Cassazione Civile, Ordinanza n. 29196/2023 del 20/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La contribuente aveva chiesto il rimborso del 90% dell’IRPEF versata per gli anni 1990-1992, in quanto residente in un comune della Sicilia colpito dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990. Dopo un primo giudizio di merito favorevole e la conferma in appello del diritto al rimborso, in sede di ottemperanza l’amministrazione aveva versato solo una parte della somma dovuta. Il giudice dell’ottemperanza aveva però rigettato il ricorso ritenendo ostativa la sopravvenuta incapienza dei fondi stanziati dalla normativa successiva. Con il ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto: 1) violazione di legge e omessa motivazione per l’erronea applicazione retroattiva della L. n. 123/2017, che ha modificato la disciplina dei rimborsi; 2) violazione del principio di uguaglianza per la disparità di trattamento tra contribuenti già rimborsati integralmente e contribuenti successivi penalizzati dalla nuova disciplina; 3) violazione di legge e omessa motivazione sul rimborso, sostenendo che la normativa sopravvenuta non potesse incidere retroattivamente su un giudicato ormai formatosi.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e assorbiti gli altri. Ha affermato che, in sede di ottemperanza, il giudice non può limitarsi a richiamare in modo generico la disciplina sul rimborso, ma deve adottare le misure necessarie a dare completa attuazione al giudicato, anche mediante l’eventuale speciale ordine di pagamento in conto sospeso. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di Giustizia di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, per nuovo esame conforme al principio enunciato e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 37, comma 2, d.P.R. n. 602/1973
richiamato come base dell’istanza di rimborso
art. 38, comma 4, d.P.R. n. 602/1973
richiamato come base dell’istanza di rimborso
art. 1, comma 665, L. n. 190/2014
disciplinava il diritto al rimborso per i contribuenti colpiti dal sisma del 1990
art. 16-octies, d.l. n. 91/2017, conv. in L. n. 123/2017
ha modificato la disciplina del rimborso, prevedendo limiti di spesa e riduzione percentuale in caso di incapienza dei fondi
art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
richiamato quale termine/forma per la presentazione dell’istanza di rimborso
art. 70, comma 7, d.lgs. n. 546/1992
richiamato dalla Corte come disposizione che non consente formule generiche ma impone la concreta attuazione del giudicato
art. 70, comma 10, d.lgs. n. 546/1992
la Corte qualifica il ricorso come volto a denunciare un error in procedendo nell’ambito del giudizio di ottemperanza
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, conv. in L. n. 30/1997
richiamato in relazione allo speciale ordine di pagamento in conto sospeso
d.m. 1/10/2002
richiamato per le modalità dello speciale ordine di pagamento
d.m. 24/06/2015
richiamato per le modalità dello speciale ordine di pagamento
art. 111 Cost.
menzionato dalla ricorrente nella qualificazione del ricorso, ma ritenuto non decisivo dalla Corte
art. 3 dell’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990
richiamato per l’individuazione dei soggetti colpiti dal sisma
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice deve dare piena esecuzione al giudicato con provvedimenti concreti e puntuali, non potendo limitarsi a formule generiche o meramente ricognitive.
- La sopravvenienza di una disciplina che limiti lo stanziamento dei fondi non giustifica, di per sé, il mancato integrale soddisfacimento del credito accertato in giudicato, dovendosi verificare gli strumenti attuativi previsti dall’ordinamento per l’esecuzione del pagamento.
- Quando il pagamento della somma dovuta alla luce del giudicato avvenga in un contesto di risorse pubbliche vincolate, il giudice dell’ottemperanza deve valutare anche l’adozione di meccanismi esecutivi speciali idonei a consentire comunque l’adempimento dell’obbligo dell’amministrazione.
- In presenza di un giudicato favorevole al contribuente, la successiva disciplina sui limiti di spesa non può essere applicata in modo da svuotare l’effettività della tutela giurisdizionale, se l’ordinamento prevede modalità di esecuzione idonee a realizzare integralmente il credito riconosciuto.
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