Cassazione Civile, Ordinanza n. 11060/2025 del 27/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dal creditore per il saldo passivo di un conto corrente intestato a una società poi cancellata dal registro delle imprese. I due garanti avevano opposto il decreto sostenendo, in sintesi, di non aver prestato valido consenso all'estensione dell'importo garantito, di aver effettuato versamenti personali non considerati correttamente, e che alcune clausole del rapporto bancario fossero nulle o illegittime con incidenza sul saldo. In primo grado il decreto ingiuntivo era stato revocato; in appello la decisione veniva riformata solo in parte, con condanna dei garanti al pagamento di una somma inferiore a quella originariamente ingiunta. In cassazione i ricorrenti articolavano sette motivi: 1) violazione delle norme processuali e dei criteri di valutazione della prova, deducendo omissioni istruttorie, mancata considerazione di pagamenti e difetto di contraddittorio sui documenti prodotti; 2) nullità della commissione di massimo scoperto per tardiva allegazione e per indeterminatezza della clausola; 3) erronea quantificazione del debito per effetto della cancellazione della società, che secondo i ricorrenti avrebbe comportato la chiusura del rapporto a una data anteriore; 4) violazione della disciplina della prescrizione quinquennale; 5) errata interpretazione del contratto e delle clausole relative a interessi e commissioni; 6) omessa pronuncia sulla nullità della fideiussione, anche in relazione all'art. 1957 c.c. e alla pretesa nullità delle clausole conformi allo schema ABI; 7) violazione delle regole sull'apprezzamento delle prove per avere la Corte di merito duplicato un pagamento parziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi: il primo e il settimo per difetto di autosufficienza e perché sollecitavano una rivalutazione del merito; il secondo perché la clausola di CMS risultava documentalmente pattuita e, in ogni caso, la censura era generica e non dimostrava un'indeterminatezza effettiva e radicale; il terzo perché la cancellazione della società non estingue i debiti sociali, che si trasferiscono ai soci/obbligati nei limiti di legge; il quarto e il quinto perché alla pretesa del creditore verso il fideiussore si applica la prescrizione decennale e non quella quinquennale; il sesto perché la dedotta nullità della fideiussione per clausole anticoncorrenziali non era deducibile in mancanza di specifica allegazione e trascrizione delle clausole e degli elementi fattuali necessari, oltre a non poter essere utilizzata per superare le preclusioni sull'eccezione ex art. 1957 c.c. La Corte ha quindi confermato la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione deve contenere la specifica indicazione e, se necessario, la trascrizione o riassunto degli atti e documenti su cui si fonda, in modo da consentire il controllo di legittimità senza ricorso ad altre fonti processuali.
Le censure che cumulano vizi eterogenei o mirano a una nuova valutazione del materiale probatorio sono inammissibili in cassazione.
Le doglianze sulla tardività di produzioni e sulla gestione dell'istruttoria devono essere specificamente e autosufficientemente dedotte.
La clausola contrattuale può essere nulla per indeterminatezza solo se l'indeterminatezza è effettiva e radicale, non quando il suo contenuto sia ricostruibile dal regolamento complessivo del rapporto.
La validità della clausola richiede un contenuto determinato o determinabile; la determinabilità può derivare dal complesso delle pattuizioni e dai criteri ermeneutici.
La nullità può essere dichiarata solo ove il vizio risulti accertato sulla base di allegazioni e documenti specifici.
art. 2-bis, comma 1, d.l. n. 185/2008 conv. in l. n. 2/2009
Richiamato in relazione alla commissione di massimo scoperto, ma la Corte ha ritenuto infondata la censura per mancanza di specificità e per la pattuizione risultante dagli atti.
Il conto corrente bancario non si chiude automaticamente per la cessazione dell'attività della società correntista; il debito va accertato secondo le regole del rapporto e della garanzia.
La cancellazione della società dal registro delle imprese non estingue i rapporti obbligatori pendenti, che si trasferiscono ai soci secondo il regime successorio delineato dalla giurisprudenza.
La prescrizione quinquennale riguarda i debiti da prestazioni periodiche; non si applica ai crediti verso il fideiussore per il pagamento finale del saldo dovuto.
Ai diritti del creditore garantito verso il fideiussore si applica la prescrizione ordinaria decennale.
L'eccezione di estinzione della garanzia ha natura di eccezione propria e non può essere surrogata da una deduzione generica di nullità della fideiussione; la sua operatività resta soggetta alle preclusioni processuali.
La dedotta nullità delle clausole fideiussorie conformi allo schema ABI richiede la presenza in atti di tutti i fatti costitutivi necessari, compreso il contenuto delle clausole e la loro corrispondenza allo schema censurato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
delibera CICR 9.2.2000, art. 7
La legittimità della capitalizzazione post-delibera dipende dalla corretta verifica delle condizioni contrattuali e dell'eventuale modifica peggiorativa delle condizioni precedenti.
La clausola va interpretata secondo buona fede, privilegiando il significato che la renda efficace e coerente con l'assetto complessivo del rapporto.
Tra più possibili interpretazioni va preferita quella che attribuisce alla clausola un effetto, non quella che la renda inutile o nulla.
Le doglianze sul riparto dell'onere della prova non possono tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito probatorio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115
È confermata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile quando sia promiscuo, cioè cumuli censure eterogenee di violazione di legge, nullità processuale e vizio motivazionale senza distinguere chiaramente l'oggetto di ciascuna doglianza.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: chi deduce errori nella valutazione di documenti o atti processuali deve indicarne in modo specifico il contenuto e la rilevanza, altrimenti la censura è inammissibile.
- La commissione di massimo scoperto non è nulla per indeterminatezza se il suo criterio di calcolo è desumibile dal regolamento complessivo del rapporto e dalla documentazione contrattuale; la nullità richiede un'indeterminatezza effettiva e radicale.
- La cancellazione di una società dal registro delle imprese non estingue automaticamente i debiti sociali già sorti, che restano azionabili nei confronti dei soggetti legittimati secondo il meccanismo successorio delineato dalla giurisprudenza.
- Nei rapporti di garanzia fideiussoria il credito del garantito verso il fideiussore soggiace alla prescrizione ordinaria decennale, non a quella quinquennale prevista per le obbligazioni periodiche.
- La deduzione della nullità di clausole fideiussorie per contrasto con intese anticoncorrenziali richiede allegazioni e documenti puntuali: occorre indicare il contenuto delle clausole, la loro corrispondenza allo schema censurato e gli elementi fattuali necessari alla verifica giudiziale.
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del materiale istruttorio sotto la veste della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. o dell'art. 2697 c.c., se la censura mira sostanzialmente a rimettere in discussione il merito.
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