Cassazione Civile, Ordinanza n. 32783/2021 del 09/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario credito)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un cantiere nautico per il pagamento di spese di ormeggio e manutenzione di un'imbarcazione. Il decreto era stato emesso nei confronti della banca proprietaria del natante e della società utilizzatrice in leasing. La banca aveva proposto opposizione sostenendo che il contratto di ormeggio e manutenzione era stato stipulato solo con la società utilizzatrice, rimasta l'unica controparte del cantiere, e che la risoluzione del leasing per inadempimento dell'utilizzatrice non poteva trasferire sulla banca gli effetti di quel rapporto. Il tribunale aveva revocato il decreto e riconosciuto solo una somma ridotta. In appello la banca aveva ottenuto il rigetto integrale della pretesa del cantiere, perché la corte territoriale aveva ritenuto che il contratto intercorso con l'utilizzatrice non fosse opponibile al proprietario non parte dell'accordo. Il cantiere ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 342 e 112 c.p.c. per asserita omessa considerazione dell'eccezione di inammissibilità dell'appello; 2) violazione dell'art. 1146 c.c. e omessa motivazione, assumendo che, risolto il leasing, il possesso del bene fosse tornato alla banca proprietaria, con conseguente sua responsabilità per le spese di custodia; 3) violazione dell'art. 272 cod. nav. per mancata applicazione della presunzione di armatore in capo al proprietario in assenza di dichiarazione formale di armatore; 4) violazione dell'art. 274 cod. nav. per responsabilità dell'armatore per le obbligazioni contratte dal comandante e per i costi di ormeggio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la corte di merito aveva esaminato l'appello nel merito e lo aveva giudicato sufficientemente specifico; ha poi reputato inammissibili anche i motivi secondo, terzo e quarto, osservando che tutte le censure presupponevano la possibilità di far gravare sulla banca proprietaria gli effetti di un contratto di ormeggio e manutenzione che era stato però concluso soltanto con la società utilizzatrice in leasing. La Cassazione ha valorizzato il fatto che, nei giudizi di merito, la pretesa del cantiere era stata fondata esclusivamente su quel contratto, e non su una diversa domanda basata sulla presunzione di armatore. Poiché la deduzione della presunzione di armatore costituiva una questione nuova, non introdotta tempestivamente nel merito, è stata dichiarata inammissibile. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'appello è specifico quando individua chiaramente le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata, senza formule sacramentali o progetto alternativo di decisione.
La censura di omessa pronuncia è infondata se il giudice di appello ha effettivamente esaminato nel merito le doglianze proposte.
Le censure di violazione di legge e omesso esame non possono introdurre questioni nuove non trattate nei gradi di merito.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere il ritorno del possesso alla proprietaria dopo la risoluzione del leasing, ma la Corte non ha ritenuto decisiva tale deduzione perché estranea al titolo azionato.
La presunzione di armatore opera solo in mancanza di una valida dichiarazione di armatore resa nelle forme di legge e non può essere invocata per la prima volta in cassazione se la domanda di merito era fondata su altro titolo.
La presunzione di armatore è correlata alla dichiarazione di armatore da rendere pubblica nelle forme previste dalla norma.
La responsabilità dell'armatore per le obbligazioni riferibili all'esercizio della nave non è esaminata come titolo autonomo azionato nei gradi di merito, perché la domanda era basata sul contratto stipulato con l'utilizzatore.
Richiamato per la partecipazione in giudizio della società cessionaria del credito quale successore a titolo particolare nel diritto controverso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Accertata la soccombenza in cassazione, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'appello è specifico, ai fini dell'art. 342 c.p.c., quando consente di individuare con chiarezza le statuizioni contestate e le ragioni della critica; non occorre una forma particolare né la redazione di un autonomo progetto di sentenza.
- La deduzione in cassazione di una presunzione o di un titolo di responsabilità diverso da quello azionato nei gradi di merito è inammissibile se introduce una questione nuova non devoluta al giudice di appello.
- Quando la domanda di pagamento è fondata su un contratto stipulato con un soggetto determinato, non è possibile estendere automaticamente gli effetti di quel rapporto a un terzo rimasto estraneo al contratto.
- Le censure di violazione di norme sulla responsabilità dell'armatore sono irrilevanti se la pretesa creditoria non è stata in concreto impostata, nei precedenti gradi, sulla presunzione di armatore o sulla responsabilità ex lege del proprietario.
- Nel giudizio di legittimità, il controllo sulla motivazione e sulla violazione di legge non può essere utilizzato per mutare il titolo della domanda o per proporre una diversa ricostruzione del rapporto giuridico non coltivata nel merito.
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