Cassazione Penale, Sentenza n. 23815/2022 del 21/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere: il ricorrente deduceva vizio di motivazione nella valutazione degli elementi indiziari relativi alle individuazioni fotografiche degli assuntori e alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (MIRARCHI e PAPARAZZO). Si contestava che le individuazioni non corrispondessero alle reali fattezze fisiche dell'indagato e che le indicazioni temporali delle cessioni fossero incompatibili con il periodo di detenzione dell'indagato (detenzione dal gennaio 2019). Si chiedeva, inoltre, la sostituzione della misura per eccessiva sproporzione rispetto alla posizione soggettiva e per l'assenza di contestazione di un ruolo associativo.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale logica, congrua e non contraddittoria, fondata su elementi specifici: le dichiarazioni dei collaboratori e degli assuntori (BIANCO e CUTUGNO) che indicarono PASSALACQUA Enzo come loro fornitore abituale e procedettero all'individuazione fotografica; riscontri sulle dinamiche investigative e sulle modalità delle cessioni; riscontro con lo stato detentivo per la tempistica delle cessioni (cessazioni concentrate nel 2018, prima della detenzione). La Corte ha precisato che l'individuazione fotografica dinanzi alla polizia giudiziaria, in assenza di elementi di inattendibilità, è idonea a fondare gravi indizi anche se non preceduta dalla formale descrizione delle fattezze prevista per la ricognizione personale. Quanto alla misura cautelare, la scelta è stata ritenuta adeguata per esigenze speciali di prevenzione alla luce della gravità delle modalità, dei precedenti specifici e dell'inserimento dell'indagato nei circuiti della droga; la censura difensiva sulla sproporzione è stata ritenuta generica e non convincente. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità, condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende, con trasmissione degli atti per gli adempimenti di legge.
Norme richiamate
Norma richiamata in relazione alla pronuncia del Tribunale (conferma dell'ordinanza cautelare); usata per inquadrare la procedura di revisione della misura
Riferimento procedurale alle statuizioni richieste dal Procuratore Generale con riguardo all'inammissibilità del ricorso
Richiamato per spiegare che le formalità previste per la ricognizione personale non sono necessariamente condizioni di validità dell'individuazione fotografica; la Corte conferma che l'individuazione fotografica dinanzi alla polizia giudiziaria può avere valore probatorio anche in assenza della descrizione formale delle fattezze prevista dall'art. 213
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma citata per gli adempimenti di trasmissione degli atti alla cancelleria a seguito della decisione e delle condanne pecuniarie disposte
Massime di principio
- L'individuazione fotografica effettuata davanti alla polizia giudiziaria può costituire elemento idoneo per configurare gravi indizi di colpevolezza anche se non rispetta le formalità della ricognizione personale: a meno che non emergano profili di inattendibilità, il giudice può valorizzarla come dichiarazione visiva rilevante.
- In sede di riesame cautelare o di appello, il rimedio difensivo che si limiti a proporre una diversa lettura dei medesimi elementi di prova senza dimostrare vizi logici o contraddizioni nella motivazione è normalmente insufficiente: è richiesto un confronto puntuale con le ragioni che hanno sorretto la decisione impugnata.
- La valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari (speciale/preventiva) può legittimare l'applicazione della misura più afflittiva quando emergono gravità delle condotte, modalità allarmanti, precedenti specifici e inserimento dell'indagato in circuiti criminosi; le censure generiche sulla sproporzione della misura sono destinate a fallire se non supportate da argomentazioni concrete.
- La temporalità delle cessioni contestate deve essere coerentemente verificata con elementi oggettivi (es. stato detentivo): dichiarazioni che collocano le cessioni in periodi precedenti alla detenzione costituiscono riscontro utile a mantenere la misura.
- La Corte di legittimità non riconsidera il merito probatorio se la motivazione del giudice di merito è logica e sostenuta da specifici riscontri; per ottenere l'accoglimento è necessario dimostrare errori di diritto o palese illogicità/contraddittorietà della motivazione.
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