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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37998/2021 del 02/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite origina da un'ordinanza-ingiunzione irrogata per l'esercizio di attività di vendita in forma itinerante/ambulante senza la prescritta autorizzazione. Il destinatario dell'ingiunzione ha proposto opposizione davanti al giudice di pace, che l'ha rigettata; l'appello al Tribunale di Vibo Valentia è stato a sua volta respinto. In Cassazione il ricorrente ha dedotto tre motivi: (1) violazione dell'art. 116 c.p.c. in relazione all'art. 2700 c.c., contestando il valore probatorio attribuito al verbale; (2) violazione dell'art. 116 c.p.c. in relazione all'art. 20 l. n. 689/1981; (3) violazione dell'art. 23, comma 12, l. n. 689/1981 e degli artt. 218, 186, comma 7, e 223 d.lgs. n. 285/1992. In sostanza, il ricorrente mirava a ottenere una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, sostenendo che la prova non fosse sufficiente a dimostrare la vendita abusiva e valorizzando anche una fattura di acquisto intestata a un terzo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale avesse correttamente applicato le regole sulla valutazione della prova, riconoscendo al verbale efficacia probatoria piena nei limiti dei fatti direttamente accertati dai verbalizzanti e valorizzando la dichiarazione resa dal ricorrente come elemento di conferma dell'attività di vendita ambulante svolta senza autorizzazione. La fattura di acquisto prodotta è stata giudicata irrilevante, perché anche ove fosse stata emessa a nome di un terzo non avrebbe inciso sull'accertamento delle modalità di vendita contestate. La Corte ha quindi escluso sia l'omesso esame di un fatto decisivo sia la sussistenza di reali violazioni di legge, rilevando che i motivi tendevano in realtà a una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Nulla sulle spese per mancata difesa dell'intimato; disposto inoltre il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito della prova: le censure che, sotto veste di violazione di legge, mirano a ottenere un nuovo apprezzamento delle testimonianze o degli elementi istruttori sono inammissibili.
  • Il verbale dell'organo accertatore fa piena prova solo dei fatti che il pubblico ufficiale attesta come avvenuti in sua presenza o da lui direttamente compiuti; resta invece soggetto a libera valutazione ogni diversa inferenza o circostanza non coperta da fede privilegiata.
  • La produzione di documenti che non incidono direttamente sul fatto storico contestato è irrilevante se non è idonea a scalfire l'accertamento delle modalità concrete della condotta sanzionata.
  • In presenza di una motivazione di merito coerente e immune da vizi logici rilevanti, non è configurabile omesso esame di un fatto decisivo quando la censura in realtà prospetta soltanto una diversa lettura delle risultanze processuali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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