Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 29196/2023 del 20/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La contribuente aveva chiesto il rimborso del 90% dell’IRPEF versata per gli anni 1990-1992, in quanto residente in un comune della Sicilia colpito dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990. Dopo un primo giudizio di merito favorevole e la conferma in appello del diritto al rimborso, in sede di ottemperanza l’amministrazione aveva versato solo una parte della somma dovuta. Il giudice dell’ottemperanza aveva però rigettato il ricorso ritenendo ostativa la sopravvenuta incapienza dei fondi stanziati dalla normativa successiva. Con il ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto: 1) violazione di legge e omessa motivazione per l’erronea applicazione retroattiva della L. n. 123/2017, che ha modificato la disciplina dei rimborsi; 2) violazione del principio di uguaglianza per la disparità di trattamento tra contribuenti già rimborsati integralmente e contribuenti successivi penalizzati dalla nuova disciplina; 3) violazione di legge e omessa motivazione sul rimborso, sostenendo che la normativa sopravvenuta non potesse incidere retroattivamente su un giudicato ormai formatosi.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e assorbiti gli altri. Ha affermato che, in sede di ottemperanza, il giudice non può limitarsi a richiamare in modo generico la disciplina sul rimborso, ma deve adottare le misure necessarie a dare completa attuazione al giudicato, anche mediante l’eventuale speciale ordine di pagamento in conto sospeso. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di Giustizia di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, per nuovo esame conforme al principio enunciato e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice deve dare piena esecuzione al giudicato con provvedimenti concreti e puntuali, non potendo limitarsi a formule generiche o meramente ricognitive.
  • La sopravvenienza di una disciplina che limiti lo stanziamento dei fondi non giustifica, di per sé, il mancato integrale soddisfacimento del credito accertato in giudicato, dovendosi verificare gli strumenti attuativi previsti dall’ordinamento per l’esecuzione del pagamento.
  • Quando il pagamento della somma dovuta alla luce del giudicato avvenga in un contesto di risorse pubbliche vincolate, il giudice dell’ottemperanza deve valutare anche l’adozione di meccanismi esecutivi speciali idonei a consentire comunque l’adempimento dell’obbligo dell’amministrazione.
  • In presenza di un giudicato favorevole al contribuente, la successiva disciplina sui limiti di spesa non può essere applicata in modo da svuotare l’effettività della tutela giurisdizionale, se l’ordinamento prevede modalità di esecuzione idonee a realizzare integralmente il credito riconosciuto.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.