza del 18/03/2021 con consenso del P.M. il 21/04/2021) e successivamente una seconda istanza (17/05/2021) con riqualificazione della fattispecie nel comma V dell'art. 73 DPR 309/1990, alla quale il P.M. ha dato il consenso il 25/05/2021. Il G.U.P., con sentenza del 28/05/2021, ha però recepito e applicato la pena prevista nel primo accordo, omettendo qualsiasi disposizione sulla seconda richiesta. Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 448 (commi 2 e 2-bis) e 606 c.p.p. in tema di correlazione tra richiesta e sentenza e di corretta qualificazione giuridica del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha accertato che le parti avevano effettivamente raggiunto una seconda intesa (con riqualificazione del reato) e che tale intesa, essendo stata manifestata da entrambe le parti prima della pronuncia della sentenza, doveva sostituire la precedente. Ne consegue che la sentenza del G.U.P. che ha invece recepito il primo accordo è priva di correlazione rispetto alla richiesta effettiva delle parti. I restanti motivi sono stati assorbiti. La Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Livorno per il giudizio sulla seconda richiesta delle parti.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la 'patteggiamento' (applicazione della pena su richiesta delle parti); nella vicenda è la fonte dell'accordo terapeutico-sanzionatorio tra imputato e P.M.
art. 448 cod. proc. pen. (commi 2 e 2-bis)
Regole procedurali sulla proposta e sulla formulazione della richiesta e sull'espressione della volontà delle parti; contestata per la mancata corrispondenza tra richiesta e sentenza
art. 606 cod. proc. pen. (comma 1, lett. b)
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione, richiamata in relazione alla censura sulla mancanza di correlazione tra richiesta e sentenza
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (comma 1 e comma V)
Norme sul regime sanzionatorio per il reato di stupefacenti; la riqualificazione nel comma V è stata al centro della seconda richiesta
art. 446 cod. proc. pen. (comma 1)
Termini e limiti temporali per la presentazione e la modificazione dell'accordo: la sostituzione di un accordo con un nuovo patto è possibile purché avvenga nei termini previsti
art. 27, comma 3 Cost.
Principio costituzionale richiamato per giustificare la possibilità di adattare il trattamento sanzionatorio alla gravità del fatto e alla finalità rieducativa della pena
Massime di principio
- L'accordo tra imputato e pubblico ministero per l'applicazione della pena è un negozio processuale recettizio che diventa irreversibile una volta che entrambe le parti hanno manifestato il consenso; tuttavia può essere sostituito da un nuovo accordo solo se le parti concordano nuovamente prima della pronuncia della sentenza e nei termini procedurali previsti.
- Se le parti raggiungono una seconda intesa con riqualificazione del fatto e il P.M. presta il consenso prima della pronuncia del giudice, il giudice deve recepire la seconda intesa; l'applicazione della prima intesa in luogo della successiva determina vizio di correlazione tra richiesta e sentenza e comporta l'annullamento della decisione.
- La riqualificazione dell'imputazione da parte del P.M. può giustificare la sostituzione di un precedente accordo, ma ciò richiede il nuovo e concorde incontro di volontà tra imputato e P.M.; la semplice iniziativa unilaterale non è sufficiente.
- Il giudice deve verificare la sussistenza dell'accordo effettivamente vigente al momento della pronuncia: omissioni o errori nel recepire l'ultima richiesta possono portare all'annullamento e alla rimessione per nuovo esame.
- In procedimenti di patteggiamento, la correttezza formale e la chiarezza delle istanze presentate (data, contenuto, consenso del P.M.) sono decisive per determinare quale accordo sia operativo e per evitare rilievi di nullità o difetto di correlazione.
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