Cassazione Civile, Ordinanza n. 37998/2021 del 02/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite origina da un'ordinanza-ingiunzione irrogata per l'esercizio di attività di vendita in forma itinerante/ambulante senza la prescritta autorizzazione. Il destinatario dell'ingiunzione ha proposto opposizione davanti al giudice di pace, che l'ha rigettata; l'appello al Tribunale di Vibo Valentia è stato a sua volta respinto. In Cassazione il ricorrente ha dedotto tre motivi: (1) violazione dell'art. 116 c.p.c. in relazione all'art. 2700 c.c., contestando il valore probatorio attribuito al verbale; (2) violazione dell'art. 116 c.p.c. in relazione all'art. 20 l. n. 689/1981; (3) violazione dell'art. 23, comma 12, l. n. 689/1981 e degli artt. 218, 186, comma 7, e 223 d.lgs. n. 285/1992. In sostanza, il ricorrente mirava a ottenere una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, sostenendo che la prova non fosse sufficiente a dimostrare la vendita abusiva e valorizzando anche una fattura di acquisto intestata a un terzo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale avesse correttamente applicato le regole sulla valutazione della prova, riconoscendo al verbale efficacia probatoria piena nei limiti dei fatti direttamente accertati dai verbalizzanti e valorizzando la dichiarazione resa dal ricorrente come elemento di conferma dell'attività di vendita ambulante svolta senza autorizzazione. La fattura di acquisto prodotta è stata giudicata irrilevante, perché anche ove fosse stata emessa a nome di un terzo non avrebbe inciso sull'accertamento delle modalità di vendita contestate. La Corte ha quindi escluso sia l'omesso esame di un fatto decisivo sia la sussistenza di reali violazioni di legge, rilevando che i motivi tendevano in realtà a una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Nulla sulle spese per mancata difesa dell'intimato; disposto inoltre il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato come parametro della dedotta violazione sui criteri di valutazione delle prove; la Corte esclude che il giudice di merito ne abbia fatto erronea applicazione.
invocato con riferimento all'efficacia probatoria del verbale; la Corte afferma che il verbale fa piena prova solo nei limiti dei fatti attestati come avvenuti in presenza dei verbalizzanti.
richiamato tra i motivi, ma ritenuto non decisivo ai fini della censura, perché la questione verteva in realtà sulla valutazione del materiale probatorio.
art. 23, comma 12, l. n. 689 del 1981
richiamato nel terzo motivo, senza che la Corte ravvisi un errore di diritto nel ragionamento del giudice di merito.
art. 218 d.lgs. n. 285 del 1992
menzionato tra le norme asseritamente violate nel terzo motivo.
art. 186, comma 7, d.lgs. n. 285 del 1992
menzionato tra le norme asseritamente violate nel terzo motivo.
art. 223 d.lgs. n. 285 del 1992
menzionato tra le norme asseritamente violate nel terzo motivo.
richiamato per la trattazione camerale sulla base della proposta del relatore.
art. 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c.
richiamato per il rito camerale e la proposta di manifesta infondatezza/inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale base del contributo unificato cui si riferisce il raddoppio.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito della prova: le censure che, sotto veste di violazione di legge, mirano a ottenere un nuovo apprezzamento delle testimonianze o degli elementi istruttori sono inammissibili.
- Il verbale dell'organo accertatore fa piena prova solo dei fatti che il pubblico ufficiale attesta come avvenuti in sua presenza o da lui direttamente compiuti; resta invece soggetto a libera valutazione ogni diversa inferenza o circostanza non coperta da fede privilegiata.
- La produzione di documenti che non incidono direttamente sul fatto storico contestato è irrilevante se non è idonea a scalfire l'accertamento delle modalità concrete della condotta sanzionata.
- In presenza di una motivazione di merito coerente e immune da vizi logici rilevanti, non è configurabile omesso esame di un fatto decisivo quando la censura in realtà prospetta soltanto una diversa lettura delle risultanze processuali.
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