Cassazione Civile, Ordinanza n. 29878/2021 del 25/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di iscrizione ipotecaria relativo a un debito IRPEF per l'anno 2006. La contribuente aveva proposto ricorso nel 2017 contro un'iscrizione ipotecaria notificata il 14 marzo 2011 e ritenuta dalla CTR validamente notificata a mani della stessa. La Commissione tributaria regionale aveva dichiarato tardivo il ricorso e, comunque, aveva escluso la necessità della previa comunicazione di iscrizione ipotecaria, osservando che l'obbligo era stato introdotto solo successivamente con il d.l. n. 70 del 2011. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la nullità della sentenza per errata motivazione sulla regolarità della notifica dell'atto di iscrizione ipotecaria, sostenendo che l'ipoteca non recava il numero di raccomandata necessario a ricostruire la notificazione. Con il secondo motivo ha denunciato la nullità della sentenza per avere ritenuto non necessaria la notifica della comunicazione preventiva d'ipoteca; il motivo è stato riqualificato come violazione di legge.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza, rilevando che esso contrastava con l'accertamento di merito sulla regolarità della notifica a mani della contribuente e che la censura attaccava una questione di fatto congruamente motivata senza adeguata riproduzione degli atti su cui si fondava. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973, anche nel regime anteriore all'introduzione del comma 2-bis, doveva essere preceduta da comunicazione preventiva e dalla concessione di un termine di trenta giorni per eventuali osservazioni o pagamento, in ossequio al contraddittorio endoprocedimentale. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla CTR del Molise, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il primo motivo è stato scrutinato come denuncia di nullità, mentre il secondo è stato riqualificato come violazione di legge.
È richiamato per la costituzione della parte resistente nel giudizio di cassazione.
art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973
L'iscrizione ipotecaria ai sensi di tale norma, pur non essendo atto di espropriazione forzata, deve essere preceduta da comunicazione preventiva e dalla concessione di trenta giorni per il pagamento o per osservazioni, pena nullità.
art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973
La Corte precisa che la previa intimazione prevista da questa norma non è necessaria per l'iscrizione ipotecaria.
La disposizione è considerata di portata meramente interpretativa, espressione del principio generale del contraddittorio endoprocedimentale.
È richiamata come legge di conversione del d.l. n. 70 del 2011.
Richiamato indirettamente nel passaggio sull'autosufficienza e sull'onere di indicare e riprodurre gli atti posti a fondamento del ricorso.
Massime di principio
- In cassazione il ricorso deve essere autosufficiente: la censura fondata su atti o documenti di merito deve indicarne specificamente il contenuto e la collocazione processuale, altrimenti è inammissibile.
- La contestazione della regolarità di una notificazione, se la sentenza di merito ha già accertato il perfezionamento della notifica a mani del destinatario, non può essere riproposta in cassazione come mera rivalutazione del fatto senza adeguato supporto documentale.
- In materia di riscossione coattiva, l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973 non richiede la previa intimazione ex art. 50, comma 2, ma richiede comunque, a pena di nullità, la preventiva comunicazione al contribuente e la concessione di un termine di trenta giorni per pagare o presentare osservazioni.
- La previsione del comma 2-bis dell'art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973 ha valore interpretativo e conferma un principio generale di contraddittorio endoprocedimentale già immanente nell'ordinamento tributario.
- Quando il motivo di ricorso denuncia una violazione di legge ma, in sostanza, lamenta l'omessa attivazione del contraddittorio, spetta al giudice di legittimità riqualificare la censura secondo la norma realmente pertinente.
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