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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17900/2023 del 22/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (difensore)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione proposta dalla Procura della Repubblica contro il decreto di liquidazione dei compensi spettanti a un difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile l’opposizione per tardività, ritenendo non dimostrato che il rimedio fosse stato esperito entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto, valorizzando le risultanze del registro informatico e reputando onere dell’opponente provare il momento di effettiva conoscenza dell’atto. La Procura ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 136 c.p.c., sostenendo di non avere mai ricevuto rituale comunicazione del decreto e che la mera schermata SICID non provasse una comunicazione nelle forme di rito; con il secondo ha dedotto omesso esame e violazione dell’art. 2697 c.c., lamentando che il Tribunale non avesse considerato l’attestazione del direttore amministrativo dell’ufficio affari civili, secondo cui non era stata effettuata alcuna comunicazione telematica o cartacea, e che erroneamente avesse posto a carico del PM la prova della data di ricezione dell’atto.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, osservando che, anche a prescindere dalla questione sulla rituale comunicazione del decreto e sull’idoneità delle risultanze informatiche, l’opposizione era comunque tardiva perché il decreto di liquidazione era stato emesso il 26 settembre 2018 e l’opposizione proposta soltanto il 1 ottobre 2020, dunque oltre il termine lungo semestrale applicabile ex art. 327 c.p.c. In base a tale disciplina, richiamata dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, il decreto di liquidazione diviene definitivo decorso il termine lungo quando manchi la comunicazione; quindi non era più necessario accertare se vi fosse stata o meno una comunicazione valida ai fini del termine breve. La Corte ha inoltre escluso la condanna alle spese e il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di ricorso proposto dal Pubblico Ministero.

Norme richiamate

  • art. 170 D.P.R. n. 115/2002

    l’opposizione al decreto di pagamento del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato si propone ai sensi di questa norma; il termine ordinario decorre dalla comunicazione o notificazione del provvedimento.

  • art. 84 D.P.R. n. 115/2002

    il decreto di pagamento del compenso al difensore va comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero, e contro di esso è ammessa opposizione.

  • art. 15 d.lgs. n. 150/2011

    richiamato quale disciplina del rito applicabile all’opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 115/2002.

  • art. 327 c.p.c.

    in mancanza di comunicazione del provvedimento, l’opposizione è soggetta al termine lungo semestrale; decorso tale termine il provvedimento diviene definitivo.

  • art. 136 c.p.c.

    dedotto come norma violata per avere il giudice di merito valorizzato una pretesa comunicazione non rituale.

  • art. 2697 c.c.

    invocato per contestare l’erroneo riparto dell’onere della prova sulla ricezione del decreto.

  • art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.

    richiamato incidentalmente dal Collegio come possibile profilo di carenza di sommaria esposizione dei fatti di causa.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    non si applica il raddoppio del contributo unificato quando il ricorso è proposto dal Pubblico Ministero.

  • art. 702-quater c.p.c.

    richiamato dalla Corte costituzionale quale parametro di equiparazione del decreto di liquidazione all’ordinanza del giudice monocratico.

Massime di principio

  • L’opposizione al decreto di liquidazione del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato deve essere proposta nei termini di legge; se manca la comunicazione del provvedimento, opera comunque il termine lungo semestrale dell’art. 327 c.p.c. e, decorso tale termine, il decreto diviene definitivo.
  • Quando il provvedimento impugnato è già definitivo per decorso del termine lungo, non è decisivo stabilire se la comunicazione sia stata rituale o quando sia avvenuta la sua effettiva conoscenza, perché l’opposizione risulta comunque tardiva.
  • Le risultanze del sistema informatico di cancelleria possono assumere rilievo indiziario sul subprocedimento di comunicazione, ma la decisione può essere correttamente fondata anche su una causa autonoma di tardività non dipendente dalla prova della rituale comunicazione.
  • Nel giudizio promosso dal Pubblico Ministero, non si applicano la condanna alle spese né il raddoppio del contributo unificato previsti per l’ordinaria soccombenza della parte privata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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