Sentenza del 24/06/2015 n. 13056 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
B.G. ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Caltanissetta, che aveva riformato la decisione favorevole della Commissione tributaria provinciale di Enna e confermato l’avviso di recupero del credito d’imposta relativo al 2003. Con l’unico motivo ha denunciato la violazione dell’art. 3, comma 2, della L. 212/2000: il provvedimento attuativo avrebbe imposto l’invio del modello CVS appena 13 giorni prima della scadenza del 28 febbraio 2003, senza rispettare il termine minimo di 60 giorni previsto per gli adempimenti dei contribuenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che l’omessa presentazione entro il 28 febbraio 2003 del modello CVS, richiesto dall’art. 62, comma 1, lett. e), della L. 289/2002, comporta la decadenza dal credito d’imposta previsto dall’art. 8 della L. 388/2000: l’invio è un onere necessario per la conferma definitiva del beneficio, anche se gli investimenti sono stati realizzati e il credito è stato fruito. Il termine di 60 giorni dello Statuto del contribuente non impedisce l’applicazione della successiva disposizione di legge, e la sua inosservanza non attiene al diritto di difesa. Restano quindi ferme la legittimità dell’avviso di recupero e la decisione della CTR. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per l’evoluzione della giurisprudenza successiva alla presentazione del ricorso.
Norme richiamate
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 3, comma 2
la disposizione di cui alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 3, comma 2, che fissa il termine minimo di sessanta giorni per l'effettuazione degli adempimenti da parte del contribuente, non ha uno specifico fondamento costituzionale, nè il termine da essa stabilito attiene all'esercizio del diritto di difesa. Ne consegue che il rapido susseguirsi di disposizioni aventi forza di legge non rispettose del termine indicato determina il verificarsi di una normale vicenda di successione di leggi nel tempo
Il termine minimo di 60 giorni previsto dallo Statuto non ha fondamento costituzionale e non tutela, in quanto tale, il diritto di difesa; una legge successiva può dunque imporre un adempimento con un termine più breve.
L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8
L'imprenditore ammesso a beneficiare, ai sensi della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8, dei contributi, concessi sotto forma di credito d'imposta, per l'effettuazione di nuovi investimenti nelle aree svantaggiate del Paese, decade da tale beneficio ove abbia omesso di presentare (come previsto dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 62, comma 1, lett. e)), nel termine del 28 febbraio 2003, la comunicazione telematica avente ad oggetto le informazioni sul contenuto e la natura dell'investimento effettuato (cosiddetto "modello CVS")
Il credito d’imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate è subordinato anche alla presentazione tempestiva della comunicazione CVS: l’omissione entro il termine previsto determina la decadenza dal beneficio.
L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 62, comma 1, lett. e)
La presentazione di tale modello, a prescindere dalla realizzazione degli investimenti e dalla fruizione del credito di imposta nella dichiarazione dei redditi, costituisce non già una facoltà del contribuente, ma un vero e proprio onere a suo carico, finalizzato all'accertamento delle condizioni necessarie all'attribuzione, in via definitiva, del beneficio in questione, cioè la legittima fruizione del credito.
L’invio del modello CVS è un onere autonomo e necessario per verificare i presupposti del beneficio, non una formalità facoltativa; la realizzazione degli investimenti o l’avvenuta fruizione del credito non sostituiscono tale adempimento.
Massime di principio
- Quando una norma collega espressamente la decadenza da un’agevolazione fiscale all’invio di una comunicazione entro una data precisa, l’omissione o il ritardo può comportare la perdita del beneficio anche se l’investimento è stato effettivamente realizzato.
- Gli obblighi informativi previsti per verificare o confermare un credito d’imposta possono costituire condizioni sostanziali di mantenimento dell’agevolazione, e non semplici formalità.
- Il termine minimo di 60 giorni previsto dall’art. 3, comma 2, dello Statuto del contribuente non prevale su una successiva disposizione di legge che imponga un termine più breve; secondo la decisione, tale previsione non è di per sé costituzionalmente fondata né inerente al diritto di difesa.
- Prima di fruire o mantenere un’agevolazione fiscale occorre verificare sia i requisiti sostanziali sia gli adempimenti dichiarativi e comunicativi, le relative scadenze e le eventuali conseguenze decadenziali.
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