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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23812/2022 del 21/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Imputato ricorre per cassazione deducendo violazione e erronea applicazione di legge, per non aver disposto il Tribunale la sospensione dell'esecuzione della sanzione amministrativa accessoria (sospensione della patente) mentre la pena era stata sostituita con il lavoro di pubblica utilità. Il ricorrente sostiene che l'immediata esecutività della sospensione della patente contrasta con l'art. 186 comma 9‑bis c.d.s. e vanifica gli effetti premiali connessi al lavoro di pubblica utilità, in particolare impedendo il beneficio del dimezzamento della sanzione in caso di esito positivo del lavoro.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha affermato che, quando la pena detentiva o la pena detentiva sostituita è sostituita con il lavoro di pubblica utilità, l'efficacia della sanzione amministrativa accessoria (qui: sospensione della patente) deve essere sospesa, perché la sua immediata esecutività renderebbe vani gli effetti di una eventuale successiva revoca o riduzione connessa al positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. Di conseguenza la Corte ha annullato senza rinvio la parte della sentenza che ometteva la sospensione dell'esecuzione della sanzione amministrativa accessoria e ha disposto la sospensione medesima.

Norme richiamate

  • Codice della strada, art. 186

    art. 186 comma 2 lett. c) e 2‑sexies; art. 186 comma 9‑bis

    La sentenza applica e interpreta le disposizioni relative alla guida in stato di ebbrezza (comma 2 e 2‑sexies) e richiede che, alla luce del comma 9‑bis, l'immediata esecutività di una sanzione amministrativa accessoria possa essere sospesa quando la pena è sostituita con il lavoro di pubblica utilità per non vanificare i benefici procedurali e premiali.

  • Legge 23 giugno 2017, n. 103

    art. 1 comma 50 (novella che ha introdotto il comma 2‑bis all'art. 448 c.p.p.)

    La novella limita la proponibilità dell'impugnazione della sentenza di applicazione della pena ai soli motivi tassativi riguardanti l'accordo; tuttavia la Corte precisa che le statuizioni esterne all'accordo (come l'omessa sospensione di una sanzione amministrativa accessoria) restano impugnabili secondo la disciplina generale.

  • Codice di procedura penale, art. 448

    comma 2‑bis (introdotto dalla L. 103/2017)

    Stabilisce i limiti soggettivi e di materia dell'impugnazione della sentenza di applicazione della pena fondata sull'accordo; tuttavia le statuizioni non ricomprese nell'accordo possono essere censurate in cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.

  • Codice di procedura penale, art. 606

    Consente il ricorso per cassazione per motivi diversi da quelli esclusi dall'art. 448 comma 2‑bis, e la Corte lo invoca per ritenere ammissibile il ricorso che riguarda misure accessorie esterne all'accordo.

Massime di principio

  • Se la pena principale è sostituita con il lavoro di pubblica utilità, il giudice deve sospendere l'esecuzione delle sanzioni amministrative accessorie che, se immediatamente eseguite, renderebbero inefficace la possibilità di revoca o di beneficio connesso al buon esito del lavoro di pubblica utilità.
  • La sentenza di applicazione della pena può essere impugnata in Cassazione anche con riguardo a statuizioni che si pongono al di fuori dell'accordo ratificato dal giudice (per esempio l'omessa statuizione sulla sospensione di sanzioni amministrative accessorie), nonostante le limitazioni introdotte dalla L. 103/2017, art. 1, comma 50.
  • La Corte può annullare senza rinvio le parti della sentenza che non richiedono nuovi accertamenti di fatto (ad es. omissioni di statuizioni giuridiche sulla sospensione di sanzioni accessorie) e può provvedere direttamente alla statuizione mancante.
  • In casi analoghi l'imputato conserva l'interesse a chiedere la sospensione dell'esecuzione delle sanzioni accessorie quale presidio per non vanificare gli effetti premiali del lavoro di pubblica utilità (es. riduzione o revoca della sanzione accessoria in caso di buon esito).
  • Verificare sempre se la sanzione amministrativa accessoria era parte dell'accordo: se è stata prevista nell'accordo, le possibilità di censura sono più limitate; se è esterna, la sua omissione o applicazione può costituire oggetto di ricorso per cassazione.

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